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Ordinanza — n. 37755/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest after lower court judgment became final.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37755/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had already produced a final judgment revoking the contested decision. The appellant argued the lower court erred on procedural grounds regarding notification and debt identification, but the court found the interest in the appeal had vanished. Consequently, the court ruled that documents proving the formation of a res judicata fall outside the scope of admissibility documents and dismissed the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 372 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant produces a final judgment revoking the contested decision, creating a lack of interest, as such documents prove the formation of a res judicata rather than merely evidencing procedural history.

Parole chiave

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lack of interest res judicata admissibility of appeal final judgment procedural history impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di esecuzione procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 bis c.p.c.
civ., poiché l'ordinanza di assegnazione recava vizi propri, consistenti, in specie, nella mancata individuazione del credito pignorato e quindi assegnato; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Art. 372 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
lo Porreca L;: *t« •n:•tr• trattandosi di una causa sopravvenuta d'inammissibilità del ricorso, non sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ
civ., poiché l'ordinanza di assegnazione recava vizi propri, consistenti, in specie, nella mancata individuazione del credito pignorato e quindi assegnato; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 23/12/2000, n. 26041
Cass., Sez. U., 02/02/2017, n. 2735
Cass., 07/12/2018, n. 31372
ex Cass., 07/12/2018, n. 31372);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13861-2020 proposto da: CEA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, urr-C ( presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIALAURA TRICHES; - ricorrente - contro ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9/2020 del TRIBUNALE di BIELLA, depositata 1'08/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2020 n. 13861 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: CEA s.r.l. ricorreva per cassazione, articolando sei motivi, avverso la sentenza n. 9 del 2020 del Tribunale di Biella esponendo che: - si era opposta a un'ordinanza di assegnazione emessa all'esito di un procedimento esecutivo promosso da Equitalia Nord, s.p.a., nei confronti di Matteo Di Bella, quale esecutato, e la deducente, quale terza pignorata; - aveva dedotto, in particolare, l'invalidità della notifica degli atti antecedenti e prodromici all'ordinanza, nonché la mancata individuazione del credito staggito; - all'esito della fase sommaria, il Tribunale aveva dichiarato improcedibile l'opposizione formale, avendo avuto, la deducente, conoscenza del procedimento esecutivo; resisteva con controricorso Agenzia delle Entrate Riscossione;

Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione del giudicato esterno, essendo stata annullata dal Tribunale di Treviso, con sentenza n. 79 del 2019, l'ordinanza di assegnazione opposta nel giudizio odierno; con il secondo e terzo motivo si prospetta la violazione dell'art. 112, e dell'art. 306, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva concluso per l'accoglimento dell'opposizione, con compensazione delle spese processuali, dovendo comunque intendersi, gradatamente, tali conclusioni, quali rinuncia implicita quanto univoca; con il quarto e quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 548, cod. proc. civ., e degli artt. 137 e seguenti, cod. proc. civ., 26 e 49, d.P.R. n. 602 del 1973, poiché il Tribunale avrebbe errato RG n 13861 del 2020 Cons. rel.

Paolo P#treca mancando di apprezzare l'invalidità delle notificazioni degli atti precedenti all'assegnazione, che avevano impedito alla deducente l'idonea conoscenza del pignoramento e della conseguente necessità di rendere la prevista dichiarazione; con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 548, 549, 507, cod. proc. civ., poiché l'ordinanza di assegnazione recava vizi propri, consistenti, in specie, nella mancata individuazione del credito pignorato e quindi assegnato; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;

Rilevato che: il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per difetto d'interesse; parte ricorrente, infatti, ha prodotto, e notificato alla controparte, sentenza passata in cosa giudicata, del Tribunale di Biella, con cui è stata revocata la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione in scrutinio; ne consegue il sopravvenuto difetto d'interesse al ricorso, senza che risulti opponibile l'art. 372, cod. proc. civ., che, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato, i quali, comprovando la sopravvenuta formazione di una "regula iuris" cui il giudice ha il dovere di conformarsi, attengono a una circostanza che incide, pertanto, sulla possibile utilità delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso (cfr., ad esempio, Cass., 23/12/2000, n. 26041, e arg. ex Cass., Sez.

U., 02/02/2017, n. 2735); al contempo non si può dichiarare cessata la materia del contendere, come richiesto dalla parte ricorrente, in assenza di desistenza della parte controricorrente; le spese possono in ogni caso compensarsi alla luce della ricostruita vicenda processuale;RG n 13861 del 2020 rel. lo Porreca L;: *t« •n:•tr• trattandosi di una causa sopravvenuta d'inammissibilità del ricorso, non sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (arg. ex Cass., 07/12/2018, n. 31372);

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, e compensa le spese. Roma, 14 settembre 2021. Il Presi ente (Enrico( ditti) 7P0