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Ordinanza — n. 38029/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking uncontested facts rather than reviewing evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38029/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge the lower court's finding that certain facts were uncontested. The appellant argued this constituted a violation of law, but the Court held that attacking the factual reconstruction of uncontested elements is a matter of motivation review, not legal error. Consequently, the appeal was rejected for failing to meet the strict requirements of Article 360(5) of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; The appellant cannot challenge the lower court's reconstruction of legally relevant facts that are uncontested, as such attacks constitute a defect in motivation rather than a violation of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal uncontested facts defect in motivation Article 360 c.p.c. factual reconstruction censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r.
art. 380-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010
Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015
612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 4509/2020 proposto da: VIRNA PONTECORVI, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato OSVALDO PIETRICOLA; - ricorrente - contro CRISTIANIA S.R.L.; - intimata- avverso la sentenza n. 272/2019 della CORTE D'APPELLO DI TRENTO, depositata 11 08/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL'UTRI; Rilevato che, con sentenza resa in data 8/11/2019 (n. 272/2019), la Corte d'ap- pello di Trento ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da Virna Pontecorvi per la condanna della Cristiania s.r.l. al risarcimento dei danni subiti dall'at- trice in conseguenza di una caduta verificatasi sulle scale conducenti alle piscine e all'area benessere della struttura ricettiva gestita dalla società convenuta; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui ha attestato la mancata acquisizione di alcuna prova certa in ordine alle concrete modalità di verificazione del fatto dannoso dedotto in giu- dizio, con particolare riferimento al nesso di causalità tra lo stesso fatto e i danni alla persona lamentati dall'attrice; avverso la sentenza d'appello, Virna Pontecorvi propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione; la Cristiania s.r.l. non ha svolto difese in questa sede;

Virna Pontecorvi ha depositato memoria; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l'unico motivo d'impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per "error in iudicando e in procedendo, omessa ovvero contraddittorietà ed illogicità della motivazione, violazione del ed errata applicazione delle peculiari norme di diritto, tanto proces- suale che sostanziale", per avere la corte territoriale erroneamente in- terpretato il complesso degli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio (ivi compreso il carattere non contestato dei fatti essenziali), con particolare riguardo alla piena attestazione della verificazione del Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 4509/2020 - rel. cons. Marco Dell'Utri fatto dannoso così come descritto dall'attrice, e alla sussistenza del nesso di causalità tra lo stesso e i danni alla persona dalla stessa subiti; il motivo è inammissibile; dev'essere preliminarmente rilevata l'inammissibilità della censura avanzata dalla ricorrente in ordine al preteso carattere incontestato dei fatti costitutivi del proprio diritto, asseritamente ricavabile dal compor- tamento processuale della controparte; osserva sul punto il Collegio come, secondo il consolidato insegna- mento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che agendo in sede di legittimità denunci la violazione della legge processuale riscon- trabile nell'avere il giudice a quo ritenuto, in modo pretesamente erro- neo, che fossero state contestate circostanze viceversa asseritamente non poste a oggetto di alcuna puntuale confutazione, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma processuale di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in con- creto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr.

Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498); siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall'esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte;

è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l'espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attra- verso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 4509/2020 - rei. cons. Marco Dell'Utri della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez.

Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr.

Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317); nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa l'odierna ricor- rente con il motivo d'impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d'appello avrebbe erroneamente omesso di rilevare il carattere incontestato dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria dalla stessa azionata, ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti processuali e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore, con ciò pre- cludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d'impugnazione proposto;Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 4509/2020 - rel. cons. Marco Dell'Utri ciò posto, varrà nel resto rilevare come, attraverso la proposizione del motivo in esame, la ricorrente - lungi dal denunciare l'erronea ri- cognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge (peraltro, solo genericamente) in- vocate - si sia limitata ad allegare un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez.

L, Sen- tenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme ri- chiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospetta- zione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epi- grafe del motivo d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, e dei fatti di causa ritenuti rilevanti; si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 4509/2020 - rel. cons. Marco Dell'Utri ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi con- troversi tra le parti; sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente rilevata l'inam- missibilità del ricorso; non vi è luogo per l'adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la società intimata svolto difese in questa sede; dev'essere, viceversa, attestata la sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci