Italian Supreme Court dismisses revocation appeal claiming appellate court missed a subsidiary claim for indemnity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Ministry of Economy and Finance appealed a lower court decision that declared their revocation petition inadmissible. They argued the appellate court failed to address a subsidiary claim for indemnity under Article 2041 of the Civil Code, mistakenly treating the case solely as a damage compensation matter. The Court rejected this, ruling that the appellate court correctly applied the doctrine of revocatory error, finding that the omission of a specific legal characterization of the claim did not constitute the required error of omission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 2041 c.c.: A revocatory error under Article 395, paragraph 4 of the Code of Civil Procedure does not arise merely because the appellate court failed to explicitly rule on a subsidiary claim when the first-instance judgment already addressed the merits of the request.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 33518-2019 proposto da: AGENZIA DEL DEMANIO e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro LEGA NAVALE ITALIANA, Sezione di Cagliari, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO BIGGIO; - controricorrente - Lì avverso la sentenza n. 327/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata 1'08/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARILENA GORGONI. Rilevato che: Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio, subentrati al Ministero delle Finanze, ricorrono per la cassazione della sentenza n. 327/2019 della Corte d'Appello di Cagliari, pubblicata 1'8 aprile 2019, articolando un solo motivo, illustrato con memoria. Resiste con controricorso la Lega Navale Italiana Sezione di Cagliari. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, già Ministero delle finanze, premette in fatto di aver convenuto, dinanzi al Tribunale di Cagliari, la Lega Navale Italiana, adducendo che quest'ultima aveva detenuto abusivamente dall'i gennaio 1997 all'8 gennaio 1982 una superficie di mq 1470 di area demaniale marittima e specchio d'acqua di Cagliari, su cui, senza titolo, era stato allestito un pontile con impalcato in legno, e chiedendo, in via principale, il risarcimento del danno e, in via subordinata, il pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. Con sentenza n. 3517/2000, il Tribunale di Cagliari, accolta la domanda, condannava la Lega Navale Italiana al pagamento di euro 216.715,93, tenendo conto dell'importo determinato dal CTU con riferimento allo spazio occupato e al presumibile canone di locazione.
La Corte d'Appello di Cagliari, con la sentenza n. 124/2016, accoglieva l'appello proposto dalla Lega Navale Italiana, ritenendo prescritta la domanda ai sensi dell'art. 2947 c.c. Ric. 2019 n. 33518 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -2- Ritenuto che la Corte territoriale fosse incorsa in errore revocatorio, ex art. 395, n. 4, c.p.c., gli odierni ricorrenti proponevano istanza di revocazione, lamentando che la sentenza impugnata non si fosse resa conto che era stata proposta anche una domanda ex art. 2041 c.c. La Lega Navale italiana resisteva, eccependo l'inammissibilità del ricorso.
La Corte d'Appello di Cagliari, con la sentenza n. 327/2019, dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione. Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte Considerato che:
1. I ricorrenti deducono «Violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.». La sentenza n. 124/2016 aveva affermato: «Il Ministero fa riferimento all'ordinaria prescrizione decennale, con interpretazione che non appare condivisibile, se, infatti, per consolidata giurisprudenza (confr. Cass. S.U. n. 12313 del 18.11.1992), il termine prescrizionale applicabile all'occupazione senza titolo è quello decennale ex art. 2946 c.c., ciò riguarda l'azione di arricchimento indebito ex art. 2041 cod.civ., mentre nel caso in questione le somme sono state chieste ed ottenute a titolo di risarcimento dei danni».
Secondo la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione, il Tribunale di Cagliari, nella sentenza oggetto del successivo appello, aveva qualificato la richiesta di "pagamento degli indennizzi risarcitori" per l'occupazione ed utilizzazione senza titolo dei beni demaniali e specchi acquei quale domanda Ric. 2019 n. 33518 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -3- risarcitoria, condannando la Lega Navale al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1226 c.c. oppure potrebbe avere del tutto omesso di considerare la domanda di condanna al pagamento degli indennizzi.
In entrambi i casi - cioè sia nel caso di erronea interpretazione e qualificazione della domanda sia nel caso di omessa pronuncia su una delle due domande promosse - la sentenza non veniva ritenuta suscettibile di revocazione, giacché la revocazione presuppone un errore di fatto percettivo, cioè una svista di carattere materiale riferita a fatti univocamente ed incontestabilmente percepibili nella loro ontologica esistenza e quindi insuscettibili di diverso apprezzamento che non può mai ricorrere se l'errore implichi un anche minimo margine di apprezzamento o di valutazione o di giudizio per la sussunzione del fatto.
Nella prospettiva degli odierni ricorrenti, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente escluso, invece, l'errore revocatorio, perché non era questione di omessa pronuncia, ma di errore percettivo in ordine al fatto che la domanda di indennizzo fosse stata proposta. In particolare, il Ministero assume di aver proposto sia una domanda risarcitoria sia una domanda di indennizzo; il Tribunale di Cagliari accoglieva la domanda e condannava la Lega Italiana Navale; la Corte territoriale, investita dell'appello dalla Lega Italiana Navale, aveva ritenuto prescritte le pretese in quanto azionate nella forma del risarcimento del danno, non accorgendosi che in primo grado era stata proposta una domanda di indennizzo e, quindi, non affrontando la questione della prescrizione decennale sul presupposto erroneo che non vi fosse una domanda di indennizzo.
Di qui la proposizione di un ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., con il quale gli odierni ricorrenti deducevano l'errore revocatorio Ric. 2019 n. 33518 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -4- consistente nell'omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta, motivata col fatto che quella domànda decisiva non sarebbe stata formulata. Il motivo è infondato. La Corte d'Appello, facendo corretta applicazione della giurisprudenza sull'errore revocatorio, ha escluso la ricorrenza di alcun presupposto per revocare la sentenza con una statuizione che evidentemente non è stata messa bene a fuoco dai ricorrenti.
Il fulcro della decisione è da ravvisarsi nel convincimento della Corte territoriale dell'irrilevanza ai fini dell'errore revocatorio del se il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi su una delle domande proposte o se avesse, correttamente o non, interpretato quella proposta come una sola domanda risarcitoria. I ricorrenti, invece, incentrano il motivo di ricorso, e le argomentazioni a supporto, sull'errore consistente nel fatto di aver deciso, dando per scontato che la domanda risarcitoria non fosse stata proposta, cioè su una situazione di fatto del tutto differente da quella assunta a premessa del ragionamento dalla sentenza qui impugnata.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
4. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della Ric. 2019 n. 33518 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -5- controricorrente, liquidandole in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sottosezione Terza, dell