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Ordinanza — n. 37941/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific facts regarding administrative act interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37941/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific details regarding the administrative act's interpretation. The appellant argued that the Regional Tax Commission incorrectly annulled a pre-notice of mortgage due to alleged improper notification, but did not cite the specific reasoning of the lower court. Consequently, the court ruled that without the exact text of the contested motivation, it could not exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, no. 6 c.p.c.; When reviewing the interpretation of an administrative act, the cassation appeal must verbatim quote the specific passages of the lower court's motivation that are allegedly erroneous or omitted.

Parole chiave

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inadmissibility lack of specificity administrative act interpretation cassation review motivation excerpt contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, no. 6 c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 5, 28/06/2017, n. 16147
Cass., sez. 5, 13/02/2015, n. 2928
Cass., sez. 5, 13/02/2015, n. 2928.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 12737-2020 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIULIO BONANNO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - contro COLOMBO SALVATORE; - intimato - avverso la sentenza n. 7186/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 09/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.Colombo Salvatore e Marazzotta Giuseppina Maria Ilaria proponevano ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo avverso la comunicazione preventiva di ipoteca riferita a plurime cartelle di pagamento ed avvisi di intimazione sostenendo la mancata notificazione di tali atti. 2.La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso 3.La sentenza veniva impugnata dall'Agente di Riscossione e la Commissione Regionale Tributaria della Sicilia accoglieva parzialmente l'appello ritenendo non notificati solo tre cartelle ed un avviso di intimazione meglio indicati in sentenza. 4.Avverso la sentenza della CTR Riscossione Sicilia spa ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare ad un eventuale udienza di discussione mentre i contribuenti non si sono costituiti. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO Ric. 2020 n. 12737 sez. MT - ud. 19-10-2021 -2- 1.Con l'unico motivo di impugnazione deduce Riscossione Sicilia la violazione di legge per aver la CTR erroneamente annullato la comunicazione preventiva di ipoteca essendo state regolarmente notificate tutti gli atti prodromici a supporto dell'atto. 2 n motivo è inammissibile in quanto privo di specificità ex art 366 1° comma nr. 6 cpc. 2.1 Per costante affermazione di questa Corte, qualora oggetto del giudizio è il mancato esame o la non corretta interpretazione di un atto amministrativo è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass., sez. 5, 28/06/2017, n. 16147;

Cass., sez. 5, 13/02/2015, n. 2928. 2.2 Ciò vale anche nel caso di affermazione da parte dell'Agente di Riscossione della notifica, esclusa dalla CTR, degli atti prodromici alli avviso di iscrizione ipotecaria 2.3 Nella fattispecie in esame la documentazione relativa alle operazioni di notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento non è stata versata in atti né il contenuto riprodotto nel ricorso, né, infine, è stato indicato tempo e luogo della relativa produzione nel giudizio di merito così da porre la Corte in condizioni di potere esprimere il sindacato richiesto 3 Va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 4 Nulla è da statuire sulle spese non essendosi costituito il contribuente.

Ric. 2020 n. 12737 sez. MT - ud. 19-10-2021 -3- PQM La Corte, rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 se dovuto. Così deciso nella Camera di onsiglio d 19 ottobre 2021 Il Pre idente Dr. Mauro Mocci DEPOSITATO IN 14 ELLEFM C