Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38368/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares inadmissible ex officio jurisdiction regulation in enforcement proceedings against tax agency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38368/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared inadmissible the ex officio jurisdiction regulation request raised by the Lecce enforcement judge. The creditor had moved enforcement against the Tax Agency after Treviso's judge declared itself incompetent, prompting Lecce to assert a negative conflict of jurisdiction. The court ruled that such regulation must be filed by the opposing party via opposition to enforcement acts rather than initiated by the enforcement judge itself. Consequently, the court held that no procedural remedy exists for the enforcement judge to resolve the conflict unilaterally at this stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 45 c.p.c.; Art. 187 disp. att. c.p.c.: The request for ex officio regulation of jurisdiction in enforcement proceedings is inadmissible because the control over jurisdiction must be exercised through the opposition to enforcement acts filed by the debtor.

Parole chiave

Generato dall'IA
ex officio jurisdiction regulation enforcement proceedings negative conflict of jurisdiction opposition to enforcement acts Tax Agency debt collection procedural inadmissibility Corte di Cassazione istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 45 c.p.c.
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lecce ha sollevato di ufficio conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con provvedimento emesso in data 28 maggio 2021 (all’esito di riserva assunta all’udienza del 7 maggio 2021).
Art. 26 c.p.c.
648765 – 01), in real- tà, la competenza sull’esecuzione, ai sensi dell’art. 26, ed ora dell’art.
Art. 26 bis c.p.c.
26, ed ora dell’art. 26 bis c.p.c., si inserisce nel sistema della competen- za in generale e, dunque, esige la garanzia della possibilità del controllo immediato tramite il regolamento di competenza, ma tale controllo, sulla base delle argomentazioni desumibili dall’art.
Art. 187 disp. att. c.p.c.
26 bis c.p.c., si inserisce nel sistema della competen- za in generale e, dunque, esige la garanzia della possibilità del controllo immediato tramite il regolamento di competenza, ma tale controllo, sulla base delle argomentazioni desumibili dall’art. 187 disp.
Art. 617 c.p.c.
Art. 380 ter c.p.c.
ha rassegnato le sue conclusioni scritte, a norma dell’art. 380 ter c.p.c..
art. 45 c.p
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lecce ha sollevato di ufficio conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con provvedimento emesso in data 28 maggio 2021 (all’esito di riserva assunta all’udienza del 7 maggio 2021).
art. 380 ter c.p
ha rassegnato le sue conclusioni scritte, a norma dell’art. 380 ter c.p.c..
art. 617 c.p
art. 42 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17845 del 08/08/2014
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8172 del 04/04/2018
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8172 del 04/04/2018, Rv.
Cass., Sez. L, Ordinanza n. 1167 del 19/01/2007
Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7596 del 01/04/2011
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

_________ ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza di ufficio iscritto al nu- mero 17907 del ruolo generale dell’anno 2021, sollevato dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lecce con ordinanza in data 28 maggio 2021, nel processo esecutivo iscritto al n. 2062/2020 R.G.E. del predetto ufficio giudiziario, vertente tra SPERANDEO Fabio (C.F.: SPR FBA 79M10 F839E) rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Musella (C.F.: MSL GPP 75P28 F839C) -creditore procedente- e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -debitore esecutato- nonché INTESA SANPAOLO S.p.A. -terzo pignorato- sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott.

Tomma- so Basile, che chiede sia dichiarata inammissibile l’istanza di regolamento di competenza di ufficio o, in subordine, sia di- chiarata la competenza per territorio del Tribunale di Lecce; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2021 dal consigliere relatore Augusto Tatan- gelo. Fatti di causa Ric. n. 17907/2021 – Sez. M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a :

A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17907/2021 Numero sezionale 10181/2021 Fabio Sperandeo, sulla base di titolo esecutivo di formazione Numero di raccolta generale 38368/2021Data pubblicazione 03/12/2021 giudiziale, ha pignorato, in danno dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, le somme disponibili presso l’istituto tesoriere In- tesa San Paolo S.p.A., promuovendo l’esecuzione dapprima davanti al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Treviso e poi, a seguito di dichiarazione di incompetenza per territorio di quest’ultimo, davanti al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Lecce.

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lecce ha sollevato di ufficio conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con provvedimento emesso in data 28 maggio 2021 (all’esito di riserva assunta all’udienza del 7 maggio 2021). È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ed il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni scritte, a norma dell’art. 380 ter c.p.c.. Il creditore procedente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 ter, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. A seguito di dichiarazione di incompetenza per territorio del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Treviso, in relazione ad un processo esecutivo promosso nelle forme dell’espropriazione forzata di crediti presso terzi, il creditore procedente ha proseguito l’esecuzione davanti al Tribunale di Lecce.

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lecce ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., sostenendo che, dovendosi qualificare l’ente debitore come pubblica amministrazione, sussisterebbe la competenza per territorio del giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Ro- ma, in ragione della sede principale dello stesso (ovvero, in via alternativa ed eventuale, di quello da individuarsi in ragio- ne dell’esistenza di una sede secondaria dell’istituto tesoriere con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per Ric. n. 17907/2021 – Sez.

M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17907/2021 l’oggetto della domanda, da verificare però in primo luogo con Numero sezionale 10181/2021Numero di raccolta generale 38368/2021 riguardo al circondario dell’ufficio giudiziario originariamente Data pubblicazione 03/12/2021 adito).

2. È pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza di ufficio. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (che l’ordinanza con cui è stato richiesto il regolamento di compe- tenza non contiene argomenti idonei ad indurre a rimeditare), le decisioni del giudice dell’esecuzione relative alla propria competenza sono impugnabili esclusivamente dalle parti con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., cioè il rimedio generale con il quale si contesta la regolarità degli atti dell’esecuzione forzata, mentre non è possibile per le parti stesse impugnarle con l’istanza di regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c., né, per il giudice dell’esecuzione, solle- vare di ufficio conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c..

Così come avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia esso affermativo o negativo della propria competenza, è proponibile solo l’opposizione agli atti esecutivi e non il regolamento di competenza, il quale, se proposto, va dichiarato inammissibile (cfr. tre le tante: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17462 del 23/07/2010, Rv. 614821 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16292 del 26/07/2011, Rv. 619500 – 01), così è inammissibile il regolamento di competenza richiesto d’ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell’esecuzione ed attinente all’individuazione del giudice competente per l’esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la “potestas iudicandi” ma solo l’osservanza delle norme che at- tengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al “quomodo” dell’esecuzione forzata), che è assicu- rata per il tramite di ordinanze del giudice dell’esecuzione, av- verso le quali è proponibile il rimedio generale dell’opposizione Ric. n. 17907/2021 – Sez.

M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17907/2021 agli atti esecutivi (così Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. Numero sezionale 10181/2021Numero di raccolta generale 38368/202117845 del 08/08/2014, Rv. 632562 – 01).

Data pubblicazione 03/12/2021 Come è stato ulteriormente precisato (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8172 del 04/04/2018, Rv. 648765 – 01), in real- tà, la competenza sull’esecuzione, ai sensi dell’art. 26, ed ora dell’art. 26 bis c.p.c., si inserisce nel sistema della competen- za in generale e, dunque, esige la garanzia della possibilità del controllo immediato tramite il regolamento di competenza, ma tale controllo, sulla base delle argomentazioni desumibili dall’art. 187 disp. att. c.p.c., si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell’esecuzione negativo della propria competenza o afferma- tivo di essa, bensì, essendo impugnabile tale provvedimento con l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., attraverso l’impugnazione con il regolamento di competenza necessario della pronuncia del giudice dell’opposizione agli atti esecutivi di accoglimento o di rigetto della stessa opposizione agli atti e, quindi, rispettivamente, di dissenso dalla valutazione del giudice dell’esecuzione negativa o affermativa della propria competenza sull’esecuzione forzata oppure di condivisione di quella valutazione, dovendosi tanto la sentenza di accoglimen- to che di rigetto intendersi impugnabili ai sensi dell’art. 187 disp. att c.p.c., in quanto sentenze che decidono riguardo alla competenza sull’esecuzione forzata.

3. La richiesta di regolamento di competenza avanzata di uffi- cio dal giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Lecce va, in definitiva, dichiarata inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di conflit- to di competenza sollevato d’ufficio (cfr. Cass., Sez. L, Ordi- nanza n. 1167 del 19/01/2007, Rv. 594150 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7596 del 01/04/2011, Rv. 616564 – 01). per questi motivi La Corte: Ric. n. 17907/2021 – Sez. M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a :

G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17907/2021 Numero sezionale 10181/2021 - dichiara inammissibile il regolamento di competenza Numero di raccolta generale 38368/2021Data pubblicazione 03/12/2021 richiesto di ufficio dal Tribunale di Lecce; - nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civi- le, Sottosezione 3, in data 16 novembre 2020. Il presidente Adelaide AMENDOLA Ric. n. 17907/2021 – Sez. M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D