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Ordinanza — n. 37775/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for seeking factual revision under civil procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37775/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to obtain a factual revision, which is prohibited in civil procedure appeals. The appellant argued that the lower court violated procedural articles regarding evidence and motivation, but the court noted these grievances were merely requests to re-evaluate facts. The court ruled that such requests must be made in the first instance, not on appeal, leading to the dismissal of the case.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.; Art. 115 cod. proc. civ.; Art. 116 cod. civ.: Appeals cannot request a factual revision; they are limited to verifying the existence of a minimum constitutional motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
civil procedure appeal factual revision inadmissible omission of motivation evidence evaluation contradictory reasoning federazione di cooperative cooperazione stretta collegamento sussidiario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 bis quarto comma cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE - va preliminarmente rilevato come non sussistano i presupposti per la trattazione del presente procedimento in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380 bis quarto comma cod.
Art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
civ., in ordine al rilievo da attribuirsi alla mancata comparizione del convenuto; - va rilevato che tutte le censure appaiono proposte sotto il profilo dell'art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ.;
Art. 115 cod. proc. civ.
23940 del 2017) e nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie; - in ogni caso, volendo esaminare le censure proposte sotto il profilo della violazione di legge, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 115 cod.
Art. 116 cod. proc. civ.
20867 del 90/09/9020), mentre, con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 116 cod.
Art. 2094 cod. civ.
e omessa e contraddittoria motivazione circa la sussistenza di un rapporto riconducibile nell'ambito dell'art. 2094 cod. civ.; - con il secondo motivo, si allega, sempre ai sensi dell'art.
Art. 345 cod. proc. civ.
13960); - invero, a ben guardare, tutte le censure proposte, anche quelle afferenti alla violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. in ordine all'esame della documentazione prodotta e dell'art.
Art. 291 cod. proc. civ.
345 censurandosi la pronunzia per omesso esame di documentazione essenziale; - con il terzo motivo si allega la violazione dell'art. 291 cod. proc. civ., in ordine al rilievo da attribuirsi alla mancata comparizione del convenuto; - va rilevato che tutte le censure appaiono proposte sotto il profilo dell'art.
Art. 111 comma 6 Cost.
Art. 1 —bis dell'articolo 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002
27000; Cass. 19.6.2014 n.
art. 2094 cod. civ
e omessa e contraddittoria motivazione circa la sussistenza di un rapporto riconducibile nell'ambito dell'art. 2094 cod. civ.; - con il secondo motivo, si allega, sempre ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 23940 del 2017
SU n. 20867 del 90/09/9020
15-09-2021 -3- mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 90/09/9020), mentre, con riguardo alla dedotta violazione dell'art.
Cass. 27.12.2016 n. 27000
Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass.
Cass. 19.6.2014 n. 13960
27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960); - invero, a ben guardare, tutte le censure proposte, anche quelle afferenti alla violazione dell'art.
SU 34776 del 2019
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso 15587-2020 proposto da: DI CATIRINO DONATO, domiciliato presso la cancelleria della CORTI DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CONTE; - ricorrente - contro TEAMCOOP - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ .1MITATA IN LIQUIDAZIONE , NOVIELLO LORENZO; - intimati - in-verso L sentenza n. 4639/2019 della CORTE D'APPEI i ,0 di N APOI.1, depositata l' 08/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VALERIA PICCONE. —4643 RILEVATO CHE - con sentenza in data 8 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Napoli ha respinto l'impugnazione proposta da Donato Di Caterino nei confronti della Teamcoop Soc. Coop. a. r.

1. condividendo l'iter argomentativo del primo giudice che aveva ritenuto insussistente la prova circa gli elementi della subordinazione — già vagamente allegati — nel rapporto societario intercorrente fra il ricorrente e la società cooperativa resistente; - per la cassazione della pronunzia propone ricorso Donato Di Caterino, assistito da memoria, affidandolo a tre motivi; - parte con troricorrente è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE - va preliminarmente rilevato come non sussistano i presupposti per la trattazione del presente procedimento in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380 bis quarto comma cod. proc. civ., come richiesta da parte ricorrente nella memoria difensiva; - con il primo motivo di ricorso, si censura, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5 cod. pro. civ., la decisione impugnata deducendosi la violazione e falsa applicazione degli arti. 115 e 116 cod. proc. civ. e omessa e contraddittoria motivazione circa la sussistenza di un rapporto riconducibile nell'ambito dell'art. 2094 cod. civ.; - con il secondo motivo, si allega, sempre ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 345 censurandosi la pronunzia per omesso esame di documentazione essenziale; - con il terzo motivo si allega la violazione dell'art. 291 cod. proc. civ., in ordine al rilievo da attribuirsi alla mancata comparizione del convenuto; - va rilevato che tutte le censure appaiono proposte sotto il profilo dell'art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ.;

Ric. 2020 n. 15587 sez. ML - ud. 15-09-2021 -2- occorre preliminarmente evidenziare che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., disposto dall'art. 54 col, lett. b), del Dl. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più tante, Cass. n. 23940 del 2017) e nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie; - in ogni caso, volendo esaminare le censure proposte sotto il profilo della violazione di legge, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., va rilevato che, secondo quanto statuito recentissimamente dalle Sezioni Unite, per dedurre tale violazione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), Ric. 2020 n. 15587 sez.

ML - ud. 15-09-2021 -3- mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 90/09/9020), mentre, con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., va rilevato che una questione di violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limifi legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr.

Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960); - invero, a ben guardare, tutte le censure proposte, anche quelle afferenti alla violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. in ordine all'esame della documentazione prodotta e dell'art. 291 cod. proc. civ. relativamente a ciuella che, ad avviso di parte ricorrente avrebbe dovuto essere la valutazione della contumacia di parte convenuta, vengono veicolate in termini di violazione di legge (sebbene, appunto, erroneamente indicate quali lesioni dell'art. 360, comma1, n. 5 cod. Proc. civ.), ma, in realtà, mirano ad ottenere una rivisitazione in fatto inammissibile in sede di legittimità (cfr., sul punto, SU 34776 del 2019); - alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; - nulla per le spese essendo la parte rimasta intimata; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, dalla parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Ric. 2020 n. 15587 sez.

ML - ud. 15-09-2021 -4- eludo previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 commu 1 m/atei-del cl.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM I .a Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 / calo' dei d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella 21dunanza camerale del 15 settembre 2021.

Il