Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of conclusiveness and failure to measure against the ratio decidendi.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the opposing party's costs. The appellant argued that the lower court erred on jurisdiction and failed to consider the opposition was against a sale request rather than a seizure. The court rejected these claims because the first argument lacked conclusiveness regarding the decisive reason of tardiness, and the second failed to measure its assertions against the actual reasoning of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; Art. 617 c.p.c.: An appeal is inadmissible if a ground is not conclusive regarding the decisive reason or fails to measure its assertions against the ratio decidendi of the contested judgment.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14108-2020 proposto da: / BRUNI ROMINA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BAIAMONTI, 10, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO CASADEI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO ANGELINI; - ricorrente - contro IOBBI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TERENZIO, 7, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SMERILLI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 529/2019 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il 21/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
PAOLO PORRECA. Ric. 2020 n. 14108 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -2- Considerato che Romina Bruni ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 529 del 2019 del Tribunale di Fermo, esponendo che aveva proposto opposizione avverso un pignoramento mobiliare promosso, sulla base di un decreto ingiuntivo esecutivo, da Franco Iobbi, e che il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile per tardività la domanda, dichiarando che l'esecuzione poteva essere proseguita; resiste con controricorso Franco Iobbi;
Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, da parte del Tribunale che, pronunciando sull'opposizione qualificata formale, aveva dichiarato la proseguibilità del procedimento coattivo, adottato statuizione riservata invece al giudice di quella procedura; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 617, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l'opposizione era stata proposta contro l'istanza di vendita e non, come affermato nella sentenza impugnata, contro il pignoramento, allegando la sopravvenuta inefficacia del precetto per decorso del termine previsto dall'art. 481, cod. proc. civ.;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso è complessivamente inammissibile; il primo motivo è inammissibile poiché privo di concludenza, restando irrilevante la pretesa violazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, rispetto alla ragione decisoria rappresentata dalla tardività;il secondo motivo è inammissibile poiché non si misura con la "ratio decidendi", affermando apoditticamente di aver proposto opposizione all'istanza di vendita viziata in via derivata rispetto alla sopravvenuta efficacia del precetto, e collazionando una serie anche eterogenea di massime di decisioni di questa Corte; il Tribunale, per converso, aveva specificato che l'opposizione formale, e il relativo termine, si riferisce ai singoli atti, e il vizio dedotto era stato conosciuto al momento del pignoramento su cui aveva inciso, restando cioè superato per mancata opposizione nei tempi previsti; ne deriva quanto anticipato; spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 2.200,00 oltre 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 14 settembre 2021. Il Presi te (Enrico Sc iti