Cassation court dismisses appeal and declares case extinguished due to a valid labor union settlement. The court ruled the appeal inadmissible because the parties had reached a settlement in labor court, which extinguished the litigation. The court found the appeal's arguments regarding indemnity calculation irrelevant given the settlement. The legal rule is that a valid labor settlement extinguishes the civil litigation between the parties. Keywords: labor settlement; case extinction; inadmissible appeal; indemnity calculation; union agreement; civil procedure; dismissal. My client represents a company appealing a lower court's decision on employee indemnity after a labor dispute. The opposing employee's lawyer argues the appeal is valid because the lower court ignored stabilization agreements. However, the company's own lawyer submitted a formal declaration of withdrawal from the appeal, citing a separate labor union settlement reached on June 4, 2021, to which the employee agreed. The opposing party contends this withdrawal is invalid or irrelevant to the merits of the indemnity calculation. What can I do? Is this possible?
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil litigation extinguished because the parties had reached a valid settlement in labor court, rendering the cassation appeal moot. Although the company argued for a lower indemnity based on stabilization agreements, the court found the procedural issue of the settlement took precedence. Consequently, no decision on the merits of the indemnity calculation was made, and the case was dismissed without costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2; Art. 391 c.p.c.: A valid settlement reached in labor court between the parties extinguishes the corresponding civil litigation, rendering any subsequent cassation appeal inadmissible and the case declared extinct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17138-2020 proposto da: SKY ITALIA SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO SANTORI; - ricorrente - contro DI LUCA ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO, 9, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO SUMMA, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO BORALI, MARIO ANTONIO FEZZI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3494/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE La Corte di appello di Roma, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 20201 del 2017), premessa la formazione di giudicato interno sulla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto stipulato tra Anna Di Luca e Sky Italia s.r.l. per il periodo marzo-novembre 2003 e sul diritto alla riammissione, ha determinato l'indennità risarcitoria ex art. 32 della legge n. 183 del 2020, nella misura di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, "tenuto conto della breve durata dei due rapporti a termine invalidi intercorsi fra le parti ed affetti da nullità, delle dimensioni della società resistente, del lasso di tempo trascorso dalla scaden:za fòrmale del contratto alla impugna.zione, ossia circa 2 anni (cosa questa che denota scarso interesse del lavoratore, che non ha ritenuto poi così grave il danno patito), dell'assenRy di indicaioni sulla situazione socio-economica della ricorrente e del suo nucleo familiare"; in particolare, non ha ritenuto applicabile la riduzione della metà di cui al comma 5 dell'art. 32 citato, non avendo la società né dedotto né provato che alla data di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore aveva la concreta possibilità di aderire ad un accordo di stabilizzazione ("anche perché tutti stipulati in data ampiamente successiva alla cessazione dell'ultimo dei contratti a termine").
Avverso tale decisione la società propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, ai quali oppone difese con controricorso l'intimata. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ. Ric. 2020 n. 17138 sez. ML - ud. 15-09-2021 -2- 7L- CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, motivazione perplessa, illogica, contraddittoria, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., avendo la società richiesto, con memoria di costituzione nel giudizio di rinvio che l'indennità risarcitoria ex art. 32 della legge n. 183 del 2020 fosse determinata nella misura minima di 2,5 mensilità e, in ogni caso, sino ad un massimo di 6 mensilità, essendo stati stipulati, gli accordi di stabilizzazione, in data ben anteriore (uno addirittura in data 16.12.1997) alla cessazione dell'ultimo dei contratti a termine intercorsi con la Di Luca.
2. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 32 della legge n. 183 del 2010 e 8 della legge n. 604 del 1966, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, la Corte distrettuale, incomprensibilmente quantificato l'indennità risarcitoria nella misura di 5 mensilità anziché in quella minima, di 2,5 mensilità, richiesta dalla società senza considerare gli effetti derivanti dagli accordi di stabilizzazione depositati in atti e non contestati da controparte.
3. Con memorie ex art. 380bis c.p.c. le parti hanno depositato dichiarazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente nonché dall'avvocato della stessa, ai sensi dell'art.390 c.p.c., comma 2, di rinuncia al ricorso nei confronti del lavoratore per intervenuta transazione in sede sindacale (del 4.6.2021), dichiarazione alla quale la lavoratrice ha aderito.
4. Il giudizio fra la società e la lavoratrice deve essere pertanto dichiarato estinto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
5. Nulla deve essere deciso in tema di spese attesa l'adesione del lavoratore all'atto di rinunzia depositato dalla società. Ric. 2020 n. 17138 sez. ML - ud. 15-09-2021 -3-
P.Q.M.
LA CORTE dichiara estinto il giudizio; nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 15 settembre 2021. Il Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo OffP0