Court dismisses appeal against tax assessment, ruling abstract development rights do not make land buildable for ICI purposes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Rome's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision to reject the municipality's challenge to a tax assessment. Rome argued that abstract development rights should render land buildable for ICI purposes, but the court held that such rights lack real nature and do not constitute an intrinsic quality of the land. Consequently, the court affirmed that land under an absolute prohibition of building remains non-buildable for tax purposes even when included in a compensatory development program.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 d.lgs. n. 504/1992; Cass. S.U. n. 23902/2020: An area previously buildable but subsequently subject to an absolute prohibition of building is not considered buildable for ICI purposes if included in a program attributing a compensatory development right, as such rights lack real nature and do not constitute an intrinsic quality of the land.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19889-2019 proposto da: ROMA CAPITALE 02438750586, in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO ROSSI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro FIREV SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA f PANAMA 68, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PUOTI, che la rappresenta e difende; - con troricorren te - avverso la sentenza n. 9399/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione La CTR Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l'appello proposto dal Comune di Roma contro la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo ad ICI per l'anno 2009 emesso a carico della società Firev srl in liquidazione. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Ha resistito la parte intimata con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. La ricorrente deduce la violazione dell'art.2 d.lgs.n.504/1992 nonché dell'art.11 quatordecies, c.16 d.I.30.9.2005, art.36 d.l.n.223/2006, art.5, c.5 d.lgs.n.504/1992, in combinato disposto con gli artt.23 I.n.1150/1942 e 3 c.21 norme tecniche del PRG del comune di Roma.
Secondo la ricorrente ai fini ICI la giurisprudenza di questa Corte avrebbe già riconosciuto la rilevanza mera dell'edificabilità in astratto, circostanza sussistente nel caso di specie per effetto del riconoscimento in favore della società intimata proprietaria di suoli sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta del diritto a compensazione. Il ricorso è infondato. Questa Corte a Sezioni Unite ha stabilito che "un'area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini ICI ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal momento che quest'ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità Ric. 2019 n. 19889 sez.
MT - ud. 19-10-2021 -2- intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso"-Cass.S.U. n .23902/2020-. In forza di tale principio la sentenza impugnata, che ha escluso il pagamento dell'ICI su area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta anche se inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo senza che fosse esistente alcuna convenzione per l'assegnazione definitiva di altra area di atterraggio non merita censura alcuna, risultando in linea con i principi espressi dalle Sezioni unite, avendo escluso l'obbligo del pagamento del tributo in capo alla proprietaria di area che vanta solo un'aspettativa edificatoria destinata a divenire attuale al momento in cui la volumetria dell'area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta verrà effettivamente compensata con altra area concretamente individuata- c.d. area di atterraggio-.
La novità della questione, in relazione al recente intervento delle S.U. civili, impone la compensazione delle spese del giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso Ric. 2019 n. 19889 sez.
MT - ud. 19-10-2021 -3- principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13,