Italian Court of Cassation allows material error correction to add lawyer fee deduction for non-statutory defender.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation granted a material error correction order against its own previous decision regarding condominium litigation expenses. The court found that the lower ruling failed to deduct fees for the non-statutory defender, despite the request being present in the opposing party's counter-petition. The court ruled that without explicit legislative guidance, the proper remedy for this omission is the material error correction procedure under the Code of Civil Procedure, rather than standard appeals, as the fee deduction is not an independent claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; In the absence of explicit legislative provision, the omission to deduct fees for a non-statutory defender constitutes a material error correctable under the material error procedure, not an independent claim subject to ordinary appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto al n. 2574/2021 R.G. proposto da CAIANIELLO SALVATORE, nella qualità di difensore di MAGGI MARIO, CECOLI GIUSEPPE, MAGGI MARIANO. - RICORRENTE- contro CONDOMINIO DI VIA ANTONIO GRAMSCI 53 DI MONTEROTONDO, in persona dell'amministratore p.t.. -INTIMATO- avverso l'ordinanza n. 10543/2020 della Corte Suprema di Cassazione, depositata in data 3.6.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.7.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Rilevato che: il ricorrente ha chiesto la correzione dell'ordinanza di questa Corte n. 10543/2020, nella parte in cui, respingendo il ricorso del Condominio di Via Gramsci 53 di Monterotondo e nel regolare le oe3n Ingittimità, non ne ha disposto la distrazione in favore dei difensore dei controricorrenti, dichiaratosi antistatario; - che l'istanza di distrazione era effettivamente contenuta nel controricorso.
Ritenuto che: il ricorso sia meritevole di accoglimento, atteso che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass. s.u. 16037/2010).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dispone la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 10543/2020, emessa da questa Corte di Cassazione in data 3.6.2020, mediante l'aggiunta, dopo la frase "condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese di legittimità, che liquida in C 3500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00 e agli accessori di legge", della seguente espressione: "con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Caianiello, dichiaratosi antistatario". Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 15.7.2021. • Gio a tfrY