Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding non-condemnation of litigation costs due to exceptional reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Francesco Commisso's appeal against the Locri Tribunal's decision to deny litigation costs. Commisso argued the lower court failed to provide clear reasoning for not condemning the absent defendants to pay, citing procedural code violations. The court found the Tribunal's justification based on exceptional circumstances and the lack of a prior settlement proposal sufficient and legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92, 132 n. 4 c.p.c.; The court must provide clear motivation for not ordering costs when exceptional reasons exist, and such motivation is valid if it relies on objective legal data and the absence of a prior settlement proposal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23172-2020 proposto da: COMMISSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MA1 lIA BATTISTINI, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PELLE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO GIUSEPPE PANGALLO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA, MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585; - intimati - avverso la sentenza n. 1171/2019 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata 1'08/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
PAOLO PORRECA. Ric. 2020 n. 23172 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: Francesco Commisso ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, contro la sentenza n. 1171 del 2019 del Tribunale di Locri esponendo che: aveva opposto un'intimazione di pagamento, con minaccia di esecuzione forzata, correlata a una cartella di pagamento emessa per violazioni al codice stradale, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito; il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione e il Tribunale, pronunciando sull'appello avanzato in punto di congruità delle spese di lite, lo aveva parimenti accolto, non disponendo però condanna alle spese a carico degli appellati contumaci; non si sono difesi gli intimati;
Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, cod. proc. civ., 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di motivare in modo decifrabile ovvero corretto la mancata condanna alle spese di lite di secondo grado, non avendo indicato gravi ragioni tali riconoscibili al fine in parola; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso è infondato; il Tribunale ha giustificato la mancata condanna alle spese processuali di seconde cure facendo riferimento alla «indefettibilità dell'anzidetta riforma in RG n 23172 del 2020 Cons. rel.
Paolo Porreca ? 1,g nOPCT.', relazione al dato oggettivo delle tariffe vigenti e la sostanziale non contestazione del motivo di gravame, stante la contumacia delle controparti nella presente fase» (pag. 3); la suddetta motivazione, chiaramente riconoscibile, appare anche rispettosa della sussunzione della fattispecie concreta nel modello legale delle gravi ed eccezionali ragioni quali interpolate dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 2018; infatti:
a) si trattava di un dato normativo obiettivamente riconoscibile;
b) si trattava, per quello che risulta dal ricorso, di un errore del giudice di prime e non dovuto né rispondente a una posizione avversariale delle controparti, inoltre remissive in seconde cure (e ciò costituisce un importante elemento ulteriore, nella specificità della fattispecie, in linea con la motivazione di Cass., 10/09/2020, n. 18833, citata in memoria);
c) non risulta, infine, e infatti non è stata allegata, neppure una previa proposta di composizione bonaria del residuo profilo di lite; così corretta in via integrativa la motivazione del Tribunale, il ricorso dev'essere rigettato; non deve disporsi sulle spese in mancanza di difesa delle controparti;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 14 settembre 2021. Il Pre "dente (Enriqo 6coditti)