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Ordinanza — n. 38117/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-deposit; respondent exercised right to declare appeal inadmissible under procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38117/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marco Spartà's appeal inadmissible because he failed to deposit the petition within the statutory deadline. Although the respondent, Militello Costruzioni Srl, had notified a counter-appeal, the Court ruled that the respondent's power to request the appeal's inscription into the docket was exercised to declare it inadmissible due to the missing deposit. Consequently, the appeal was dismissed, and the respondent was awarded the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 cod. proc. civ.; Art. 370 cod. proc. civ.: The respondent may request the appeal's inscription to declare it inadmissible if the appellant omits deposit, justified by the interest in recovering costs and preventing re-filing.

Parole chiave

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non-deposit appeal inadmissible declaration respondent counter-appeal procedural default litigation costs award difetto di sottoscrizione deposito tardivo iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori

Disposizioni normative citate

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Art. 369 cod. proc. civ.
Art. 370 cod. proc. civ.
civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod.
Art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 380-bis cod. proc. civ
certificazione della Cancelleria di questa Corte in data 4.5.2021); che la Militello Costruzioni srl ha resistito con controricorso; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
art. 369 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29297 del 28/12/2011
Cass. n. 29297 del 28/12/2011, n.
Cass. n. 3193 del 18/2/2016
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11343-2021 proposto da: SPARTA' MARCO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro MILITELLO COS1RUZIONI SRL, in persona dell'Amministratore Unico Ing. Militello Tommaso, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI, 1, presso lo studio dell'avvocato ALBINO ANGELILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato ELISABETTA FRAGAPANE; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 46/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 14/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2021 n. 11343 sez. ML - ud. 12-10-2021 -2- RG 11343/2021 RILEVATO che Marco Spartà ha notificato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dall'Appello di Palermo n. 46/2021, resa nel giudizio intercorso tra il predetto e la Militello Costruzioni srl; che il ricorso, notificato il 5.3.2021, non risulta essere stato depositato e iscritto a ruolo dal ricorrente (cfr. certificazione della Cancelleria di questa Corte in data 4.5.2021); che la Militello Costruzioni srl ha resistito con controricorso; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO che trova applicazione, nella specie, il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. cív. e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (cfr.

Cass. n. 29297 del 28/12/2011, n. 3193 del 18/2/2016); che il ricorso va dunque dichiarato improcedibile; che alla declaratoria di improcedibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo; che ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.RG 11343/2021 PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2021 Il Presidente Dot 7ssa Adriana Doronzo t u( DEPOSITATO I