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Ordinanza — n. 37995/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37995/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37995/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12462-2020 proposto da: MUSORROFITI MARCO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE 02438750586, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 4375/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Regesto Legislator

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art. 92 c.p; Ordinanza — n. 37995/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 4375/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Parole chiave

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recupero di crediti credito di rimborso aiuto in capitale offesa al credito ritiro della domanda di esecuzione soddisfacimento del credito

Disposizioni normative citate

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art. 92 c.p
Secondo l'art. 92 c.p.c., letto alla luce della pronuncia del giudice delle leggi n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12462-2020 proposto da: MUSORROFITI MARCO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE 02438750586, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 4375/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE Musorrofiti Marco Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza del 27 febbraio 2020, n. 4375, con la quale il Tribunale di Roma ha accolto il gravame da egli proposto e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto il credito vantato da Roma Capitale e inefficace la cartella di pagamento emessa, condannando l'Agenzia delle entrate a rimborsare al ricorrente le spese dei due gradi del giudizio, invece compensando le medesime tra il ricorrente e Roma Capitale. Le intimate Roma Capitale e Agenzia delle entrate non hanno proposto difese.

CONSIDERATO CHE I. Il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c., censurando la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha così motivato: "le spese sono liquidate a carico della sola Agenzia delle entrate che ha omesso di costituirsi in giudizio e non ha provato di avere provveduto a conservare con la dovuta diligenza le ragioni creditorie dell'ente che aveva affidato il credito per la esazione dello stesso; sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra Roma Capitale e l'odierno appellante".

Il ricorso va accolto. Secondo l'art. 92 c.p.c., letto alla luce della pronuncia del giudice delle leggi n. 77/2018, il giudice può compensare le spese, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, solo ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni (v. Cass. 2487/2019 citata dal ricorrente). Al contrario, nel caso in esame, il Tribunale di Roma si è limitato a motivare la compensazione delle spese genericamente invocando "giuste ragioni". Ric. 2020 n. 12462 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alla censura accolta; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito e Roma Capitale è condannata in solido con l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio op così come liquidate dal Tribunale; le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna Roma Capitale in solido con l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spe «del giudizio di opposizione come liquidate dal Tribunale; condanna Roma Capitale al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Musorrofiti Marco Giuseppe, che liquida in euro 800, di cui 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 15 luglio 2021. re ente Luigi Gio a omba do Lì