Cassation appeal dismissed for non-filing within 20 days; procedural bar applies regardless of counter-appeal. Court declares appeal inadmissible. Court declares appeal inadmissible due to missed 20-day filing deadline. Court dismisses appeal as untimely filed despite counter-appeal. Appeal dismissed for failure to file within mandatory 20-day period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to file it within the mandatory 20-day period following notification of the lower court's decision. Although the Ministry of Justice filed a counter-appeal, the Court held that this procedural violation is peremptory and cannot be cured by the opposing party's participation. Consequently, the Court ruled that the appeal must be dismissed as a matter of course, without examining the merits of the substantive arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 cod. proc. civ.; The failure to file a cassation appeal within the twenty-day period prescribed by law renders it inadmissible, and this defect must be raised ex officio regardless of whether the opposing party files a counter-appeal or constitutes itself in the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2840-2021 proposto da: STARA SALVATORE, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - nonché AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE -intimata - avverso l'ordinanza n. 8147/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIETTA SCRIMA. Considerato che: Salvatore Stara ha notificato, in data 10 novembre 2020, ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 8147/2020 di questa Corte, pubblicata in data 23 aprile 2020, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dal medesimo Stara nei confronti del Ministero della Giustizia e di Equitalia Sardegna S.p.a. e avverso la sentenza n. 1926/2016 del Tribunale di Cagliari, depositata il 21 giugno 2016; il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso; Agenzia Entrate Riscossione (già Equitalia Sardegna S.p.a., poi Equitalia Centro S.p.a., poi Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.), non ha svolto attività difensiva in questa sede; rilevato che: il ricorso non risulta essere stato depositato nel termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ. (v. certificazione della Cancelleria di questa Corte, datata 2 febbraio 2021, attestante la mancata iscrizione a ruolo del ricorso in parola nel periodo compreso tra il 10 novembre 2020 e il 2 febbraio 2021); il predetto termine è perentorio e, in mancanza di rispetto dello stesso, è prevista dal codice di rito la specifica sanzione processuale dell'improcedibilità del ricorso; peraltro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, Cass. 24/05/2013, n. 12894;
Cass., ord., 8/10/2013, n. 22914; Cass., ord. 17/09/2012, n. 15544; Cass. 26/01/2006, n. 1635; Cass. 4/06/2004, n. 10699; Cass. 19/05/1997, n. 4452) l'improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., per l'ipotesi in cui il ricorso stesso non Ric. 2021 n. 02840 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -2- venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto, deve essere rilevata d'ufficio, stante il carattere perentorio di detto termine, e non potendo la suddetta violazione ritenersi sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso e si sia costituita (v. anche Cass., ord., 22/0172021, n. 1737;
Cass., ord., 3/12/2020, n. 27679, Cass., ord., 22/09/2020, n. 19841); ritenuto che: nel caso in esame, sulla scorta dell'assorbente ragione sopra evidenziata (preclusiva dell'esame circa la fondatezza o meno dei motivi di ricorso), il ricorso deve essere dichiarato improcedibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra il ricorrente e il controricorrente mentre non vi è luogo a provvedere nei confronti dell'intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se Ric. 2021 n. 02840 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -3- dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sest Civile - 3 della Corte Suprema