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Ordinanza — n. 38204/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against university disciplinary suspension, rejecting retaliation claim based on prior whistleblowing emails.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38204/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Umberto Romani's appeal against a disciplinary suspension imposed by the University of Verona for unjustified payments. Romani argued the sanction was retaliatory because he had previously sent emails exposing irregularities in public hiring contests, which were only discovered after the disciplinary proceedings began. The court held that the disciplinary procedure was conducted according to law and that the mere temporal sequence of the emails and the sanction did not prove retaliatory intent, especially given the lack of specific evidence linking the two events.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 54-bis d.lgs. 165/2001: The mere chronological succession between a whistleblower's report and a subsequent disciplinary sanction does not automatically establish retaliatory intent, which must be proven by specific evidence rather than assumed from timing alone.

Parole chiave

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disciplinary sanction retaliation whistleblower protection public administration sanctions procedural timeline evidence cassation dismissal sanzione disciplinare violazione dei doveri professionali procedura disciplinare degli avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
il profilo di censura risulta quindi insufficiente e non decisivo, anche ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., ad inficiare la pronuncia impugnata;
Art. 54-bis d.lgs. 165/2001
il motivo contiene in prima battuta l'affermazione secondo cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante la denuncia sporta dal Romani ai fini dell'applicazione dell'art. 54-bis digs.
Art. 55-bis d.lgs. 165/2001
6, primo rigo e, poi, secondo periodo) il procedimento disciplinare fu condotto dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari, come del resto previsto dall'art. 55-bis nel testo tempore vigente ed alla luce della misina della sanzione irrogabile e poi anche in concreto irrogata;
L. 190/2012
è infondato, in quanto la norma è entrata in vigore il 28.11.2012, per effetto) della L. 190/2012 e dunque essa non può rende illegittima una sanzione irrogata nell'aprile 2012;
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; Ric.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA () sul ricorso 5758-2020 proposto da: ROMANI UMBIRTO, domiciliato presso la cancelleria della CORTI 1)1 CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati SAI NATORI., WRATOLINO, DOMINICO Dl LIG UORI; - ricorrente - contro UNIVI ASITY D1GLI STUDI di VI AZONA , in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROI\ \, VIA DIA PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 303/2019 della CORTE D'APPIALO di VIAEZIA, depositata il 31/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROB1R1'0 RITENUTO CHE 1. la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato il gravame proposto da Umberto Romani avverso la sentenza del Tribunale di Verona che aveva a propria volta respinto l'impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei irrogata dall'Università di Verona nei confronti del lavoratore per avere egli effettuato, quale impiegato, pagamenti ingiustificati a favore di terze persone;

2. la Corte di merito disattendeva l'assunto del ricorrente secondo cui si sarebbe trattato di misura ritorsiva nei suoi confronti per avere egli segnalato, con una serie di e-mail, le irregolarità commesse dall'Università nello svolgimento dei concorsi pubblici per l'assunzione dei propri dipendenti;

3. la Corte d'Appello rilevava in proposito che l'esistenza delle e-mail era stata evidenziata dal Romani solo dopo l'avvio del procedimento disciplinare, il quale che non poteva dunque dirsi promosso a scopo ritorsivo, e rilevava come tali finalità fossero state escluse anche in sede penale, con l'archiviazione della denuncia presentata dal ricorrente;

4. il Romani ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre l'Università è rimasta intimata;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; Ric. 2020 n. 5758 sez. ML ud. 13-07-2021 -2- CONSIDERATO CHE • l'unico motivo di ricorso è rubricato come «viola:zione e ,falsa applica,7ione art. 360 (p( n. 03 e 05. Omesso esame circa iuu fitto decisivo per il costituito dalla denuncia lOrmulata dal dr Romani Umberto»;

2. il motivo contiene in prima battuta l'affermazione secondo cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante la denuncia sporta dal Romani ai fini dell'applicazione dell'art. 54-bis digs. 165/2001;

3. in prosieguo il motivo adduce che le e-mail di denuncia inviate dal ricorrente risalivano all'agosto-novembre 2011 e che solo posteriormente ad esse, nel gennaio) 2012, vi era stata la contestazione disciplinare, circostanza temporale che sarebbe stata da ritenere tale da rilevare di per sé stessa il carattere ritorsivo della successiva sanzione;

4. infine il Romani afferma che le risultanze probatorie di causa non potevano essere disattese, come aveva fatto la Corte di merito, riportandosi alle conclusioni assunte dal sulla proposta di archiviazione delle sue denunce avanzata dal P.M., in quanto tra l'altro il decreto di archiviazione non aveva carattere giurisdizionale e non poteva essere valorizzato come provvedimento munito di autorità di giudicato;

5. il richiamo operato nel ricorso per cassazione all'art. 54-bis d. lgs. 165/2001 ed alle speciali garanzie disciplinari che esso assicura a chi sporga denuncia in merito ad illecito commessi nell'ambito della P.A. è infondato, in quanto la norma è entrata in vigore il 28.11.2012, per effetto) della L. 190/2012 e dunque essa non può rende illegittima una sanzione irrogata nell'aprile 2012;

6. ciò posto, non è poi necessariamente vero quanto asserito dal ricorrente, ovverosia che la sola consecuzione temporale delle sue Ric. 2020 n. 5758 sez. ML - ud. 13-07-2021 -3- denunce mediante e-mail con la contestazione disciplinare ne dimostrebbe l'intento ritorsivo;

7. come si evince dalla sentenza impugnata (pag. 6, primo rigo e, poi, secondo periodo) il procedimento disciplinare fu condotto dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari, come del resto previsto dall'art. 55-bis nel testo tempore vigente ed alla luce della misina della sanzione irrogabile e poi anche in concreto irrogata;

8. l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui la ritorsività sarebbe esclusa per il fatto che quelle e-mail sarebbero emerse in sede disciplinare solo dopo la contestazione non è dunqueinecessanament&) illogica, in quanto la ritorsività in tanto potrebbe sussistere, in quanto anche cui risale la contestazione e dunque in ultima analisi anche, sotto il profilo giuridico, l'iniziativa disciplinare, fosse a conoscenza di quelle e-mail, profilo non affrontato in specifico nel motivo e su cui nulla può qui essere detto;

9. il profilo di censura risulta quindi insufficiente e non decisivo, anche ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., ad inficiare la pronuncia impugnata;

10. cluanto all'archiviazione penale, la Corte territoriale non ha fatto riferimento ad essa come pronuncia avente effetto di giudicato, ma come argomento) di fatto di sostegno, in aggiunta a quanto osservar() rispetto) al momento di emersione delle e-mail in sede disciplinare, al fine di motivare l'assenza di prova della finalità ritorsiva, sicché la denunciata violazione di legge non sussiste;

1. il ricorso va quindi rigettato;

12. nulla sulle spese, essendo l'Università rimasta intimata;

P.Q.M.

1,a Corte rigetta il ricorso. Ric. 2020 n. 5758 sez. ML - ud. 13-07-2021 -4- Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a (vello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13.7.2021.