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Ordinanza — n. 37763/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for failing to specifically argue signature forgery in construction contract dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37763/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The lower courts ruled that the appellant's generic denial of the payment receipt signatures was insufficient to contest the documents. The court held that specific and reasoned arguments detailing the falsity of the signatures were required under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 214 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A generic denial of a document's authenticity without specific, reasoned arguments detailing the grounds for falsity is legally insufficient to invalidate the document as evidence.

Parole chiave

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specificity of denial signature forgery civil procedure law evidence admissibility inadmissible appeal retribuzione non pagata pagamento del subappaltatore moneta di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 214 c.p.c.
La sentenza ha invero precisato che, agli effetti dell'art. 214 c.p.c. non basta una contestazione generica, ma occorre una deduzione specifica ed argomentata, in mancanza della quale il documento diviene pienamente utilizzabile.
Art. 215 c.p.c.
Art. 216 c.p.c.
Art. 2179 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt.214, 215, 216 c.p.c., 2179 c.p.c., nonché l' omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della lite, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn.
Art. 380 bis c.p.c.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
Art. 375 c.p.c.
380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
art. 214 c.p
La sentenza ha invero precisato che, agli effetti dell'art. 214 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 1537/2018
- l'indicazione delle ragioni di falsità anche in rapporto alla firma assunta in comparazione, e senza sottoporre a critica, con la dovuta specificità argomentativa, l'apprezzamento della Corte territoriale - sindacabile solo sotto il profilo della correttezza e logicità della motivazione (Cass. 1537/2018;
Cass. 12448/2012
Cass. 3655/1987
Cass. 3431/1998
Cass. 2290/1996
3431/1998; Cass. 2290/1996;
Cass. 12448/2002
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18544/2020 R.G., proposto da x)\tTi ZAMPIERI LUCIANO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Diego Novello e Eugenio Demo, con domicilio eletto in Roma, Via Premuda n. 1/A, presso l'avv. Andrea Petretto. -RICORRENTE- contro ZARDO SAMANTA E ZARDO SUSY, rappresentate e difese dagli avv.ti Eugenio Targa e Massimo Zuppa, con domicilio in Rovigo, Vicolo Siviero n. 13/D. A"' Lei (.D ) -CONTRORICORRENTI- avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 689/2020, depositata in data 24.2.2020Z Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.7.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Luciano Zampieri ha adito il tribunale di Venezia, instando per il pagamento del saldo del corrispettivo dei lavori eseguiti presso gli immobili di Samanta e Susy Zardo. 13% Le convenute, ritualmente costituite, hanno eccepito la presenza di vizi delle opere e di aver effettuato l'integrale pagamento del prezzo, chiedendo di respingere la domanda. In corso di giudizio lo Zampieri ha disconosciuto la firma apposta in calce ai documenti attestanti il versamento, da parte delle committenti, dell'importo di C 15.000,00.

All'esito il tribunale ha respinto la domanda regolando le spese, con pronuncia confermata in appello. La Corte distrettuale, accertata la stipulazione del contratto e l'esecuzione dei lavori da parte del ricorrente, ha stabilito che, a fronte di un prezzo preventivato di C 16.500, le Zardo avevano versato C 18.5500, reputando generico ed irrituale il disconoscimento delle firme presenti sulle quietanze comprovanti il versamento, in favore dell'appaltatore, dell'acconto di C 15.000,00, sull'assunto che lo Zampieri non avesse indicato "i profili concreti e specifici di falsità" e le ragioni per le quali le sottoscrizioni presenti sulle quietanze differirebbero da quelle apposte sul mandato".

La pronuncia ha ritenuto inammissibili anche le istanze istruttorie formulate in giudizio e perciò indimostrata sia la sussistenza dei vizi denunciati, sia la spettanza di un compenso maggiore di quanto già percepito dall'appaltatore, pervenendo - per tali ragioni - a confermare integralmente la decisione di primo grado. Per la cassazione della sentenza Luciano Zampieri propone ricorso in un unico motivo. Susy e Samanta Zardo resistono con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 1.2.

Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt.214, 215, 216 c.p.c., 2179 c.p.c., nonché l' omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della lite, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3-5 c.p.c..Assume il ricorrente che il disconoscimento della sottoscrizione della quietanza non era assimilabile al disconoscimento della conformità della copia e che, non essendo stata proposta istanza di verificazione delle firme, le quietanze era inutilizzabili, restando preclusa al giudice anche la possibile di accertare l'autenticità della sottoscrizione sulla base degli altri elementi acquisiti al processo.

Il motivo è inammissibile. E' decisivo considerare che la Corte di merito ha ritenuto che lo Zampieri avesse disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione apposta sulla quietanza in modo irrituale e non circostanziato, non avendo "indicato profili concreti e specifici di falsità, né le ragioni per le quali le sottoscrizioni dovevano considerarsi difformi dalla firma apposta dal ricorrente sul mandato ad litem", e che, per tale ragione, ha utilizzato la quietanza quale prova del versamento di C 15.000 a titolo di prezzo. La sentenza ha invero precisato che, agli effetti dell'art. 214 c.p.c. non basta una contestazione generica, ma occorre una deduzione specifica ed argomentata, in mancanza della quale il documento diviene pienamente utilizzabile.

Ora, riguardo alla ritualità della contestazione della firma, il ricorso si limita ad asserire che il disconoscimento era esplicito ed inequivoco (cfr. ricorso, pag. 10 nota 1), e che la documentazione non poteva essere utilizzata se non che all'esito della verificazione, senza in alcun modo confutare le premesse in diritto che hanno indotto il giudice di merito a ritenere necessaria - ai sensi dell'art.214 c.p.c. - l'indicazione delle ragioni di falsità anche in rapporto alla firma assunta in comparazione, e senza sottoporre a critica, con la dovuta specificità argomentativa, l'apprezzamento della Corte territoriale - sindacabile solo sotto il profilo della correttezza e logicità della motivazione (Cass. 1537/2018;

Cass. 12448/2012) - quanto alla dichiarata genericità ed insufficienza del disconoscimento.In sostanza, la censura - nei limiti in cui è preposta e per le ragioni esposte - non attinge il giudizio di irritualità della contestazione delle firme sollevata dal ricorrente, irritualità da cui conseguiva la piena utilizzabilità delle quietanze, non configurandosi - in tale situazione - alcun onere delle committenti di proporre istanza di verificazione, dovendo ritenersi la scrittura tacitamente riconosciuta (Cass.3655/1987; Cass. 3431/1998; Cass. 2290/1996;

Cass.12448/2002). Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad C 200,00 per esborsi ed C 2500,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda,