Cassation court remands case due to divergent precedents on retroactive application of financial secrecy tax norms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had partially upheld the taxpayer's claim regarding financial secrecy. The authority argued that specific tax provisions should apply retroactively to cover tax years prior to their enactment, while the taxpayer contended such norms are substantive and non-retroactive. The court decided to remand the case because existing jurisprudence presents conflicting orientations on whether these specific articles are procedural or substantive, creating uncertainty that prevents a final ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 comma 2 bis e 2 ter del D.L. 78/2009; Art. 3 I. 212/2000; The Court remands cases where divergent precedents exist regarding the retroactive application of tax norms, as the lack of settled jurisprudence on whether such provisions are substantive or procedural prevents a definitive judgment on the violation of the principle of non-retroactivity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 16646-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MATTIOLI GILIOLA; - intimata - avverso la sentenza n. 4972/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata 1 29/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2018 n. 16646 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- Rg 16646/2018 Agenzia delle entrate c/ Mattioli Giliola Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per l'annullamento della sentenza della C.T.R. della Lombardia, che in controversia su ricorso di Gi niliola Mattioli avverso l'atto di contestazione, per Irpef, relativamente alla dichiarazione dei redditi per gli anni 2004/2008 ed in ordine alla mancata indicazione di attività finanziarie detenute in Paesi esteri a fiscalità privilegiata, accoglieva l'appello della contribuente, ritenendo inapplicabile alla fattispecie il cd. raddoppio dei termini per l'accertamento.
La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, rideterminando la misura delle sanzioni. La CTR, nell'accogliere l'appello, ha statuito che "l'art. 12 comma 3 ter del D.L. 78/2009, contenente varia misura legislative per il contradto sor5Dacd. Paradisi fiscali deve essere applicatek dalla data di decorrenza, quindi dal 30 dicembre 2009, e non retroattivamente come ptreteso dall'Ufficio, avendo la normative in esame natura sostanziale e non procedurale" (richiama Cass. n.2662/2018). Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: Con l'unico motivo del ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 2 bis e 2 ter del D.L. 78/2009, art. 3 I. 212/2000 e art. 11 disp.
Legge in gen., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la CTR violato il principio di irretroattività della norma tributaria. Il Collegio, preso atto che sulla predetta questione si sono delineati orientamenti difformi della Corte, essendosi affermato, talora, che le norme invocate - art. 12 comma 2 bis e 2 ter del D.L. 78/2009 - si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stato o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dall'applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12 comma 2 cit. (così Cass. 28 novembre 2018, n. 30742;
Cass. 14 novembre 2019, n. 29632; Cass. 6 febbraio 2020, n. 2804; Cass. 26 giugno 2020, n. 12745; Cass., 16 febbraio 2021, n. 65); talaltra che la presunta natura procedimentale del comma 2 bis del citato art. 12, collide, altresì, con il tradizionale criterio delle sedes materiae, che vede abitualmente le norme in tema di presunzioni collocate nel codice civile e, dunque, di diritto sostanziale, e non già nel codice di rito, e pone il contribuente in posizione di sfavore, atteso che - sulla base del quadro normativo previgente - non avrebbe avuto interesse alla conservazione di un certo tipo di documentazione, in pregiudizio dell'effettivo svolgimento del diritto di difesa, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost. (Cass., 21 dicembre 2018, n. 33223;
Cass., 2 ottobre 2020, n. 21018). Non ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c..
P.Q.M.
Rinvia la causa alla sezione V civile della Corte, dando mandato alla cancelleria per gli opportuni adempimenti. Roma, 6 ottobre 2021 Il Presi9ente tt. Luci ' Luciotti\4 \ i DEPOSIT