Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37948/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal for lack of contradictory procedure and factual review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37948/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the taxpayer's cassation appeal inadmissible regarding a tax assessment based on sector studies. The taxpayer argued the administrative body failed to hold a mandatory preliminary contradictory procedure and applied an incorrect sector study category. The court rejected these claims, stating the contradictory procedure was properly conducted and the lower court's factual evaluation fell within its exclusive jurisdiction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c., n. 3; Art. 12, comma 7, L. 212/2000; Art. 10, comma 3, L. 146/1993: The Court of Cassation cannot review the substantive evaluation of evidence or the adequacy of sector studies applied by the lower court, as such matters are reserved to the court of first instance and require a specific violation of the contradictory procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment review contradictory procedure sector studies application Court of Cassation limits factual evaluation autonomy indagine su reati finanziari inchiesta per falsità atti esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c.
Art. 12, comma 7, L. 212/2000
Art. 10, comma 3, L. 146/1993
D.L. nr 331/1993
si denuncia la violazione e falsa applicazione in relazione all'art 62 bis del D.L. nr 331/1993 convertito in legge con modificazione I.
D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi C 4100,00 oltre s.p.a.d.; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art.
art. 366 c.p
Il ricorrente che intenda denunciare in sede di legittimità la valutazione di un documento di causa ,nella specie la comunicazione del 16.2.2007 , ai fini della specificità del motivo, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625
Sez. 5, Sentenza, n. 961 del 21/01/2015
Sez. 5, Sentenza, n. 961 del 21/01/2015, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16694-2020 proposto da: PAVIGLIANITI ROCCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di (L,) - t CA CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI ANTONINO GERACI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 3668/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 16694 sez. MT - ud. 19-10-2021 -2- Rg 16694/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate con cui era individuato un maggior reddito di impresa, determinando nell'anno di imposta 2005 una maggiore pretesa fiscale ai fini Irpef,Iva ed Irap nei confronti del contribuente Rocco Paviglianiti . In particolare l'Agenzia Delle Entrate, aveva riscontrato ricavi inferiori rispetto a quelli derivanti dalla applicazione degli studi di settore.

Il contribuente impugnava il predetto accertamento avanti la CTP di Reggio Calabria sia per vizi formali ( violazione del contraddittorio preventivo) e per l'inadeguatezza del modello scelto rispetto all'attività in concreto svolta dal contribuente. Il giudice di primo grado con sentenza nr1404/2014 rigettava il ricorso di Rocco Paviglianiti, il quale lo impugnava avanti la CTR della Calabria, sez distaccata di Reggio Calabria. Il giudice del gravame rigettava l'appello, con sentenza nr 3668/2019, ritenendo che il contraddittorio era stato correttamente effettuato , e che doveva considerarsi legittimo l'utilizzo degli studi di settore, che potevano essere disattesi solo in presenza di critiche specifiche del contribuente allo stato non indicate.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Con il primo motivo si deduce la violazione ex art 360 primo comma nr 3 in relazione all'art 12 comma settimo della legge 212/2000 e dell'art 10,comma tre bis della legge nr 146/1998 per non avere la CTR rilevato che l'obbligo del contraddittorio preventivo non era stato correttamente assolto. i Si sostiene infatti avrebbe erroneamente valutato l'invito rivolto dall'Agenzia delle Entrate del 16.2.2007 come equipollente all'invito al contraddittorio preventivo.

Con il secondo motivo ex art 360 nr 3 c.p.c. si denuncia la violazione e falsa applicazione in relazione all'art 62 bis del D.L. nr 331/1993 convertito in legge con modificazione I. nr 427/1993 per avere la CTR applicato nei confronti del ricorrente una categoria di Studi di settore non corrispondente all'attività svolta dal medesimo. Il primo motivo è inammissibile in quanto difetta di specificità. Il ricorrente che intenda denunciare in sede di legittimità la valutazione di un documento di causa ,nella specie la comunicazione del 16.2.2007 , ai fini della specificità del motivo, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n.

6) ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (cfr., ex rnultis, Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625).

Onere questo che nella specie non è stato in alcun modo assolto. Va comunque evidenziato che la CTR,valutando la documentazione prodotta ,ha ritenuto sussistente la prova della sua regolare instaurazione del contraddittorio sicchè la censura svolta in questa sede si risolve in una censura sulla valutazione del materiale probatorio non consentito in questa sede. Parimenti si deve ritenere che il secondo profilo di censura incorra nella violazione del principio di autosufficienza. Il motivo del ricorso non riporta il metodo di calcolo applicato dallo Studio di settore dall'Amministrazione né indica in modo preciso i maggiori costi che l'impiego di frutta comporterebbe per la sua produzione.Sotto altro profilo la doglianza si risolve nella sollecitazione ad un riesame delle risultanze istruttorie, postulando una rivisitazione degli accertamenti di fatto operati dal giudice del merito che, come è noto, esula dalle funzioni istituzionali di questa Corte di legittimità.

In particolare la questione posta con il secondo motivo di ricorso investe essenzialmente il tema dei limiti del potere di controllo del giudice di legittimità, considerato che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso (ex plurimis, cfr. Sez. 5, Sentenza, n. 961 del 21/01/2015, Rv. 634470-01). In tal senso, si è chiarito che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi di fatto portati al suo esame ma può senz'altro limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purchè tale valutazione risulti logicamente coerente (v. sentenza n. 961 del 2015, cit.).

La CTR ,condividendo la valutazione espressa dal primo Giudice,ha infatti ritenuto legittima l'applicazione degli Studi di settore considerandolo adeguato al caso concreto in assenza di elementi concreti forniti dal contribuente gravato dal relativo onere probatorio. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri vigenti

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi C 4100,00 oltre s.p.a.d.; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso