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Ordinanza — n. 37930/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the second ground for cost compensation was not specifically challenged.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37930/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to specifically challenge the second independent ground used by the lower court to justify cost compensation. Although the appellant argued that reciprocal non-liability precluded compensation, the Court found this argument insufficient to address the distinct legal basis regarding 'controversial elements' in the case. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the cost allocation dispute.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.; Art. 380 bis, comma 2 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds for cassation do not specifically target and challenge the distinct legal reasoning (ratio decidendi) adopted by the lower court for the decision under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal cost compensation ratio decidendi specific challenge reciprocal non-liability controversial elements cassation procedure spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.
(art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)».
Art. 380 bis, comma 2 c.p.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c..
Art. 92, comma 2 c.p.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
77 del 19 aprile 2018, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 set- tembre 2014, n.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228
115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribu- to unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 615 c.p
ha proposto, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., opposizione all'esecuzione per espropriazione promossa nei suoi confronti da Mauro Longo sulla base di titolo esecutivo costituito da ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell'art.
art. 553 c.p
615 c.p.c., opposizione all'esecuzione per espropriazione promossa nei suoi confronti da Mauro Longo sulla base di titolo esecutivo costituito da ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell'art. 553 c.p.c..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sentenza n. 22952 del 13/09/2019
Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018
92, comma 2, c.p.c., come ben possibile in base al- la formulazione di tale disposizione applicabile alla fattispecie, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nel testo modificato dall'art.
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Testo completo

ente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2091 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da LONGO Mauro (C.F.: LNG MRA 66R01 H501X) rappresentato e difeso dall'avvocato Daniel Del Monte (C.F.: DLM DNL 72M06 H501M) -ricorrente- nei confronti di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. (C.F.: 09339391006), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 15692/2019, pubblicata in data 29 luglio 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 5 ottobre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha proposto, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., opposizione all'esecuzione per espropriazione promossa nei suoi confronti da Mauro Longo sulla base di titolo esecutivo costituito da ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell'art. 553 c.p.c.. L'opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Roma. Ric. n. 2091/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 4 Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado, compensando le spese del grado. Ricorre il Longo (in relazione alla regolamentazione delle spese giudiziali), sulla base di un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intima- ta. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applica- zione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il de- creto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)».

Il ricorso, con il quale si contesta la compensazione disposta dal tribunale delle spese processuali in relazione al grado di appello della lite, è inammissibile. IrVibunale, dopo aver rigettato, da una parte, l'appello proposto dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (opponente) avverso la sentenza del Giudice di pace (che aveva respinto l'opposizione all'esecuzione dalla stessa proposta) e, dall'altra parte, la do- manda dell'appellato di condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ha compensato le spese del grado, ritenen- dola giustificata «tenuto conto dei profili di reciproca soccomben- za e rilevato che la decisione della presente controversia non è priva di elementi controversi».

Il ricorrente censura tale capo della decisione sostenendo nel ri- corso (e ribadendo nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.) che il rigetto della propria domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. non comporterebbe la sussistenza di una ipotesi di reciproca soc- Ric. n. 2091/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 4 combenza delle parti, idonea a giustificare la compensazione del- le spese di lite. Sebbene tale ultimo assunto possa anche ritenersi condivisibile, in diritto, secondo l'indirizzo che appare prevalente (cfr., in pro- posito:

Cass., Sez. L, Sentenza n. 14813 del 10/07/2020 , Rv. 658182 - 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Rv. 643825 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11792 del 15/05/2018, Rv. 648541 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5466 del 28/02/2020, Rv. 657296 - 01; cfr. anche Cass., Sentenza n. 22952 del 13/09/2019, non massimata, richiamata dal ricorrente), nella specie assume però rilievo assorbente e decisivo la circostanza che la compensazione delle spese del grado è stata in realtà giu- stificata dal tribunale sulla base di due autonome e distinte ra- tiones decidendi, e cioè, da una parte, «i profili di reciproca soc- combenza» ma, dall'altra parte, anche l'ulteriore e autonoma cir- costanza «che la decisione della presente controversia non è pri- va di elementi controversi».

Tale ultima circostanza è stata evidentemente (in modo implicito, ma inequivoco) ritenuta dal "fribunale una eccezionale ragione, F}A.c come tale idonea di per sé a sostenere la suddetta decisione di compensazione, in quanto analoga a quelle espressamente pre- viste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come ben possibile in base al- la formulazione di tale disposizione applicabile alla fattispecie, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 set- tembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed ec- cezionali ragioni, benché non direttamente riconducibili a quelle richieste dalla norma vigente, cioè diverse dalla soccombenza re- ciproca delle parti, dall'assoluta novità della questione trattata o dal mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti.

Ric. n. 2091/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 4 Poiché questa seconda - nonché autonoma e autosufficiente - ratio decidendi della pronuncia impugnata a giudizio di questa Corte non risulta adeguatamente e specificamente censurata nel ricorso, lo stesso deve ritenersi inammissibile.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio /non avendo la w,t,c parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (riget- to, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribu- to unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civi- le, Sottosezione 3, in data 5 ottobre 2021. Il presidente Francesco Maria CIRI -Q /L'U , BLA L'Ii'OSriTATO IN CP NCELIERIA