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Ordinanza — n. 37942/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal, ruling Regional Tribunal failed to verify taxpayer's financial resources for synthetic tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37942/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against the Regional Tribunal's rejection of the taxpayer's challenge to a synthetic tax assessment. The taxpayer argued the Regional Tribunal failed to verify the existence and duration of financial resources based on bank statements and company ledgers, violating the burden of proof principles. The court held that the lower tribunal's summary review was insufficient and ordered the case to be remanded for a new analysis of the taxpayer's evidence.

Regesto Legislator

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D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38; Art. 360 c.p.c., n. 4: In synthetic tax assessments, the taxpayer must prove the existence and duration of financial resources, and the court must conduct an analytical examination of this evidence rather than relying on summary judgments.

Parole chiave

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synthetic tax assessment burden of proof reversal financial resources verification taxpayer capacity regional tribunal error remand for new trial inductive tax method sostegno finanziario

Disposizioni normative citate

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D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
Col primo mezzo, la ricorrente deduce la violazione di legge (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, dell'alt 2697 c.c.
Art. 360 c.p.c., n. 4
E' principio noto ed espresso ripetutamente nella giurisprudenza di questa Corte, anche dopo la modifica legislativa dell'art. 360 c.p.c.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54
operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, che la violazione dell'art.
art. 360 c.p
E' principio noto ed espresso ripetutamente nella giurisprudenza di questa Corte, anche dopo la modifica legislativa dell'art. 360 c.p.c.
art. 132 c.p
54, che la violazione dell'art. 132 c.p.c., n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L ord.17.05.2018 n. 12096
Cass. Sez. L ord.17.05.2018 n. 12096; Cass.
Cass. Sez. VI-V ord. 7.04.2017 n. 9105
12096; Cass. Sez. VI-V ord. 7.04.2017 n. 9105), ovvero quando sussistano contraddizioni di tale evidenza da rendere impossibile la ricostruzione di una chiara ratio decidendi (cfr.
Cass., sez. 6-5, 28/03/2018, n. 7757
Sez. 5, Sentenza n. 21700 del 08/10/2020
7757;cfr., da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 21700 del 08/10/2020 secondo cui, nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici- induttivi mediante cd.
Cass., 20/01/2017,n. 1510
Cass., 18/04/2014, n. 8995
Nello stesso senso già Cass., 18/04/2014, n. 8995, richiamata da Cass., 26/11/2014, n.
Cass., 26/11/2014, n. 25104
8995, richiamata da Cass., 26/11/2014, n. 25104 e Cass., 16/07/ 2015, n.
Cass., 16/07/ 2015, n. 14885
25104 e Cass., 16/07/ 2015, n. 14885; oltre alle successive Cass., 23/03/2018, n.
Cass., 23/03/2018, n. 7389
14885; oltre alle successive Cass., 23/03/2018, n. 7389; Cass., 10/07/2018, n.
Cass., 10/07/2018, n. 18097
7389; Cass., 10/07/2018, n. 18097).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1627-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro BORDONI PIERGIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4 presso lo studio dell'avvocato CONTE ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO MARCOLINI; - connoricorrente - avverso la sentenza n. 2263/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata 11 27/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 01627 sez . MT - ud. 19-10-2021 -2- Rg 1627/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che : Con la sentenza in epigrafe, la CTR della dell'Emilia Romagna rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della CTP di Rimini , che aveva accolto il ricorso di Pier Giacomo Bordoni avente ad oggetto l'avviso di accertamento, per l'anno 2007 e 2008 , con il quale l'Ufficio aveva rideterminato, con metodo sintetico, ai fini IRPEF e relative addizionali, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato dal contribuente.

Avverso la sentenza della CTR di cui in epigrafe, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di ricorso. Il contribuente si è costituito con controricorso. Col primo mezzo, la ricorrente deduce la violazione di legge (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, dell'alt 2697 c.c. ,dell'art 2727 e 2729 cc., per non aver svolto la CTR , in violazioni dei principi in tema di riparto sugli oneri probatori , alcun accertamento in ordine alla dimostrazione da parte del contribuente dell'entità e della permanenza della presunta disponibilità di risorse finanziarie evincibili dagli estratti conto bancari intestati allo stesso e dal libro giornale della società Ventena s.r.l.

Con il secondo motivo l'amministrazione denuncia la motivazione apparente e la falsa applicazione dell'ad 36 del Dlgs 546/1992 in relazione all'art 360 primo comma nr 4 c.p.c. per non avere la CTR dato conto delle argomentazioni dell'Ufficio contenute sia negli atti impositivi sia negli atti processuali. Va esaminato per ragioni di priorità logico-giuridico il secondo motivo di ricorso che deve ritenersi infondato. E' principio noto ed espresso ripetutamente nella giurisprudenza di questa Corte, anche dopo la modifica legislativa dell'art. 360 c.p.c. operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, che la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, per carenza dei requisiti minimi garantiti costituzionalmente ricorre soltanto quando la carenza i motivazionale sia tale da non consentire in alcun modo di verificare l'esattezza e la logicità del ragionamento giudiziale (da ultimo cfr.

Cass. Sez. L ord.17.05.2018 n. 12096; Cass. Sez. VI-V ord. 7.04.2017 n. 9105), ovvero quando sussistano contraddizioni di tale evidenza da rendere impossibile la ricostruzione di una chiara ratio decidendi (cfr. Cass. SU 7.04.2014 n. 8053); in altri termini "nelle ipotesi di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico" che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia" (Cass.

Sez. III 23.10.2017 n. 23940); ove, appare opportuno chiarire, la contraddittorietà deve riguardare la compatibilità logica intrinseca tra più affermazioni logicamente contrastanti che si elidono reciprocamente, rendendo impossibile individuare quale sia il principio di diritto applicato nel caso concreto" (Cfr. Cass., V, n. 14492/2019). Ciò posto, nel caso di specie, non è ravvisabile tale carenza assoluta del requisito motivazionale atteso che, seppure con assetto argomentativo essenziale e sintetico, la CTR ha comunque individuato gli elementi sui quali fondare il suo ragionamento logico-giuridico precisando per le spese per incrementi patrimoniali dell'anno 2008 come proprio alla luce delle deduzioni rese dall'Ufficio la tesi dell'Amministrazione non poteva ritenersi fondata.

Ha poi esposto le ragioni per le quali la disponibilità della Jaguar non potesse considerarsi fondata la presunzione di un reddito pari ad C 14.174,00 ed in merito alla disponibilità delle risorse finanziarie ha messo in luce che dagli estratti conti prodotti in causa erano emersi numerosi prelievi per vari importi mentre dal libro giornale risultava un rimborso per finanziamenti infruttiferi pari ad C 170.000,00 in favore del contribuente. Il primo motivo è fondato.Giova al riguardo ricordare che "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, applicabile ratione temporis, la relativa prova deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all'interno del nucleo familiare di tali redditi ma anche l'entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall'accertamento" (Cass., sez. 6-5, 26/01/2016, n. 1332); con la ulteriore precisazione (Cass., sez. 6-5, 10/07/2018, n. 18097) che "in tema di accertamento sintetico, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 6, non è sufficiente la dimostrazione, da parte del contribuente, della disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che tali redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, deve essere fornita quella delle circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere" e che "in tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, ove il contribuente deduca che la spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all'interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l'entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall'accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto, altresì, a dimostrare l'impiego di detti redditi per l'effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica" (Cass., sez. 6-5, 28/03/2018, n. 7757;cfr., da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 21700 del 08/10/2020 secondo cui, nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici- induttivi mediante cd. redditometro, per la determinazione dell'obbligazione fiscale del soggetto passivo d'imposta costituisce principio a tutela della parità delle parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all'inversione dell'onere della prova, che impone al contribuente l'allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell'inesistenza del maggior reddito attribuito dall'Ufficio, deve seguire, ove a quell'onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell'organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa).

In ordine al contenuto dell'onere della prova liberatoria gravante sul contribuente, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, pur non prevedendosi esplicitamente la dimostrazione che gli ulteriori redditi in questione siano stati utilizzati proprio per coprire le spese contestate, si chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto infatti lo specifico riferimento del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, alla prova (risultante da "idonea documentazione") della "entità" di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico (Cass., 20/01/2017,n. 1510.

Nello stesso senso già Cass., 18/04/2014, n. 8995, richiamata da Cass., 26/11/2014, n. 25104 e Cass., 16/07/ 2015, n. 14885; oltre alle successive Cass., 23/03/2018, n. 7389; Cass., 10/07/2018, n. 18097). Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, il giudice a quo non ha dato atto di aver accertato l'assolvimento, da parte del contribuente, dell'onere della prova anche in ordine alla dimostrazione dell'entità e della permanenza della presunta disponibilità di risorse evincibili dagli estratti conto prodotti e dal libro giornale della società Ventena s.r.I..La CTR si è limitata a rilevare che dal 2001 al 2006 erano stati fatti numerosi prelievi e che risultava un rimborso per finanziamenti infruttiferi senza verificare il concreto utilizzo delle somme nonché della loro destinazione Pertanto la decisione impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo; rigetta il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR dell'Emilia Romagna in diversa composizione anche per