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Ordinanza — n. 37760/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging violation of civil code regarding usucapion of access easement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37760/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellants to pay the legal costs. The appellants argued that the lower court erred in allowing the usucapion of a passage easement despite the respondent's land being intercluded, citing the mandatory nature of such easements. The court rejected this argument, ruling that the appeal violated procedural rules by re-litigating a matter already decided by the appellate court in accordance with established jurisprudence. Consequently, the appeal was dismissed without examining the merits of the substantive legal dispute.

Regesto Legislator

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Art. 1032 cod. civ.; Art. 360-bis cod. proc. civ.: An appeal alleging a violation of the civil code regarding the usucapion of a passage easement is inadmissible if the appellate court's decision aligns with established case law that interclusion does not preclude usucapion in the absence of a prior contractual or judicial easement.

Parole chiave

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usucapion passage easement interclusion land status inadmissible cassation appeal violation of civil code procedural inadmissibility ausiliare del possesso servitù fondo serviente

Disposizioni normative citate

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Art. 1032 cod. civ.
Considerato che con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione dell'art. 1032 cod. civ., e si contesta che la Corte d'appello abbia ritenuto usucapibile la servitù di transito, a fronte della natura coattiva di questo, dovuta alla condizione di interclusione del fondo cd.
Art. 360-bis cod. proc. civ.
dominante; che il motivo, che ripropone la doglianza disattesa dalla Corte d'appello, è inammissibile ai sensi dell'art. 360 -bis cod.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
d.P.R. n. 115 del 2002, Art. 13
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
art. 1032 cod. civ
Considerato che con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione dell'art. 1032 cod. civ., e si contesta che la Corte d'appello abbia ritenuto usucapibile la servitù di transito, a fronte della natura coattiva di questo, dovuta alla condizione di interclusione del fondo cd.
art. 360 -bis cod. proc. civ
dominante; che il motivo, che ripropone la doglianza disattesa dalla Corte d'appello, è inammissibile ai sensi dell'art. 360 -bis cod. proc. civ.; che la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13223 del 2019
27-05-2021 -2- in assenza di servitù coattiva di transito — costituita per convenzione o con pronuncia giudiziale — la condizione di interclusione del fondo sul quale si realizza il transito non è di ostacolo all'acquisto del corrispondente diritto per usucapione (ex pbuimis, Cass. n. 13223 del 2019; Cass.
Cass. n. 18859 del 2013
13223 del 2019; Cass. n. 18859 del 2013; Cass.
Cass. n. 23839 del 2012
18859 del 2013; Cass. n. 23839 del 2012; Cass.
Cass. n. 10470 del 2001
23839 del 2012; Cass. n. 10470 del 2001; Cass.
Cass. n. 4036 del 1994
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 34171-2019 proposto da: BOTTOS CLAUDIO, DUGARO ANNA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DONATELLO, 23, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VILLA PIZZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANILO DELLA ROSA; - ricorrenti - contro SIMAZ LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9/11, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CRISTINA VICARIO; - controricorrente avverso la sentenza n. 313/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 20/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2021 dal Consigliere Relatore dott.

Elisa Picaroni. Ritenuto che Claudio Bottos e Anna Maria Durago ricorrono, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Trieste, pubblicata il 20 maggio 2019, che ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Udine n. 1079 del 2017, e nei confronti di Luciano Simaz; che il giudice di primo grado aveva rigettato l' actio negato ria servitutis proposta dai consorti Bottos-Durago e accolto la riconvenzionale di usucapione del convenuto Simaz; che la Corte d'appello ha confermato la decisione, evidenziando che la condizione di interclusione del fondo di proprietà Simaz non era ostativa all'acquisto della servitù di passaggio per usucapione, di cui ricorrevano i presupposti; che il ricorso è articolato in una motivo, al quale resiste Luciano Simaz con controricorso; che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso; che il controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione dell'art. 1032 cod. civ., e si contesta che la Corte d'appello abbia ritenuto usucapibile la servitù di transito, a fronte della natura coattiva di questo, dovuta alla condizione di interclusione del fondo cd. dominante; che il motivo, che ripropone la doglianza disattesa dalla Corte d'appello, è inammissibile ai sensi dell'art. 360 -bis cod. proc. civ.; che la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, Ric. 2019 n. 34171 sez.

M2 - ud. 27-05-2021 -2- in assenza di servitù coattiva di transito — costituita per convenzione o con pronuncia giudiziale — la condizione di interclusione del fondo sul quale si realizza il transito non è di ostacolo all'acquisto del corrispondente diritto per usucapione (ex pbuimis, Cass. n. 13223 del 2019; Cass. n. 18859 del 2013; Cass. n. 23839 del 2012; Cass. n. 10470 del 2001; Cass. n. 4036 del 1994); che, nella fattispecie in esame, la Corte d'appello ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'usucapione (attività di fatto, protrattasi nel tempo), con valutazione non sindacabile in questa sede, oltre che non specificamente censurata; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese, nella misura indicata in dispositivo; che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi curo 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, \ i dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 maggio 2021. Il \ esidente gra, DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ric.