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Ordinanza — n. 37795/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares arbitration clause in professional association statute void due to lack of third-party designation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37795/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a necessary regulation of jurisdiction, overturning the Asti Tribunal's declaration of incompetence. The plaintiffs argued that the arbitration clause in the professional association's statute was invalid because it allowed the association's own members to appoint the arbitrator initially. The court ruled that the clause is void under Article 34 of D.Lgs. 5/2003 because it fails to ensure the complete independence of the arbitrator from the parties involved. Consequently, the Asti Tribunal was declared competent to hear the dispute regarding the liquidation of association quotas.

Regesto Legislator

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Art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003; The arbitration clause in a professional association statute is void if it permits the association's own members to designate the arbitrator, as this violates the requirement for the complete independence of the arbitrator from the parties.

Parole chiave

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arbitration clause validity professional association statute third party designation regulation of jurisdiction independence of arbitrator D.Lgs 5/2003 competence declaration compromettibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 819-ter cod. proc. civ.
civ.; - che l'adito Tribunale, su eccezione della convenuta, ha dichiarato il difetto di competenza, ex art. 819-ter cod. proc. civ., in forza della Ric.
Art. 809-quater cod. proc. civ.
Art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003
Art. 15 dello statuto dell'associazione
Art. 2289 cod. civ.
15 dello statuto dell'associazione e dell'art. 2289 cod. civ.; - che l'adito Tribunale, su eccezione della convenuta, ha dichiarato il difetto di competenza, ex art.
art. 819 -ter cod. proc. civ
Infermieri Professionali Associati di Carmagnola di Patrizia Panfili & soci (d'ora in poi, "Associazione Professionale I.P.A.C."), ha dichiarato il proprio difetto di competenza ai sensi dell'art. 819 -ter cod.
art. 2289 cod. civ
15 dello statuto dell'associazione e dell'art. 2289 cod. civ.; - che l'adito Tribunale, su eccezione della convenuta, ha dichiarato il difetto di competenza, ex art.
art. 809-quater cod. proc. civ
art. 1367 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, ord. 31 luglio 2020, n. 16556
5 del 2003, da nullità" (Cass. Sez. 1, ord. 31 luglio 2020, n. 16556, Rv.
Cass. Sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504
55 del 2014 del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale" (Cass. Sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 14980-2020 proposto da: BIASIBETTI LUCA, BRUOGNOLO DOMENICO ANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO ROSAZZA 32, presso lo studio dell'Avvocato UGO DE LUCA, rappresentati e difesi dall'Avvocato MARIA ANGELA GRIIII; - ricorrenti - contro STUDIO PROFESSIONALE IPAC INFERMIERI PROFESSIONALI ASSOCIATI CARMAGNOLA DI PATRIZIA PANFILI & SOCI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MARATONA 87, presso lo studio dell'Avvocato SABINA COLLETTI, rappresentato e difeso dall'Avvocato DARIO VLADIMIRO GAMBA; - controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. 2029/2020 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

STEFANO GIAIME GUIZZI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MARIO FRESA che visto l'art. 380-ter cpc chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, accolga il secondo motivo dell'istanza di regolamento di competenza, con le conseguenze di legge. Ritenuto in fatto - che Luca Biasibetti e Domenico Angelo Bruognolo hanno proposto regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza n. 2029/20, del 27 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da costoro verso l'Associazione Professionale I.P.A.C.

Infermieri Professionali Associati di Carmagnola di Patrizia Panfili & soci (d'ora in poi, "Associazione Professionale I.P.A.C."), ha dichiarato il proprio difetto di competenza ai sensi dell'art. 819 -ter cod. proc. civ., per essere la controversia devoluta in arbitrato; - che i ricorrenti, in punto di fatto, riferiscono di aver adito il Tribunale astigiano affinché lo stesso, accertata e dichiarata la legittimità del loro recesso dall'Associazione Professionale I.P.A.C., liquidasse le quote ad essi spettanti ai sensi dell'art. 15 dello statuto dell'associazione e dell'art. 2289 cod. civ.; - che l'adito Tribunale, su eccezione della convenuta, ha dichiarato il difetto di competenza, ex art. 819-ter cod. proc. civ., in forza della Ric. 2020 n. 14980 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -2- clausola arbitrale secondo cui "eventuali controversie tra gli associati o i loro eredi nascenti dall'applicazione o dall'interpretazione del presente statuto saranno decise da un collegio arbitrale, amichevole compositore, composto da tre membri scelti di comune accordo fra gli iscritti al Collegio IP.AS.VI di Torino e/o all'ordine dei commercialisti, in caso di disaccordo, il collegio arbitrale sarà nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Collegio IP.AS.VI di Torino"; - che secondo il Tribunale "l'art. 809-quater cod. proc. civ. impone un'interpretazione estensiva della portata della clausola compromissoria, nel senso che, nel dubbio, la competenza arbitrale deve ritenersi estesa a tutte le controversie dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce"; - che l'ordinanza "de qud' è stata impugnata dal Biasibetti e dal Bruopolo con regolamento necessario di competenza, basato su due motivi; - che il primo motivo assume l'erroneità della decisione, in quanto la clausola compromissoria prevederebbe, in realtà, un arbitrato irrituale, sicché in relazione ad essa sarebbe concepibile, al più, una pronuncia del giudice nel senso della improponibilità della domanda, e non una declinatoria di competenza; - che il secondo motivo contesta la decisione del Tribunale di rigcttarc l'eccezione di nullità della clausola arbitrale, sollevata ai sensi dell'art. 34, comma 2, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (norma secondo cui, a pena di nullità appunto, le clausole arbitrali contenute negli atti costituitivi delle società conferiscono il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società, ovvero, allorché il soggetto designato non vi provveda, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede legale la società), rigetto che è stato motivato sul rilievo che "a tutto voler concedere in ordine all'applicabilità di tale disposizione, ben Ric. 2020 n. 14980 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -3- potrebbe operare il criterio subordinato di nomina degli arbitri, devoluto ad un soggetto estraneo all'associazione (Presidente collegio IPASVI di Torino)"; - che la clausola arbitrale in esame non rispetterebbe, invece, tale previsione normativa, stabilendo che le controversie siano decise da un collegio arbitrale "composto da tre membri scelti di comune accordo fra gli iscritti al collegio IP.AS.VI. di Torino)", attribuendo, così, agli stessi associati — e non ad un soggetto terzo — la facoltà di scegliere gli arbitri; - che l'Associazione Professionale I.P.A.C. ha chiesto il rigetto del regolamento, assumendone l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza; - che è intervenuto il giudizio il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, per chiedere che il ricorso sia accolto; - che ha depositato memoria l'Associazione Professionale I.P.A.C., insistendo nelle proprie argomentazioni.

Considerato in diritto - che il regolamento va accolto, in relazione al suo secondo motivo; - che detto motivo, infatti, presenta carattere pregiudiziale, come osserva anche il sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, attenendo alla validità della clausola arbitrale; - che in relazione ad esso, peraltro, va preliminarmente disattesa l'eccezione della controricorrente Associazione Professionale I.P.A.C., secondo cui il motivo sarebbe inammissibile, perché investirebbe la motivazione del provvedimento impugnato, non sindacabile in sede di Ric. 2020 n. 14980 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -4- regolamento di competenza (così Cass. Sez. 6-3, ord. 10 luglio 2013, n. 17084, Rv. 627673-01, relativa, tra l'altro, proprio ad un regolamento di competenza proposto ai sensi dell'art. 819-ter, avverso una sentenza con cui il giudice adito aveva negato la propria competenza in relazione a una convenzione di arbitrato); - che, tuttavia, diversamente che nel caso oggetto del richiamato arresto di questa Corte, in quello che qui occupa non è sindacata la motivazione del provvedimento impugnato, ma è fatto valere un vizio che attiene alla clausola arbitrale, ovvero al presupposto stesso del provvedimento declinatorio della competenza; - che tanto premesso deve rilevarsi come il secondo motivo si appunti, in particolare, sul rilievo espresso dal Tribunale di Asti, per superare l'eccezione di nullità allora formulata dagli odierni ricorrenti e fondata sulla constatazione — riproposta con il presente motivo — che la nomina degli arbitri risulterebbe attribuita dallo statuto, in prima battuta, al "comune accordo" degli associati e non ad un terzo estraneo, come richiederebbe la norma suddetta; - che, in particolare, secondo il provvedimento oggi impugnato, a neutralizzare tale invalidità — secondo quella che il Tribunale astigiano individua come un'interpretazione "utile" dello statuto associativo, ex art. 1367 cod. civ.

— "ben potrebbe operare il criterio subordinato di nomina degli arbitri, devoluta ad un soggetto esterno all'associazione quale il Presidente del Collegio IP.AS.VI di Torino"; - che tale affermazione contenuta nel provvedimento impugnato risulta, tuttavia, erronea; - che, difatti, se persino la "clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, ad opera del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin Ric. 2020 n. 14980 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -5- dalla data di entrata in vigore del digs. n. 5 del 2003, da nullità" (Cass. Sez. 1, ord. 31 luglio 2020, n. 16556, Rv. 658602-03), non si vede come la nullità derivante dal fatto che la designazione, nel presente caso, risulti attribuita in prima battuta agli stessi associati possa essere superata perché la nomina, in caso di disaccordo tra gli stessi, risulta devoluta ad un soggetto persino diverso dal Presidente del Tribunale, ovvero il Presidente del Collegio IP.AS.VI di Torino (acronimo, quest'ultimo, che sta a indicare "Infermieri Professionali, Assistenti Sociali e Volontari per gli Infermi"); - che non osta, infine, all'accoglimento del presente motivo la constatazione che l'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003 sia dettato con specifico riferimento alle clausole compromissorie contenute negli statuti di società di persone; - che, infatti, identica risulta, per le associazioni, la "ratio" sottesa alla necessità di garantire che la designazione degli arbitri sia rimessa ad un soggetto terzo (o, in mancanza, al titolare di funzioni istituzionali, quale il Presidente del Tribunale), ovvero la completa estraneità dei designatori alla compagine — societaria o associativa che sia — cui si riferisce la controversia da risolvere; - che l'accoglimento del secondo motivo del regolamento comporta l'assorbimento del primo; - che va, dunque, dichiarata — in accoglimento dcl regolamento — la competenza del Tribunale di Asti, in ragione della nullità della clausola arbitrale suddetta, ex art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003; - che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Associazione professionale, che ha sollevato nel giudizio di merito l'eccezione di incompetenza, liquidandole come da dispositivo e in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, "il valore effettivo della causa deve essere Ric. 2020 n. 14980 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -6- considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dall'art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale" (Cass. Sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv. 656577-01). PQM La Corte accoglie il secondo motivo del regolamento, dichiarando assorbito il primo, e dichiara la competenza del Tribunale di Asti, condannando l'Associazione Professionale I.P.A.C. Infermieri Professionali Associati di Carmagnola di Patrizia Panfili & soci a rifondere a Luca Biasibetti e a Domenico Angelo Bruognolo le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi C 2.500,00, oltre C 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civi