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Ordinanza Interlocutoria — n. 37960/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal regarding civil judgment suspension necessity in administrative proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37960/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission's decision to reject a civil judgment suspension request. The court held that the tax authority's assessment of consumption tax based on an energy supplier's invoice was legally sound and did not require suspension pending the outcome of a related civil lawsuit. Consequently, the court ruled that the tax judge must resolve connected administrative legality issues incidentally without waiting for the administrative court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 39 D.Lgs. 546/1992; Art. 295 c.p.c.: The tax judge is not required to suspend proceedings for a pending administrative judgment regarding the same underlying act and must rule incidentally on its legality.

Parole chiave

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tax suspension necessity civil administrative conflict incidenter tantum ruling consumption tax assessment judicial jurisdiction overlap imposta sull'energia tardivo pagamento delle spese azione creditoria

Disposizioni normative citate

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Art. 39 D.Lgs. 546/1992
546 del 1992, art. 39 impedisce l'operatività dell'art.
Art. 295 c.p.c.
39 impedisce l'operatività dell'art. 295 c.p.c. nei rapporti tra giudice tributario e giudice civile o amministrativo"), in contrasto con Cass.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
Non ricorrono pertanto i presupposti ex art. 375 c.p.c..
art. 295 cod. proc. civ
Va osservato che nella giurisprudenza di questa Corte sembra sussistere contrasto sull'applicabilità dell'art. 295 cod. proc. civ.
art. 295 c.p
39 impedisce l'operatività dell'art. 295 c.p.c.
art. 375 c.p
Non ricorrono pertanto i presupposti ex art. 375 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. 999/2016
Cass. 999/2016, che richiama Cass.
Cass. 12008/2014
999/2016, che richiama Cass. 12008/2014, che, in motivazione ha specificato che "il D.Lgs.
Cass. 31112/2019
Cass. 18395/2021
Cass. civ. 20 gennaio 2016 n. 999
Cass. civ. 28 maggio 2014 n. 12008
Cass. civ. 28 dicembre 2012 n. 24107
Cass. civ. 30 dicembre 2019 n. 34693
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25021-2019 proposto da: SRL IL CIOCCO IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CORRADO TESTA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 38/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 25021 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- r.g.n. 25021/2019 Sr/ Il ciocco in liquidazione c/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ritenuto che: La società Il ciocco srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su ricorso della società contribuente avverso l'atto di contestazione della sanzione amministrativa n.621 del 2014 di euro 5.365,08, emesso dall'Ufficio ai sensi dell'artt. 59 e 60 del D.Lgs n.504/95 per il mancato pagamento dell'imposta erariale di consumo e dell'addizionale enti locali, rigettava l'appello della società.

La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente, ritenendo legittima la notifica dell'atto di contestazione, ai sensi dell'art.59 e 60, D.Lgs. n.504/95. Ciò in guaito "Il giudice tributario è chiamato a conoscere della legittimità dell'imposizione tributaria, a prescindere dall'esito del giudizio civile, con il quale sarà determinato l'esatto ammontare del consumo evaso e di conseguenza legata determinazione del pagamento dei consumi. Allo stato degli atti l'operato dell'Ufficio risulta del tutto legittimo e fondato, in quanto l'accisa dovuta sui consumi è calcolata in riferimento alla fattura emessa dall'Enel".

La CTR, con la sentenza impugnata, ha statuito che "l'art.55 del D.Lgs n.504/95 prevede, al primo comma, che l'accertamento e la liquidazione delle accise sono effettuati dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all'art.53 comma 8; detta dichiarazione è quella effettuata dal soggetto che procede alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori (art.53 comma 1 lett. a)". Inoltre ha affermato che non "può sostenersi che la sola citazione in giudizio dell'Enel in sede civile possa essere sufficiente a togliere valore al suo accertamento che, allo stato, ove non intervenga una sentenza favorevole al contribuente del giudice civile, appare adeguato a supportare il meccanismo sanzionatorio come previsto dalla legge".

L'Agenzia si costituisce con controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo la società contribuente deduce nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art.360 n.4 c.p.c., error in procedendo in relazione all'art.295 c.p.c., per mancata applicazione dell'istituto della sospensione necessaria del processo.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione di legge, ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art.295 c.p.c., per non aver la CTR sospeso il processo, nonostante la sussistenza di una causa pregiudicante che ne imponeva la sospensione necessaria. Va osservato che nella giurisprudenza di questa Corte sembra sussistere contrasto sull'applicabilità dell'art. 295 cod. proc. civ. ai casi di giudizio pregiudiziale pendente dinanzi ad altro giudice che non sia quello tributario (cfr. Cass. 999/2016, che richiama Cass. 12008/2014, che, in motivazione ha specificato che "il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 impedisce l'operatività dell'art. 295 c.p.c. nei rapporti tra giudice tributario e giudice civile o amministrativo"), in contrasto con Cass. n. 31112 del 2019 (secondo cui «Nel contenzioso tributario, è ipotizzabile la sospensione necessaria del processo per la pendenza, davanti al giudice amministrativo, di un giudizio riguardante gli atti amministrativi presupposti dal provvedimento impositivo impugnato»).

Con recente pronuncia, Cass. n. 18395 del 2021 ha affermato che «l'art. 39, decreto legislativo n. 546/1992, che regola i rapporti tra processo tributario e altri processi (cd. pregiudizialità esterna), prevede la sospensione solo ove sia stata presentata querela di falso o debba essere risolta una questione di stato o capacità delle persone diversa dalla capacità di stare in giudizio (Cass. civ., 20 gennaio 2016, n. 999), uniche questioni che il giudice tributario non può risolvere incidenter tantum (Cass. civ., 28 maggio 2014, n. 12008; Cass., civ., 28 dicembre 2012, n. 24107), potendo negli altri casi il giudice conoscere e risolvere incidentalmente le questioni (Cass civ., 30 dicembre 2019, n. 34693).

Ne deriva che, con riferimento al rapporto tra il giudizio tributario e quello amministrativo, il giudice tributario, in forza della disposizione normativa citata, è tenuto a pronunciarsi sulla illegittimità della pretesa tributaria, risolvendo, ove necessario, incidenter tantum anche questioni che attengano alla legittimità di atti amministrativi strettamente connessi con l'atto impositivo oggetto di controversia; sotto tale profilo, non solo non può porsi una questione di sospensione necessaria del processo tributario in caso di pendenza del giudizio amministrativo relativo ad un atto connesso all'atto impositivo, ma, come detto, il contribuente non può impugnare l'atto impositivo dinanzi al giudice amministrativo senza far valere, dinanzi al medesimo giudice, la illegittimità dell'atto amministrativo presupposto, posto che su di esso, come detto, seppure incidenter tantum, il giudice tributario è tenuto a pronunciarsi».

Non ricorrono pertanto i presupposti ex art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia la causa alla sezione quinta, dando mandato alla cancelleria per gli opportuni adempimenti. Roma, 6 ottobre 2021 I Preside