Cassation court dismisses appeal regarding provisional license suspension as a preventive administrative measure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision on the provisional suspension of Luca Celli's driver's license. The Prefettura argued that the suspension is a necessary preventive measure to ensure public safety when a driver refuses a medical test for suspected drug use. The court agreed, ruling that judicial review must assess the existence of legal prerequisites at the time of the measure rather than relying on the outcome of subsequent administrative opposition proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 223 d.lgs. 285/1992; Art. 186, comma 7 c.d.s.: The provisional suspension of a driver's license is a preventive administrative measure whose judicial review must be based on the prerequisites existing at the time of the act, not on the results of subsequent administrative opposition.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19437-2020 proposto da: CELLI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTECERVIALTO N.165, presso lo studio dell'avvocato COSIMO ALFONSO MASTROMARINO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro PREFETTURA AVELLINO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1965/2019 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 28/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; Ric. 2020 n.19437 sez. S2 - ud. 15/07/2021 RILEVATO CHE:
1. Luca Celli ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Avellino che ha accolto l'appello della Prefettura di Avellino - Ufficio territoriale del governo avverso la sentenza del Giudice di Pace di Montella (AV) che aveva accolto l'opposizione a sanzione amministrativa proposta dal Celli.
2. La Prefettura di Avellino si è costituita con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.
4. Il ricorrente in prossimità dell'udienza ha presentato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO CHE:
1. Il ricorso si fonda su due motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 186, commi 7 e 9, e 223 d. Igs. n. 285 del 1992 e dell'art. 14 I. n. 689 del 1981;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 218, 186, comma 7, e 223 d. Igs. n. 285 del 1992.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: La sentenza è conforme a Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 22/11/2017, n. 27825 Secondo cui: La sospensione della patente in caso di rifiuto a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti costituisce, all'evidenza, una misura di carattere preventivo e natura cautelare, che trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, il conducente del veicolo che non abbia rispettato l'obbligo di sottoporsi a visita medica, possa con la sua condotta arrecare pregiudizio o porre in pericolo altri soggetti. Ric. 2020 n.19437 sez. S2 - ud. 15/07/2021 3. L'art. 218 c.d.s. si applica in caso di sanzione amministrativa accessoria e in ogni caso anche volendosi applicare la suddetta norma i termini ivi previsti al comma 2 sarebbero stati rispettati.
4. Il Collegio condivide la proposta del Relatore; In particolare, si rileva che la fattispecie legale, la cui violazione viene ascritta al ricorrente è quella di aver violato il precetto di cui all'art. 186, comma 7 C.d.S., che prevede che: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI». A sua volta l'art. 223 c.d.s. prevede che: «Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accerta tore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.
Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida». Ric. 2020 n.19437 sez. S2 - ud. 15/07/2021 Ciò premesso deve ribadirsi che: «In tema di violazioni delle norme del codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta ai sensi dell'art. 223 del d.lgs. n. 285 del 1992 è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere "iter" procedimentale.
Ne consegue che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di sospensione deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma e non può trarre argomento dagli esiti "a posteriori" dell'opposizione al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, né, alla stregua di questi ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall'autorità» (Sez. 2, Ord. n. 21266 del 2020).
5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
7. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2000 più spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 15