Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of decisive fact examination in mobile vending case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, dismissing the request to overturn the lower court's judgment against the appellant. The appellant argued that the trial court incorrectly evaluated evidence regarding unauthorized mobile vending, but the court found the lower court properly relied on official records and witness testimony. The court determined that the appellant's request for a new factual assessment violated the principle that the cassation court cannot re-evaluate facts absent a decisive omission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 116 c.p.c.; The cassation court cannot re-evaluate facts or substitute its own assessment of evidence when the lower court has correctly examined all decisive elements and the appeal merely requests a different factual evaluation.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19771-2020 proposto da: PANDULLO GIUSEPPE, elettivamente donnicliato in Tropea, via Calabro Barlaam n. 1, presso lo studio dell'avv.to CLEMENTINA DE ANGELIS che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro COMUNE TROPEA; - intimato - avverso la sentenza n. 1016/2019 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 12/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:
1. Giuseppe Pandullo ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia di rigetto dell'appello avverso la Ric. 2020 n.19771 sez. 52 - ud. 15/07/2021 sentenza del giudice di pace di Tropea che a sua volta aveva rigettato l'opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'esercizio di attività di vendita in forma itinerante/ambulante senza la prescritta autorizzazione.
2. Il Comune di Tropea è rimasto intimato.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.
4. Il ricorrente in prossimità dell'udienza ha presentato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO CHE:
1. Il ricorso si fonda su tre motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 2700 c.c.;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 20 I. n. 689 del 1981;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 12, della I.n. 689 del 1981gli artt. 218, 186, comma 7, e 223 d. Igs. n. 285 del 1992.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: La questione centrale riguarda la prova della vendita senza autorizzazione contestata al ricorrente. I tre motivi sono inammissibili o infondati in quanto il Tribunale ha fatto corretto uso delle norme in materia di valutazione della prova e ha riconosciuto al verbale piena prova nei limiti in cui è consentito ovvero rispetto a quanto accertato dai verbalizzanti come accaduto in loro presenza. La dichiarazione del Pandullo è stata ritenuta un elemento ulteriore di conferma di quanto emergeva dalle risultanze istruttorie circa lo svolgimento dell'attività di vendita ambulante. Il ricorrente con i motivi proposti richiede in sostanza una diversa valutazione delle testimonianze non ammissibile nel giudizio di legittimità.
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. L'esistenza di una fattura di acquisto della merce a nome di Pandullo Simona è del tutto irrilevante, posto che come evidenziato dal Tribunale, Ric. 2020 n.19771 sez. S2 - ud. 15/07/2021 anche dato per vero l'acquisto della merce a nome di Pandullo Simona, tale dato non sarebbe idoneo a scalfire l'accertamento delle modalità di vendita poste in essere dal ricorrente senza alcuna autorizzazione. Risulta evidente, pertanto, che non vi è stato alcun omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e che il ricorrente, sotto l'ombrello della violazione di legge, richiede una rivalutazione in fatto della vicenda.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
5. Nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
6. ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 15 luglio 2021.