Cassation court dismisses appeal inadmissibility due to clear identification of appellant in appeal document despite name error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellants challenged the appellate court's decision declaring their appeal inadmissible because the appellant was named as a different entity than the one involved in the first instance. The court found that the appeal document clearly identified the correct party through its title and content, rendering the name discrepancy irrelevant. Consequently, the cassation court allowed the appeal, overruling the lower court's procedural rejection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 160, Art. 163, Art. 164 c.p.c.; An error in the name of the appellant in an appeal document does not render the appeal inadmissible if the document as a whole clearly identifies the intended party and achieves its purpose.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19854-2019 proposto da: FORTI CARLO, DE FONSECA PIMENTEL FEDERICO, REM PICCI DAVID, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TRIONFALE 160, presso lo studio dell'avvocato DINO QUAGLIETTA, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro UNICREDIT LEASING SPA, nuova denominazione di DOBANK SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II N. 33, presso lo studio dell'avvocato ELIO LUDINI, che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza n. 8292/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ENRICO SCODITTI. Rilevato che: Carlo Forti e Federico De Fonseca Pimentel, unitamente a David Rem Picci che propose domanda di accertamento negativo, proposero innanzi al Tribunale di Roma opposizione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso in favore di MCC-Mediocredito Centrale s.p.a. per l'importo di Euro 51.173,02 a titolo di fideiussione. Il Tribunale adito rigettò la domanda di accertamento negativo e l'opposizione. Avverso detta sentenza proposero appello David Rem Picci, Carlo Forti e Federico De Fonseca Pimentel.
Con sentenza di data 28 dicembre 2018 la Corte d'appello di Roma dichiarò inammissibile l'appello. Osservò la corte territoriale che l'appello era stato notificato ad Unicredit Credit Management Bank s.p.a., quale destinataria della vocatio in ius, laddove invece la sentenza era stata emessa nei confronti di Unicredit Credit Management Bank s.p.a. quale mandataria di Unicredit Leasing s.p.a e che la medesima società si era costituita in proprio. Aggiunse che l'appellata in proprio, a prescindere dalla circostanza che avesse contrastato i motivi di appello, non era stata parte del giudizio di primo grado con la conseguenza che l'impugnazione rivolta nei confronti di un soggetto estraneo a tale giudizio era inammissibile.
Hanno proposto ricorso per cassazione David Rem Picci, Carlo Forti e Federico De Fonseca Pimentel sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso Unicredit Leasing s.p.a. e per essa quale mandataria DoValue s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un'ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Ric. 2019 n. 19854 sez. M3 - ud. 15-07-2021 -2- Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E' stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 163 n. 2 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..
Osserva la parte ricorrente che nell'intestazione dell'atto di appello è ben chiaro che il giudizio pende fra gli odierni ricorrenti e Unicredit Credit Management Bank s.p.a. quale mandataria di Unicredit Leasing s.p.a., fra l'altro anche con l'indicazione del difensore e del domicilio eletto presso il medesimo, e che nelle prime quattro pagine l'atto di appello, con l'esposizione dei fatti di causa, richiama le parti correttamente. Aggiunge che, in mancanza di un'incertezza assoluta su quale fosse il destinatario dell'atto, dall'atto di appello è possibile evincere che si sia trattato di errore materiale.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 163 n. 2, 156 e 164 cod. proc. civ., nonché omessa o apparente motivazione su punto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l'appellato, benché "per mero tuziorismo difensivo", si è difeso nel merito dei motivi di appello, sicché lo scopo dell'atto è stato raggiunto. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..
Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha omesso di entrare nel merito dell'appello. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente Ric. 2019 n. 19854 sez. M3 - ud. 15-07-2021 -3- che con l'accoglimento dei motivi precedenti deve riformarsi il capo sulle spese processuali. Il primo motivo è manifestamente fondato. I principi di diritto che reggono la materia sono i seguenti. Ai fini della validità della notifica ex art. 160 c.p.c., per stabilire se vi sia, o meno, incertezza assoluta sulla persona del destinatario, non è sufficiente limitarsi all'esame della relata, occorrendo, invece, verificare l'intero contesto dell'atto, a partire dalla sua intestazione, in quanto in qualsiasi parte dello stesso può trovarsi l'indicazione idonea a colmare le lacune riscontrate (Cass. n. 1985 del 2017, n. 6805 del 2001).
Qualora, nell'atto di appello, la società appellante risulti diversa da quella costituita in primo grado, il giudice del merito, al fine di decidere in ordine alla validità dell'impugnazione, non può omettere di valutare gli elementi che rendano riconoscibile l'eventuale errore materiale nella stesura dell'atto introduttivo del giudizio, così escludendo l'incertezza assoluta circa l'indicazione della parte, quale causa di nullità ex artt. 164, comma 1, e 163, n. 1, c.p.c., in quanto l'interpretazione di un documento, anche di natura processuale, non può limitarsi alla mera intestazione, dovendosi avere riguardo all'atto nella sua interezza ed al suo senso complessivo (Cass. n. 9986 del 2016).
La notifica di un atto di appello contenente un errore sulle generalità del destinatario dell'atto impedisce la formazione del giudicato se l'errore è irrilevante e l'impugnazione è comunque idonea al raggiungimento dello scopo (Cass. n. 27567 del 2020). Sulla base dell'accesso agli atti atti del processo, consentito dalla natura processuale della violazione denunciata e dal rispetto dell'onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., rileva il Collegio che dall'intestazione dell'atto di appello e Ric. 2019 n. 19854 sez. M3 - ud. 15-07-2021 -4- dai successivi riferimenti nel medesimo atto alla vicenda relativa alla sentenza impugnata si evince che l'impugnazione è stata proposta nei confronti di Unicredit Credit Management Bank s.p.a. quale mandataria di Unicredit Leasing s.p.a..
L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento degli altri motivi. P. Q. M. accoglie il primo motivo con assorbimento degli altri motivi di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 15 luglio 2021 Il Presidente Dott.s