Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37933/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling PDF digital signatures valid for mortgage notices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37933/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Lazio Tax Commission's appeal, which had invalidated a mortgage registration notice sent via PEC in PDF format. The tax agency argued that only the .p7m format ensures document integrity and digital signature validity. The court ruled that both PDF and .p7m formats offer equivalent guarantees under EU law and domestic regulations, rejecting the lower court's exclusion of the PDF format.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 49, c. 2; Art. 25, c. 2; Art. 26, c. 2 DPR n. 602/1973: The court establishes that digital signatures in PDF format are legally equivalent to those in .p7m format, and neither format is exclusively required for the validity of electronic notifications.

Parole chiave

Generato dall'IA
mortgage registration notice electronic notification validity digital signature format PDF versus P7M tax agency appeal contenzioso tributario ricupero d'imposta debiti fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 49, c. 2 DPR n. 602/1973
Art. 25, c. 2 DPR n. 602/1973
Art. 26, c. 2 DPR n. 602/1973

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. SS.UU. n. 10266 del 2018
Cass. n. 32525/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 19813-2019 proposto da: ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.P'. 08704541005), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DF,I PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro RIGGI DEVIS, elettivamente domiciliato in ROMA, V. LUNIGIANA 15, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO GOBBI, rappresentato e difeso dall'avvocato BARBARA PICCIONI; - controricorrente - • avverso la sentenza n. 8886/19/2018 della COMMISSIONI:

TRIBUTARIA RIX;IONALL del LAZIO SVZIONI DISTACCATA di LATINA, depositata il 17/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBI •dZ.TO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto dall'Ufficio contro la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di iscrizione ipotecaria notificato a Riggi Devis. La CTR riteneva che la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fosse invalida, essendo stata effettuata a mezzo pec in formato pdf e non con l'estensione p7m che costituiva l'unica modalità idonea a garantire non solo l'integrità e immodificabilità del documento informatico, ma anche la firma digitale e identificabilità del suo autore.

Aggiungeva che la comunicazione di iscrizione ipotecaria priva della comunicazione preventiva era da ritenere invalida alla stregua dei principi espressi dalla sentenza n.19667/2014 di questa Corte. L'Agenzia delle entrate riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La parte intimata si è costituita con controricorso. Con l'unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione degli artt.49, c.2, 25 c.2 e 26, c.2 dPR n.602/1973. La CTR avrebbe errato nel ritenere l'illegittimità della notifica a mezzo Pec con formato avente estensione pdf anziché .p7m, come già ritenuto da questa Corte.

Il ricorso è fondato. Ric. 2019 n. 19813 sez. MT - ud. 19-10-2021 -2- Orbene, la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite -cfr. Cass. SS.UU. n. 10266 del 2018- ha escluso la sussistenza di un obbligo esclusivo di usare la firma digitale in formato CADES, in cui il file generato si presenta con l'estensione finale "p7m", rispetto alla firma digitale in formato PADES, nel quale il file sottoscritto mantiene il comune aspetto "nomefile.pdf", atteso che anche la busta crittografica generata con la firma PADES contiene pur sempre il documento, le evidenze informatiche ed i prescritti certificati, si che anche tale ultimo formato offre tutte le garanzie e consente di effettuare le verifiche del caso, anche secondo il diritto eurounitario, non essendo ravvisabili elementi obiettivi, in dottrina e prassi, tali da far ritenere che solo la firma in formato CADES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell'UE e la normativa vigente nel nostro paese certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall'ordinamento, sia pure con le differenti estensioni "p7m" e cfr.Cass.n.32525/2019 -.

A tali principi non si è affatto uniformato il giudice di appello, invece affermando l'illegittimità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria effettuata a mezzo pec con formato pdf. Sulla base di tali considerazioni, idonee a resistere alle argomentazioni difensive del controricorrente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ric. 2019 n. 19813 sez. MT - ud. 19-10-2021 -3- Così deciso il 19.10.2021 in Roma. Il Presiden e DEPOSITATO IN CANCEI.LE