Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of autosufficiency and failure to appeal first-instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements under Article 366 of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that interest capitalization clauses violated reciprocity and usury laws, but the court found the grievances lacked specific documentation and relied on facts already decided in the lower courts. Furthermore, the appellant had not formally appealed the first-instance judgment regarding usury, which was confirmed by the appellate court, thus depriving the cassation appeal of a valid ground for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, n. 6 c.p.c.; Art. 346 c.p.c.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if grievances lack autosufficiency by failing to reproduce relevant documents or if the appellant did not properly appeal the contested portion of the first-instance judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 33175-2019 proposto da: DI FRANCESCO GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato OLINDO DI FRANCESCO; - ricorrente - contro ITAI_,FONDIARIO SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 900/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/04/2019; Sez. VI-RG 33175/2019 camera di consiglio 21.9.2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALAB ELLA.
FATTI DI CAUSA 1. — Con sentenza del 12 febbraio 2015 il Tribunale di Agrigento, in parziale accoglimento delle domande proposte da Giuseppe Di Francesc confronti di Italfondiario s.p.a., ha condannato quest'ultima al risarcimento del danno cagionato dalla segnalazione dell'attore alla Centrale rischi: danno liquidato nella somma complessiva di euro 32.372,72, oltre rivalutazione ed interessi; lo stesso Tribunale, in accoglimento della domanda riconvenzionale della banca, ha condannato Di Francesco al pagamento del saldo del conto corrente, pari a curo 37.711,51. 2.
— La banca ha impugnato la detta pronuncia e la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 24 aprile 2019, ha riformato la medesima con riguardo al punto della capitalizzazione degli interessi debitori: tale capitalizzazione è stata ritenuta legittima in ragione della clausola che, in applicazione dell'art. 120 t.u.b e della delib. CICR 9 febbraio 2000, prevedeva che l'anatocismo degli interessi attivi e passivi dovesse attuarsi con la medesima periodicità. 3. — La sentenza della Corte paleimitana è stata impugnata per cassazione da Di Francesco con un ricorso articolato in due motivi.
Italfondiario non ha rassegnato difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1283 c.c., oltre che degli artt. 112, 115 e 116, dell'art. Sez. VI - RG 33175/2019 camera di consiglio 21.9.2021 2 120 t.u.b. e della delib. CICR 9 febbraio 2000. Rileva l'istante che le clausole contrattuali che disciplinano la capitalizzazione trimestrale a favore della banca e del correntista non rispetterebbero affatto la condizione di reciprocità. È osservato, al riguardo, che l'interesse debitorio, fissato nella misura dello 0,125% risulterebbe essere «meramente simbolico e come tale inesistente».
Il motivo è inammissibile. Anzitutto esso è carente di autosufficienza. Sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass.
Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469). In secondo luogo, il mezzo di censura veicola una questione — fondata sull'asserito carattere simbolico dell'interesse creditore — di cui la pronuncia impugnata non si occupa e che l'istante non chiarisce se e come sia stata sollevata nel corso del giudizio di merito. Ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, Sez.
VI- RG 33175/2019 camera di consiglio 21.9.2021 ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675). 2. — Il secondo mezzo oppone la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1815 e 2697 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli artt. 324, 329 e 342 c.p.c..
Il ricorrente ricorda che la Corte di appello ha ritenuto essersi formato il giudicato sul capo inerente l'usura, sebbene la sentenza fosse stata investita, sul punto, da gravame. Rileva di essere stato totalmente vittorioso nel merito in primo grado: benché il Tribunale avesse dichiarato irrilevante l'eventuale usurarietà sopravvenuta, aveva ricalcolato il saldo del conto corrente in conformità della disposta consulenza tecnica, e quindi depurando il saldo degli interessi che superavano il tasso soglia usurario. Il motivo è inammissibile. A quanto è dato di capire, il Tribunale non ha affrontato la questione dell'usura sopravvenuta, riscontrata dal consulente tecnico d'ufficio: questione che era stata fatta valere dall'odierno ricorrente avanti al Tribunale.
La sentenza di primo grado non è stata impugnata da Di Francesco, ma solo dalla banca, la quale aveva incentrato le proprie doglianze sulle deduzioni attoree (e non sulla statuizione del Tribunale, che aveva disatteso dette doglianze). La pronuncia di primo grado è stata quindi confetinata, sul punto, dalla Corte di appello. Non Sez. VI- RG 33175/2019 camera di consiglio 21.9.2021 4 si vede, allora, come l'istante possa dolersi della decisione della Corte di merito: proprio in quanto quest'ultima risulta essere confermativa della decisione di primo grado, non gravata — si ripete — da Di Francesco, non è dato rinvenire nella pronuncia di appello alcuna statuizione che giustifichi il ricorso per cassazione sul punto.
L'assunto dell'odierno ricorrente secondo cui il medesimo sarebbe stato «totalmente vittorioso» in primo grado non trova, del resto, riscontro; la decisione di primo grado realizzava, con riguardo al tema dell'usura, un assetto rispetto al quale Di Francesco doveva invece ritenersi almeno parzialmente soccombente (tant'è che nella comparsa di risposta di appello egli rilevò che, in ragione del superamento del tasso soglia, nessun interesse era dovuto: cfr. ricorso, pag. 13). Ne discende che lo stesso odierno istante avrebbe dovuto proporre appello contro la sentenza del Tribunale.
Come è noto, infatti, l'appellato, rimasto parzialmente soccombente, qualora intenda provocare la riforma del capo della sentenza a lui sfavorevole, deve espressamente impugnarlo: l'ipotesi di soccombenza dell'appellato su capi autonomi della sentenza è estranea alla previsione normativa dell'art. 346 c.p.c., la quale riguarda la diversa ipotesi dell'appellato rimasto completamente vittorioso (Cass. 5 febbraio 1968, n. 372; Cass. 17 ottobre 2017, n. 24429, non massimata in CED). 3. — Il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. — Nulla deve statuirsi quanto alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 Sez. VI - RG 33175/2019 camera di consiglio 21.9.2021 5 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione Civile, in data 21 settemb