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Ordinanza — n. 37773/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows labor worker's appeal by ruling testimony omission is a curable irregularity, not a bar. The court emphasizes the judge's power to cure defects in labor proceedings. The decision upholds the principle of material truth over strict procedural preclusion. The ruling clarifies that missing witness names do not automatically exclude evidence. The court mandates a retrial to allow parties to correct the procedural flaw. This case establishes that labor judges have broader powers to ensure fair trial outcomes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37773/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the lower court's dismissal of the labor worker's appeal regarding the inadmissibility of testimony due to missing witness names. The worker argued that the omission violated procedural codes, while the employer contended the evidence was barred. The court ruled that such omissions constitute a curable irregularity rather than a permanent bar, empowering labor judges to grant deadlines for correction to ensure material truth.

Regesto Legislator

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Art. 244, 414, 420, 421 c.p.c.; Art. 6 c.t.u.u.: In labor proceedings, the omission of witness names in a testimonial proof request constitutes a curable irregularity subject to a mandatory deadline for correction, rather than an absolute bar to evidence, reflecting the constitutional imperative of material truth in labor relations.

Parole chiave

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labor law procedure testimonial proof admissibility curable irregularity judicial power to cure material truth principle procedural preclusion witness list omission retribuzione non pagata

Disposizioni normative citate

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Art. 244 c.p.c.
Art. 414 c.p.c.
Art. 420 c.p.c.
Art. 421 c.p.c.
11353); -invero, per quanto concerne i poteri del giudice in ordine all' ammissione della prova, il primo comma ed il secondo comma dell'art. 421 C.1).C.
Art. 6 c.t.u.u.
civ., nonché dell'art. 6 c.Ttuu per aver la Corte territoriale ritenuto non ammissibile la prova testimoniale articolata in difetto della indicazione dei nominativi dei testi da escutere; - ritiene il Collegio di dover riaffermare il principio (ribadito di recente da Cass.
Art. 89 l. 26.11.1990 n. 353

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12573 del 2020
Cass. n. 12573 del 2020 cit., Cass.
Cass. n. 5950 del 2014
Cass. n. 5950 del 2014), ormai consolidato in sede di legittimità, secondo cui nel rito del lavoro, qualora la parte Ric.
Cass. n. 1995 del 2016
Cass. n. 12210 del 2014
1 995 del 2016; Cass. n. 12210 del 2014) potendo financo disporre d'ufficio "in qualsiasi momento" l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dai limiti del codice civile, ad eccezione del solo giuramento decisorio, sulla base dell'unico presupposto dell'esistenza di una cd.
Cass. n. 18410 del 2013
Cass. n. 13353 del 2012
Cass. Sez. Un. 17 giugno 2004, n. 11353
15-09-2021 -3- dedotta dalle parti, prescindendo quindi da preclusi e decadenze già verificatesi (su cui Cass. Sez. Un. 17 giugno 2004, n. 11353); -invero, per quanto concerne i poteri del giudice in ordine all' ammissione della prova, il primo comma ed il secondo comma dell'art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14915-2020 proposto da: MOCC1..\ CLAUDIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE1)1 CASS \ ZlON1', PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO TALLARICO; - ricorrente - contro COSTRUZIONI 3000 SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della (:c)RTr. DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresemata e difesa dall'avvocato GAETANO RIZZUTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1211/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VALERIA PICCONV. RILEVATO CHE: -con sentenza depositata il 15 ottobre 2019, la Corte d'appello di Catanzaro ha respinto l'appello proposto da Claudio Moccia nei confronti della Soc. Costruzioni 3000 s.r.l. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda da lui proposta nei confronti della società resistente, volta ad ottenere la corresponsione delle somme pretese a titolo di lavoro straordinario; --la Corte, in particolare, condividendo l'iter motivazionale del giudice di primo grado, ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale articolata dal lavoratore in quanto carente dell'indicazione dei nominativi dei testi da escutere; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione Claudio Moccia deducendo un unico, articolato, motivo di censura; - resiste, con controricorso, la società Costruzioni 3000 s.r.l.

CONSIDERATO CHE: -con l'unico motivo di censura parte ricorrente allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 244, 414, 420 e 421 cod. proc. civ., nonché dell'art. 6 c.Ttuu per aver la Corte territoriale ritenuto non ammissibile la prova testimoniale articolata in difetto della indicazione dei nominativi dei testi da escutere; - ritiene il Collegio di dover riaffermare il principio (ribadito di recente da Cass. n. 12573 del 2020 che ha superato la diversa opzione interpretativa, su cui ad es. Cass. n. 5950 del 2014), ormai consolidato in sede di legittimità, secondo cui nel rito del lavoro, qualora la parte Ric. 2020 n. 14915 sez.

ML - ud. 15-09-2021 -2- abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere di cui all'art. 421, comma primo, cod. proc. civ., avente ad oggetto) l'indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate; l'inosservanza di detto tettnine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti; non può invece ritenersi che la regolarizzazione della prova testimoniale sia venuto meno con la soppressione (ad opera dell'art. 89 della i . 26.11.1990 n. 353) del comma 3 dell'art.244 c.p.c.; -invero, nelle controversie di lavoro - e soltanto in queste - per la disparità socio-economica che vi è sottesa e che si riflette sulla stessa configurazione giuridica del rapporto, la normativa processuale, consente al giudice del lavoro il dispiego di poteri ben più incisivi di quelli in discorso, potendo egli sanare eventuali carenze nelle istanze di prova testimoniali mediante assegnazione d'un termine perentorio, non soltanto per integrarle quanto alle generalità dei testi, ma anche in ordine ai fatti su cui i testi devono essere interrogati (cfr.

Cass. n. 12573 del 2020 cit., Cass. n. 1 995 del 2016; Cass. n. 12210 del 2014) potendo financo disporre d'ufficio "in qualsiasi momento" l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dai limiti del codice civile, ad eccezione del solo giuramento decisorio, sulla base dell'unico presupposto dell'esistenza di una cd. pista probatoria Ric. 2020 n. 14915 sez. ML - ud. 15-09-2021 -3- dedotta dalle parti, prescindendo quindi da preclusi e decadenze già verificatesi (su cui Cass. Sez. Un. 17 giugno 2004, n. 11353); -invero, per quanto concerne i poteri del giudice in ordine all' ammissione della prova, il primo comma ed il secondo comma dell'art. 421 C.1).C. sono disposizioni che vanno necessariamente lette in modo unitario, come espressione della medesima esigenza volta a contemperare il principio dispositivo con la ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro, per il carattere costituzionale delle situazioni implicate nel rapporto di lavoro, nella previdenza e nell'assistenza sociale (fra le tante, Cass., n. 18410 del 2013;

Cass. n. 13353 del 2012) e ciò consente quindi al giudice del lavoro di assegnare anche un termine alle parti per regolarizzare la propria lista di testimoni; - alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto; - la sentenza deve essere quindi cassata e la causa rinviata per la prosecuzione al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi sopraindicati e provvedera anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 15 settembre 2021. Presidente DEPOSI