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Ordinanza — n. 37774/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of interest due to definitive judgment on other grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37774/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by the heirs of Luigi Liccardo against a second-instance judgment confirming the nullity of a labor claim. The appellants argued that the lower court erred in declaring the appeal inadmissible due to lack of interest, claiming they could still file a new suit against the employer. The court rejected this, ruling that when a judgment rests on multiple independent grounds, challenging one does not create a new interest in overturning the final decision.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 163 n. 4 e 414 n. 4 c.p.c.: The principle of interest to appeal applies to litigation proceedings, and if a judgment is based on multiple independent grounds, challenging one does not generate a new interest in cassation regarding the others.

Parole chiave

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interest to appeal nullity of appeal multiple grounds judgment labor law procedure cassation admissibility rinuncia a pretese di salario indennità di disoccupazione dell'assicurato perdita dell'impiego causata

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
15-09-2021 -2- lacune presenti in ricorso avrebbero dovuto condurre al rigetto nel merito e non alla dichiarazione di nullità del ricorso introduttivo; - con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod.
Art. 163 n. 4 c.p.c.
Art. 414 n. 4 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 q/tater del d.P.R.
Art. 1-bis dell'articolo 13 comma 1 d.P.R. n. 115 del 2002
15-09-2021 -2- lacune presenti in ricorso avrebbero dovuto condurre al rigetto nel merito e non alla dichiarazione di nullità del ricorso introduttivo; - con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod.
art. 100 cod. proc. civ
15-09-2021 -2- lacune presenti in ricorso avrebbero dovuto condurre al rigetto nel merito e non alla dichiarazione di nullità del ricorso introduttivo; - con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ.
art. 100 c.p
15-09-2021 -2- lacune presenti in ricorso avrebbero dovuto condurre al rigetto nel merito e non alla dichiarazione di nullità del ricorso introduttivo; - con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19009 del 2018
Cass. n. 16016 del 2014
Cass. n. 11493 del 2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15527-2020 proposto da: L1CCARDO LUISA, LICCARDO CONCETTA, LICCARDO GA131ZIELLA, TIPALDI ANNALISA, nella qualità di eredi di l ,R2C;\ RDO LUIGI, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA \ l U_ \ 1." 5, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO S I C l ANO, rappresentate e difese dagli avvocati GIAMPIERO D'Al i SSANDRO, MAURIZIO RUMOLO; - ricorrenti - contro STI 13, SQUALE; - intimato - in-n-erso la sentenza n. 5352/2019 della CORTI', D'APPELLO di NAP( )1 i, depositata il 18/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VALERIA PICCONE. RILEVATO CHE: -con sentenza depositata il 18 novembre 2019, la Corte d'appello di Napoli, rigettando l'appello proposto da Luigi e Concetta Liccardo, ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto la nullità del ricorso avanzato nei loro confronti da Pasquale Nasti; -la Corte/in particolare, ha condiviso la decisione del Tribunale che aveva reputato assolutamente indeterminate tutte le richieste ritenendo rtt. 1rrr4crrhtfe che non fosse stato specificato il periodo di lavoro prestato per il de cllifis ed i figli, gli appellanti, nonché il titolo della domanda di pagamento formulata per le spettanze maturate in epoca antecedente rispetto alla rivendicata assunzione diretta da parte degli appellanti medesimi; - per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Concetta Liccardo, Luisa Liccardo, Annalisa Tipaldi, Gabriella Liccardo, tutti nella qualità di eredi di Luigi Liccardo; - Pasquale Nasti è rimasto intimato; - è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di — C( nsiglio.

CONSIDERATO CHE: -con il primo motivo di censura si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 163 n. 4 e 414 n. 4 cod. proc. civ. atteso che le Ric. 2020 n. 15527 sez. ML - ud. 15-09-2021 -2- lacune presenti in ricorso avrebbero dovuto condurre al rigetto nel merito e non alla dichiarazione di nullità del ricorso introduttivo; - con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ. deducendosi, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la ricorrenza nella specie dell'interesse ad impugnare in quanto avrebbe potuto comunque essere proposto un nuovo ricorso nei confronti del presunto datore di lavoro; - il primo motivo è infondato; - giova evidenziare, al riguardo, come correttamente il giudice di secondo grado abbia reputato nullo il ricorso introduttivo così conformandosi al principio consolidato in sede di legittimità secondo cui, nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizi() (fra le altre, Cass. n. 19009 del 2018); - la piana lettura dello stesso contenuto del ricorso introduttivo di cassazione induce infatti a reputare corretto quanto ritenuto in secondo grado proprio in considerazione dell'assenza di elementi idonei in termini di allegazione, anche alla luce dell'integrale difetto di qualsivoglia delimitazione spazio-temporale del presunto rapporto di lavoro; - il secondo motivo è inammissibile; - va premesso che la Corte ha correttamente ritenuto di ribadire il principio chiaramente espresso in sede di legittimità secondo cui il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., in base al quale per proporre Ric. 2020 n. 15527 sez.

ML - ud. 15-09-2021 -3- una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto) ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass. n. 1 60 16 del 2014); - in ogni caso, come noto, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente iclo ince a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza - come nel caso di specie - delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte )ggei to di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. n. 11493 del 2018); - alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve, quindi, essere respinto; - nulla spese essendo la parte rimasta intimata; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma l p/atei-del (1.13.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

PQM Ric. 2020 n. 15527 sez. ML - ud. 15-09-2021 -4- La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 q/tater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti pF( cessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, i norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerate del 15 settembre 2021. Il Presidente (Ad q-l,y\r? ana Doro