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Ordinanza — n. 37924/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows insurance company to indemnify insured for legal costs under Article 1917 Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37924/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal regarding the allocation of litigation costs and instead ruled in favor of the insured. The insured had been ordered to reimburse the tenant for legal expenses, but the insurance company failed to indemnify them for these specific costs. The court held that litigation expenses constitute a direct consequence of the insured's liability, granting the right to claim reimbursement from the insurer under Article 1917 of the Civil Code.

Regesto Legislator

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Art. 1917 cod. civ.; The insured has the right to claim indemnification from the insurer for litigation expenses incurred due to the insured's liability, as such costs are a direct consequence of the wrongful act.

Parole chiave

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indemnification of legal costs insurance liability coverage Article 1917 Civil Code litigation expense reimbursement consequences of wrongful act assicuratore infortuni diritto alla prestazione d'assicurazione ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 1917 cod. civ.
Considerato che: con il motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 1917 cod. civ., ai sensi dell'art.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..
art. 1917 cod. civ
Considerato che: con il motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 1917 cod. civ., ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10595 del 2018
civ., nei limiti del massimale (fra le tante, Cass. n. 10595 del 2018).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28768-2019 proposto da: GALOTTO SRL , in persona dell' Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA N 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BELCASTRO, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSSANO POZZER; - ricorrente - contro SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOPERATIVA A R.L., in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIPE I I A 22, presso lo studio dell'avvocato SERGIO RUSSO, che la rappresenta e difende; - controricorrente- contro ADIOLUX SRL , PALCO SAS DI AIELLO ALESSANDRO & C., UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA; - intimati - avverso la sentenza n. 2681/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ENRICO Rilevato che: Audiolux s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Como Palco s.a.s. chiedendo la condanna al risarcimento del danno per il danneggiamento di materiale noleggiato. La convenuta chiamò in causa sia Galotto s.r.l. che Unipolsai Assicurazioni s.p.a.. Galotto chiamò in causa Cattolica di Ass.ne soc. coop. a r.I.. Il Tribunale adito rigettò la domanda con compensazione delle spese. Avverso detta sentenza proposero distinti appelli Galotto in ordine alla pronuncia sulle spese e Audiolux, con appello incidentale di Galotto e Cattolica di Ass.ne soc. coop. a r.I..

Riunite le impugnazioni, con sentenza di data 17 giugno 2019 la Corte d'appello di Milano dispose come segue, per quanto qui rileva: condannò Palco a corrispondere a Adiolux la somma di Euro 6.399,18 oltre interessi; condannò Galotto a tenere indenne da tale somma Palco; condannò Cattolica Assicurazioni a tenere indenne da tale somma Galotto; condannò Galotto alla rifusione delle spese processuali di primo e secondo grado in favore di Palco; condannò Cattolica di Assicurazione alla rifusione delle spese processuali di primo e secondo grado in favore di Galotto.

Ric. 2019 n. 28768 sez. M3 - ud. 15-07-2021 -2- Ha proposto ricorso per cassazione Galotto s.r.l. sulla base di un motivo e resiste con controricorso Cattolica di Ass.ne soc. coop. a r.I.. Il relatore ha ravvisato un'ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E' stata presentata memoria. Considerato che: con il motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 1917 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha omesso di condannare Cattolica di Ass.ne a tenere indenne la società ricorrente delle spese processuali da questa dovute per il primo e secondo grado in favore di Palco.

Il motivo è manifestamente fondato. Le spese di soccombenza, e cioè quelle che l'assicurato è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa in conseguenza della condanna alle spese poste a suo carico dal giudice, costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato, il quale ha perciò diritto di ripeterle dall'assicuratore ai sensi dell'art. 1917, comma 1, cod. civ., nei limiti del massimale (fra le tante, Cass. n. 10595 del 2018). Poiché non sono necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, disponendo che l'assicuratore debba tenere indenne l'assicurato di quanto corrisposto in favore del danneggiato per spese processuali di primo e secondo grado, nei limiti del massimale.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Quanto alle spese dei gradi di merito si intendono confermate le relative statuizioni del giudice di appello. Ric. 2019 n. 28768 sez. M3 - ud. 15-07-2021 -3- P. Q. M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa del merito, condanna Cattolica di Ass.ne soc. coop. a r.l. a tenere indenne Galotto s.r.l. delle somme dovute da questa in favore di Palco s.a.s. a titolo di spese processuali per il primo ed il secondo grado.

Condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma il giorno 15 luglio 2021 Il Presidente ‹Ak YIATO IN C ANCEU