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Ordinanza — n. 38000/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, allowing taxpayer's claim that vague expense compensation violated procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38000/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision to offset litigation costs due to insufficient reasoning. The taxpayer argued the Commission's generic statement failed to meet statutory requirements for expense compensation, while the tax agency maintained the decision was correct. The court ruled that vague formulas cannot justify cost offsets, requiring specific justification tied to the case's unique circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 15 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 92 c.p.c.: Expense compensation requires explicit motivation of grave and exceptional reasons specific to the controversy, prohibiting generic formulas that prevent judicial review.

Parole chiave

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expense compensation tax litigation costs procedural reasoning Regional Tax Commission Cassation quashing contenzioso tributario amministrazione fiscale diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 15 D.Lgs. n. 546/1992
546 del 1992, art. 15 comma 2, come modificato dal D.Lgs.
Art. 92 c.p.c.
artt. 15 d.lgs.n.546/1992
Con l'unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione degli artt. 15 d.lgs.n.546/1992, e 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16470/2018
Cass. n. 22310/2017
Cass. n. 4696/2019
Cass. n. 17611/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 19995-2019 proposto da: GRIMALDI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI, 66, presso lo studio dell'avvocato SIMONA RINALDI GALLI CANI, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE ROTONDO, GIANFRANCO MOBILIO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERAI ,E DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - contror.icorrente - avverso la sentenza n. 11094/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALI della CAMPANIA SEZ I ON DISTACCATA di SALERNO, depositata il 27/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione La CTR della Campania, nel rigettare l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate contro la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di Grimaldi Vincenzo contro l'avviso di accertamento sintetico emesso per l'anno di imposta 2010, dichiarava di compensare le spese "attesa la natura delle questioni affrontate e risolte". Il Grimaldi ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, al quale ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. Con l'unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione degli artt. 15 d.lgs.n.546/1992, e 132 c.p.c.

La ricorrente deduce che la motivazione posta a base della compensazione era incomprensibile e non conforme a legge. Il motivo è fondato. Giova rammentare che in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9 comma 1, applicabile a decorrere dal primo gennaio 2016, prevede che le spese possono essere compensate in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"-cfr.Cass.n.16470/2018-. Orbene, con riferimento alla sovrapponibile formula contemplata dall'art.92 c.p.c. questa Corte ha ritenuto che ai sensi dell'alt 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione Ric. 2019 n. 19995 sez.

MT - ud. 19-10-2021 -2- I temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo- cfr.Cass.n.22310/2017-, sicchè la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.-cfr.Cass.n.4696/2019-.

Orbene, dovendosi ritenere che tale disposizione fosse applicabile al contenzioso per cui è processo, essendo intervenuta la sentenza della CTP in epoca sicuramente successiva all'1.1.2016, come risulta dall'epigrafe della sentenza impugnata(Cass. n.17611/2016), la CTR non si è attenuta al predetto principio in quanto, pur in presenza di soccombenza totale già affermata dal primo giudice a carico dell'Ufficio emittente l'avviso di accertamento, ha disposto la compensazione delle spese processuali su presupposti vaghi e non verificabili. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM Ric. 2019 n. 19995 sez. MT - ud. 19-10-2021 -3- • Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso il 19.10.2021 in Roma. 1:»POSITATO tN LLERIA a