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Ordinanza — n. 38207/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for material error correction due to late notification and procedural irregularities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38207/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the request for material error correction inadmissible because the notification of the appeal occurred after the deadline for submitting written submissions. The appellants argued that the initial notification was irregular and this one was a renewal, but the court found no evidence to support this claim. Consequently, the court ruled that the procedural timeline was violated, preventing the correction from being granted.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: A request for correction of a material error is inadmissible if the notification of the appeal occurs after the deadline for submitting written submissions, as this violates the regular conduct of proceedings and constitutes an unjustified waiver of time limits.

Parole chiave

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material error correction procedural inadmissibility notification deadline written submissions court of cassation civil procedure code waiver of time limits ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 375 c.p.c.
Art. 376 c.p.c.
Art. 380-bis, co. 2 c.p.c.
tuttavia, non può ammettersi che la notificazione sia addirittura successiva al decreto di fissazione dell'udienza camerale ed irrispettosa del termine di venti giorni di cui all'art. 380-bis, co.
Art. 391-bis, co. 2 c.p.c.
d'altra parte, l'art. 391-bis c.p.c.
Art. 365 ss c.p.c.
art. 391-bis c.p
d'altra parte, l'art. 391-bis c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 8796-2021 proposto da: ,ON I XII PI PPlNO, L( )N ',TTI ROSSI ".„1,LA, procuratori di ITI ,IPPO NI( X), elettivamente domiciliati in ROMA, VI. \ ,IVORNO 42, presso il proprio studio; - ricorrenti - contro AZIENDA LTSL RM .\, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA., VIA ARIOSTO 3/9, presso lo studio dell'avvocato) \I i ',SSI A Al i SII , che la rappresenta e difende; - resistente - avverso) la sentenza n. 13613/2020 della CORTE SUPRP',NIA DI C. SSAZIONI di ROMA, depositata il 02/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBIRTO RITENUTO CHE • gli avv.ti Peppino e Rossella I Amati ha proposto, nei riguardi dell'Azienda USI, RAI ,\ istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 13613/2020 di cluesta S.C., per avere essa omesso disporre la pur richiesta distrazione in loro favore delle spese del giudizio di legittimità;

2. il relatore ha proposto l'accoglimento dell'istanza, previa verifica della sua regola notificazione;

3. successivamente alla ricezione di tale proposta, i ricorrenti hanno provveduto a notificare alla controparte, in data 5.7.2021, la proposta stessa ed il decreto di fissazione della trattazione camerale, depositando poi tali documenti in data 12.7.2021 ed instando per il rinvio della trattazione camerale già fissata per il successivo 13.7.2021, al fine di consentire alla controparte di costituirsi; CONSIDERATO CHE 1. l'unico documento depositato dopo l'istanza di correzione è la nota 19.7.9021, di richiesta di rinvio;

2. tale deposito, rispetto) alla facoltà di deposito di memorie in vista della trattazione camerale, ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis, co.2, c.p.c., norma quest'ultima espressamente applicabile anche al procedimento di correzione (v. art. 391-bis, co. 2, c.p.c.), è comunque Ric. 2021 n. 8796 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- tardivo, in quanto avvenuto successivamente ai cinque giorni prima rispetto alla data stabilita per l'adunanza;

3. inoltre in esso è fatta menzione di un'asserita precedente irregolare notificazione, di cui quella poi eseguita il 5.7.2021 costituirebbe rinnovazione, ma di tale prima notificazione non è stata fornita documentazione ed essa pertanto non può che essere qui considerata come inesistente;

3. d'altra parte, l'art. 391-bis c.p.c. rinvia, per il procedimento, agli artt. 365 ss c.p.c., che prevedono darsi corso dapprima alla notificazione del ricorso e poi al suo deposito, mentre l'iter qui osservato risulta l'opposto;

4. si può anche ipotizzare che una tale inversione degli incombenti, non soggiacendo l'istanza di correzione dell'errore materiale ad alcun termine, non crei invalidità, se comunque lo scopo processuale risulti integralmente raggiunto;

5. tuttavia, non può ammettersi che la notificazione sia addirittura successiva al decreto di fissazione dell'udienza camerale ed irrispettosa del termine di venti giorni di cui all'art. 380-bis, co. 2, c.p.c., perché in tal modo non si potrebbe dire raggiunto ogni scopo rispetto) alla regolare conduzione del procedimento, in quanto comunque la sanatoria imporrebbe la dilazione dell'adunanza, determinandosi in tal modo un'inammissibile, in quanto immotivata, remissione in termini della parte;

6. per il convergere delle ragioni di cui al punto 2 e di cui ai punti 3 e 55. di cui sopra, il ricorso, che resta comunque riproponibile, va dunque dichiarato inammissibile;

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 8796 sez. ML - ud. 13-07-2021 -3- I,a Corte dichiara inammissibile il ricorso. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13.7.2021. Il Presidente dott.ssa