Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of defense activity by the opposing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the opposing party, the Municipality of Rome, did not engage in any defensive activity during the proceedings. The appellant argued that the lower court incorrectly applied new lawyer fee tariffs retroactively to past judgments, claiming they should have used older rates. The court rejected this substantive argument as unnecessary, ruling that the appeal fails to meet the procedural requirement of active defense by the other side.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis c.p.p.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002: An appeal is inadmissible if the opposing party has not performed any defensive activity, regardless of the merits of the fee calculation arguments raised by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17143-2019 proposto da: ROSSI GIANLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 5, presso lo studio dell'avvocato MADRE rv TRA VARELLI, che lo rappresenta e difende per procura in margine al ricorso; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE 02438750586; - intimato - avverso la sentenza n. 76/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 03/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSE1`11. • FATTI DI CAUSA 1. In data non indicata nel ricorso, Gianluca Rossi venne multato per avere circolato con un veicolo a motore all'interno della "zona a traffico limitato" del Comune di Roma. Nel 2009 Gianluca Rossi impugnò il verbale di contestazione della suddetta infrazione dinanzi al Giudice di pace di Roma. Il (giudice di pace di Roma accolse l'impugnazione e condannò il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate nella somma di euro 80.
2. La sentenza venne impugnata da Gianluca Rossi, il quale invocò dal Tribunale una più cospicua liquidazione delle spese di lite. Il Tribunale di Roma con sentenza 14 giugno 2012 n. 12515, accogliendo l'impugnazione, liquidò - secondo quanto riferito nel ricorso - le spese del giudizio di primo grado nella somma di euro 81,05 invece di euro 80; compensò per metà le spese d'appello, e liquidò la parte restante nella somma di euro 365.
3. Gianluca Rossi impugnò per cassazione la suddetta sentenza d'appello. Con sentenza 20 ottobre 2015 n. 21181 questa Corte accolse l'impugnazione e cassò con rinvio la sentenza d'appello, demandando al giudice del rinvio di provvedere sulle spese dei due pregressi gradi del giudizio di merito, e su quelle del giudizio di legittimità.
4. Gianluca Rossi riassunse il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma. Quest'ultimo, con sentenza 3 gennaio 2019 n. 76 accolse nuovamente l'appello proposto da Gianluca Rossi avverso la sentenza del Giudice di pace in punto di regolazione delle spese, liquidando: Ric. 2019 n. 17143 sez. M3 - ud. 05-10-2021 -2- -) per il giudizio di primo grado, l'importo di curo 180 oltre accessori; -) per il giudizio di secondo grado l'importo di euro 280 oltre accessori; -) per il giudizio di cassazione l'importo di curo 350 oltre accessori; -) per il giudizio di rinvio l'importo di curo 280 oltre accessori.
5. Anche la seconda sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Gianluca Rossi, con ricorso fondato su un solo motivo, articolato in più censure. Il Comune di Roma non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso Gianluca Rossi sostiene che il Tribunale di Roma ha determinato la misura delle spese di lite in modo illegittimo. Ascrive, in particolare, al Tribunale i seguenti errori: -) avere liquidato le spese del primo e del secondo grado di giudizio applicando i tariffari forensi di cui al D.M. 55/14; poiché, tuttavia, i suddetti gradi di giudizio si erano esauriti prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto, quest'ultimo era inapplicabile ratione temporis, e le spese di lite si sarebbero dovute liquidare in base alla diversa misura stabilita dal decreto ministeriale 127/04; -) non avere indicato le ragioni per le quali ha ritenuto applicabili al caso di specie le tariffe previste dalla D.M. 55/14.
2. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bisV.p.c., alla luce del principio già ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui "agli effetti dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, il quale ha dato attuaione all'art. 9, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif dalla l. n. 27 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle precedenti tanffe professionali, sono applicabili ogni volta che la liquidazione giudkiale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore de/predetto Ric. 2019 n. 17143 sez.
M3 - ud. 05-10-2021 -3- decreto e si riferisca al compenso vgettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tanffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un coniipettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio" (Sez. 2 - , Sentenza n. 30529 del 19/12/2017, Rv. 646610 — 03; nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 32692 del 12.12.2019, in motivazione).
3. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 5 ottobre 2021. Il Presidente (Francesco M. Cirillo) DFPOSITATO IN CANCELLERIA IL