Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38111/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for violation of iura novit curia regarding late administrative claim of labor relationship.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38111/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the Ispettorato Territoriale del Lavoro's appeal against a lower court ruling that annulled administrative enforcement orders. The administrative body had initially claimed a labor relationship existed to apply a maximum fine, but the lower courts reclassified the relationship as independent collaboration after the administrative claim was made. The court held that the lower courts correctly applied the principle of iura novit curia, allowing them to reclassify the facts without violating procedural rules, as the factual basis remained consistent despite the change in legal characterization.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 113 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The principle of iura novit curia permits the court to assign a different legal qualification to the facts deduced in the case, provided the factual elements necessary for the applicable legal provision coincide with those actually contested by the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
iura novit curia labor relationship classification administrative enforcement orders procedural violation appeal legal qualification of facts ispettorato del lavoro rispetto dei requisiti formali violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 113 c.p.c.
il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 113 c.p.c., per la mancata applicazione dell'art.
Art. 112 c.p.c.
Art. 3, third comma, I. 73/2002
il Tribunale aveva in particolare escluso che a ciò ostasse la vigenza ratione temporis dell'art. 36b1s, settimo comma I.
Art. 36bis, seventh comma, I. 248/2006
73/2002, come modificato dall'art. 36bis, settimo comma I.
art. 380bis c.p
ricorreva per cassazione con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., cui la società, Federico Pace Palitti e Davide Battolla resistevano con unico controricorso.
art. 113 c.p
il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 113 c.p.c., per la mancata applicazione dell'art.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 27 novembre 2018, n. 30607
112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass. 27 novembre 2018, n. 30607;
Cass. 10 giugno 2020, n. 11103
Cass. 10 giugno 2020, n. 11103); 3.1.
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la condanna alle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13565-2020 proposto da: ISPE FTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI LIVORNO- PISA - SEDE DI PISA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope regis; - ricorrente - contro PARTESA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, BA 1 FOLLA DAVIDE, PACE PALITTI FEDERICO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell'avvocato ANSELMO CARLEVARO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO ARAGONA, PAOLA MUSSA; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 13/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PA 'TI. Ric. 2020 n. 13565 sez. ML - ud. 12-10-2021 -2- RG 13565/2020 RILEVATO CHE 1. con sentenza 28 gennaio 2020, la Corte d'appello di Firenze rigettava l'appello dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (I.T.L.) di Livorno-Pisa avvero la sentenza di primo grado, di annullamento delle ordinanze di ingiunzione nei confronti di Partesa s.r.l. congiuntamente a Federico Pace Palitti (n. 961/2015) e congiuntamente a Davide Battolla (n. 962/2015), per violazioni di carattere formale oggetto dei verbali ispettivi di accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo della società con Carlos Silvestri, per essere la prestazione da questo resa di collaborazione autonoma, comportante in particolare l'inapplicabilità della cd. maxi-sanzione;

2. il Tribunale aveva in particolare escluso che a ciò ostasse la vigenza ratione temporis dell'art. 36b1s, settimo comma I. 248/2006, riferito non solo ai lavoratori subordinati ma ai lavoratori indistintamente, per essere la contestazione amministrativa fondata sul presupposto di un rapporto di lavoro subordinato ed avendo l'I.T.L. tardivamente dedotta l'irrilevanza del requisito di subordinazione;

3. la Corte medicea condivideva la valutazione del primo giudice, sulla scorta del critico scrutinio delle risultanze istruttorie e per il vincolo, nell'applicazione della disciplina sanzionatoria, dei fatti dedotti dalle parti;

4. con atto notificato il 28 maggio 2020, l'I.T.L. ricorreva per cassazione con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., cui la società, Federico Pace Palitti e Davide Battolla resistevano con unico controricorso. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 113 c.p.c., per la mancata applicazione dell'art. 3, terzo comma I. 73/2002, come modificato dall'art. 36bis, settimo comma I. 248/2006, in quanto disciplina ratione temporis vigente relativa ai lavoratori in genere e non soltanto subordinati, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto di essere vincolata dalla ricostruzione dei fatti compiuta dalle parti (unico motivo);

2. esso è infondato; RG 13565/2020 3. non sussiste violazione, essendone anzi stata fatta un'esatta applicazione, del principio iura novit curia previsto dall'art. 113, primo comma c.p.c., secondo cui il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame; essendo allo stesso vietato, in forza del principio stabilito dall'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass. 27 novembre 2018, n. 30607;

Cass. 10 giugno 2020, n. 11103); 3.1. nel caso di specie, le Corti di merito hanno correttamente valorizzato la modificazione del "fatto" oggetto di contestazione, risultato non più il rapporto di lavoro subordinato, accertato (e sanzionato) in via amministrativa, ma un diverso rapporto di collaborazione, tardivamente dedotto soltanto all'esito dell'istruttoria del giudizio di primo grado: ipotesi specularmente contraria alla diversa qualificazione giuridica del fatto, inalterato nella sua identità, essendo quella e non questo nella sua disponibilità, a norma dell'art. 113 c.p.c.;

4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la condanna alle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. RG 13565/2020 Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 12 ottobre 2021 Il Presidente (dott. A