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Ordinanza — n. 38266/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on balcony railing collapse, upholding lower court's liability allocation under tort law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38266/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Carla Pagano's appeal against a second-instance judgment reducing her liability for a balcony railing collapse. The lower court had allocated 30% responsibility to Pagano and 70% to the employer, Baldo Castrenze, after finding the employer's negligence in supervision. The Court dismissed the appeal because the arguments regarding alternative factual assessments and cost allocation were legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 2051 c.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 132 c.p.c.; Art. 91, 92 c.p.c.: The Supreme Court holds that an alternative factual assessment of liability constitutes an inadmissible ground for appeal, and the lower court correctly applied causation principles regarding litigation costs.

Parole chiave

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tort liability balcony railing collapse employer negligence inadmissible appeal litigation costs allocation riscossione di prestazione adempimento dell'obbligazione consegna dell'opera

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2051 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
articolo 2051 c.c
14-09-2021 -2- Rilevato che: 29328/2019 Carla Pagano proponeva appello avverso sentenza del Tribunale di Palermo del 10 gennaio 2017, che le aveva attribuito responsabilità, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., per il cedimento di una ringhiera; resistevano Salvatore Mangano, il condominio di via Giuseppe La Farina n.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 3, 17 marzo 2021 n. 7553
per i danni causati ai terzi mediante l'esecuzione dell'opera appaltata, il confine rimanendo, seguendo il paradigma tipico dell'articolo 2051 c.c., nel caso fortuito (Cass. sez. 3, 17 marzo 2021 n. 7553).
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 29328-2019 proposto da: PAGANO CARLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASTORE FAUSTOLO 7, presso lo studio dell'avvocato GIULIA GRASSO, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO IACONO, ANGELO CACCIATORE; - ricorrente - contro SALVATORE LO CASCIO, nella qualità di amministratore del condominio di Via LA FARINA 11 PALERMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE 8 presso lo studio dell'avvocato MANITULLO, rappresentato e difeso dall'avvocato RENATO GROSSO; - con troricorrente - contro MANGANO SALVATORE, ITALIANA ASSICURAZIONI, BALDO CASTRENZE, BILEDDO GIUSEPPE; - intimati - avverso la sentenza n. 1362/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA GRAZIOSI. Ric. 2019 n. 29328 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -2- Rilevato che: 29328/2019 Carla Pagano proponeva appello avverso sentenza del Tribunale di Palermo del 10 gennaio 2017, che le aveva attribuito responsabilità, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., per il cedimento di una ringhiera; resistevano Salvatore Mangano, il condominio di via Giuseppe La Farina n. 11 di Palermo, Italiana Assicurazioni S.p.A., Baldo Castrenze - che proponeva pure appello incidentale - e Giuseppe Bileddo. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 27 giugno 2019, dichiarava inammissibile l'appello incidentale e, in parziale accoglimento dell'appello principale, riduceva il quantum della domanda risarcitoria da C 149.901 a C 86.336, e riformava la corresponsabilità della Pagano e del Castrenze, dalla misura del 60% per quest'ultimo e del 40% per la Pagano ritenuta dal primo giudice passando al 30% per la Pagano e al 70% per il Castrenze.

La Pagano ha proposto ricorso, da cui si è difeso il condominio con controricorso. Ritenuto che: Il ricorso si articola in quattro motivi. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2051 e 2697 c.c. Il secondo motivo denuncia, ancora in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 2051, 2055 e 2087 c.c. Il terzo motivo denuncia violazione dell'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c.

Il quarto motivo, infine, denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per avere la corte territoriale condannato la ricorrente alla rifusione delle spese ai chiamati in causa. I primi due motivi - da vagliare congiuntamente per lo stretto legame che li avvince - costituiscono in effetti, nella loro reale sostanza, il veicolo di una valutazione alternativa fattuale, e perciò patiscono una netta inammissibilità. Ad abundantiam, allora, si rileva che nel caso in cui superassero detta soglia - caso qui non verificatosi, appunto - non sarebbero fondati, avendo oramai questo giudice di legittimità chiarito che, in caso di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno l'obbligo di custodia e vigilanza del committente ai fini della sua responsabilità ex articolo 2051 c.c. per i danni causati ai terzi mediante l'esecuzione dell'opera appaltata, il confine rimanendo, seguendo il paradigma tipico dell'articolo 2051 c.c., nel caso fortuito (Cass. sez. 3, 17 marzo 2021 n. 7553).

Il terzo motivo, vista la conformazione della motivazione offerta dalla sentenza d'appello - indicando specificamente le ragioni per cui è stata ritenuta prevalente la quota di responsabilità del datore di lavoro -, è palesemente infondato. Parimenti il quarto motivo è ictu oculi infondato perché, con tutta evidenza, la corte territoriale ha correttamente applicato il principio di causazione ai fini della condanna alle spese di lite. Il ricorso pertanto merita rigetto, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado - liquidate come da dispositivo - al contro ricorrente.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi C 4000, oltre a C 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, s