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Ordinanza — n. 37943/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal rejecting personal liability of de facto administrator for company tax violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37943/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision that absolved a de facto administrator of personal liability for tax sanctions. The lower court held that the administrator's company was not a mere fictional screen, as the tax office failed to prove the entity was an artificial construct used to evade personal responsibility. The court affirmed that personal liability applies only when the violation was committed for the company's benefit, not for the administrator's exclusive interest.

Regesto Legislator

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Art. 11 D.Lgs. 472/1997; Art. 7 D.L. 269/2003: Personal liability for tax violations applies to the natural person unless they acted for the company's benefit; if the person used the company as a mere screen for their own advantage, the general rule of personal responsibility prevails.

Parole chiave

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tax personal liability de facto administrator fictional company screen solidary responsibility tax sanctions attribution responsabilità dell'amministratore multa al contribuente posizione dirigente in materia di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 11 D.Lgs. 472/1997
472 del 1997, art. 11, unitamente al medesimo decreto, art.
Art. 7 D.L. 269/2003
269 del 2003, art. 7, convertito nella L.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12334/2019
Cass. n. 5164/2021
Cass. n. 27393/2020
Sez.5 n. 5924/2017
Sez.5 n. 5924/2017; Sez.5 19716/2013).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 2874-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro BAJWA ARHAT MUSHTAQ, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI, 2, presso lo studio dell'avvocato GIULIA CAROSELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCA ZITA, ROBERTO RINALDI; - controticorrente - avverso la sentenza n. 3718/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata 1'01/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 02874 sez. MT - ud. 19-10-2021 -2- Rg 2874/2020 FATTO Considerato che: La CTR della Lombardia,con sentenza nr 3718/2019, respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso di Bajwa Arhat Mustaq avente ad oggetto l'avviso di accertamento notificatogli quale responsabile solidale per le sanzioni in relazione alle violazioni accertate a carico della BMS Job soc coop anno di imposta 2013 per un importo complessivo di C 196.196,40. Il giudice di appello rilevava ,alla luce degli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati, che la responsabilità dell'amministratore di fatto a titolo sanzionatorio poteva essere riconosciuta solo nel caso in cui la società costituisca una costruzione puramente fittizia.

Osservava in proposito che l'Ufficio non aveva dato prova che la Coop BMS Job fosse uno schermo fittiziamente interposto dal ricorrente nei confronti di terzi per far figurare sul piano formale una persona giuridica titolare di un'impresa individuale né della sua artificiosità. Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso Bajwa Arhat Mustaq . DIRITTO Ritenuto che: Con un unico articolato motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art 11 del Dlgs 472/1997 e dell'alt 7 del D.L. 269/2003 convertito nella legge 326/2003 in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere escluso la responsabilità dell'amministratore di fatto di una società di capitale per le obbligazioni, comprese le sanzioni derivanti dalla violazione di norme tributarie, riconducibile alla persona giuridica.

Il motivo è infondato. Com'è noto il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, unitamente al medesimo decreto, art. 2, comma 2 (secondo il quale "la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione"), ha introdotto, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, il principio di personalizzazione della sanzione, in base al quale le persone fisiche che hanno la rappresentanza di un soggetto passivo di imposta sono direttamente responsabili delle sanzioni per violazione delle norme tributarie commesse ad opera o nell'interesse della parte rappresentata o amministrata (la quale è comunque obbligata in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione, ai sensi del citato D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, comma 1); e tale nuovo regime si applica alle sole violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della stessa, cioè dopo 111 aprile 1998, così come stabilito dal citato D.Lgs., art. 27, mentre delle violazioni commesse in epoca precedente continuano a rispondere la società, l'associazione o l'ente, con responsabilità solidale della persona fisica, secondo la disciplina dettata dall'abrogato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, comma 6 (in tal senso, tra le altre, Cass. nn. 18160 del 2002, 5714 del 2007, 23333 del 2013, 25096 del 2014).

In deroga al principio della responsabilità personale dell'autore della violazione stabilito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2, nonchè in deroga al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, il D.L. n. 269 del 2003, art. 7, convertito nella L. n. 326 del 2003, ha stabilito che "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica", ponendo esclusivamente a carico di quest'ultima, anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, le sanzioni amministrative tributarie, per le violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del decreto legge (2 ottobre 2003).Con la recente sentenza n. 12334/2019, questa Corte ha precisato che l'applicazione della norma eccezionale introdotta dal citato D.L. n. 269 del 2003, art. 7 presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poichè solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l'autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore; viceversa, qualora risulti che il rappresentante o l'amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l'applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito.

Conferma tale conclusione il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, il quale prevede la responsabilità solidale delle società senza personalità giuridica per le sanzioni amministrative irrogate a carico della persona fisica autrice della violazione, qualora la violazione sia stata commessa "nell'interesse" della società rappresentata o amministrata; ciò significa, a contrariis, che qualora la persona fisica autrice della violazione non abbia agito nell'interesse della società, ma abbia perseguito un interesse proprio o comunque diverso da quello sociale, non sussiste la responsabilità solidale per le sanzioni amministrative della società priva di personalità giuridica, ed allo stesso modo non sussiste la responsabilità esclusiva della società dotata di personalità giuridica D.L. n. 269 del 2003, ex art. 7, ma trova applicazione la regola generale sulla responsabilità personale dell'autore della violazione commessa nell'interesse esclusivamente proprio. ( Nello stesso senso Cass nr 5164/2021;Cass 2020 nr 27393;Cass. 12334/2019 conformi le conclusioni di Sez.5 n. 28332/ 2018;

Sez.5 n. 5924/2017; Sez.5 19716/2013). La decisione della CTR si è conformata a tali principi rilevando,con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede , che l'Ufficio non aveva dimostrato "che la Cooperativa BMS Job fosse in realtà uno schermo fittiziamente interposto dal contribuente per far figurare sul piano formale una persona giuridica titolare di una impresa in realtà individuale,né risulta dimostrata l'a rtificiosità". Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi C 10.000,00 oltre accessori di legge ed al