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Ordinanza — n. 37745/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37745/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37745/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30037-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LIDIA CARCAVALLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA PATT ERI, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN; - ricorrenti - contro VIGONI VERONICA, VIGONI LUCREZIA; - intimati - avverso la sentenza n. 484/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Presidente Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p; Ordinanza — n. 37745/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso detta decisione l'Inps proponeva ricorso affidato a un unico motivo. Le eredi Vigoni rimanevano intimate. Ric. 2019 n. 30037 sez. ML - ud. 16-09-2021 -2- Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO CHE 1) Con il unico motivo è dedotta la violazione dell'art. 12 del DL n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, per non aver, la corte territoriale, ritenuto applicabile il regime delle cosiddette "finestre" all'ipotesi in esame, pur trattandosi di norma di portata generale anche applicabile agli invalidi la cui età pensionabile sia anticipata .

Parole chiave

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diritto alla rendita d'invalidità assicurazione per la vecchiaia pensione di anzianità età del pensionamento flessibile accredito di vecchiaia età legale di pensionamento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
16-09-2021 -2- Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO CHE 1) Con il unico motivo è dedotta la violazione dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30037-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LIDIA CARCAVALLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA PATT ERI, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN; - ricorrenti - contro VIGONI VERONICA, VIGONI LUCREZIA; - intimati - avverso la sentenza n. 484/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Presidente Relatore Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. RILEVATO CHE La Corte di appello di Milano con la sentenza n. 484/2019 aveva rigettato l'appello proposto dall'Inps avverso la decisione con la quale il tribunale di Busto Arsizio aveva dichiarato il diritto di Rosanna Colombo al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 c.8 d,Igs n. 503/1992 a decorrere da 1.1.2016 ( e sino al decesso avvenuto il 4.6.2016), ed aveva condannato l'Inps alla erogazione delle somme relative in favore degli eredi Vigoni Veronica e Vigoni Lucrezia . Il tribunale aveva ritenuto che non si applicasse alla Colombo, in quanto pacificamente invalida all'80%, il differimento dell'accesso alla pensione di 12 mesi (c.d. finestra) disposto dall'art. 12 DL n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

L'esclusione era da ritenersi conseguente al disposto del richiamato art. 1 co.8 che aveva espressamente esonerato gli invalidi in misura non inferiore all'80% dall'innalzamento dell'età pensionabile da 60 a 65 anni dalla stessa disposizione prevista in via generale per gli uomini all'arti_ La corte territoriale aderendo alla decisione del primo giudice aveva ritenuto che la sussistenza di una specifica tutela per gli invalidi, che sottraeva gli stessi al generalizzato innalzamento dell'età pensionabile, agisse anche con riguardo al differimento di 12 mesi per l'accesso al trattamento pensionistico, in assenza di contraria specifica disposizione in tal senso.

Avverso detta decisione l'Inps proponeva ricorso affidato a un unico motivo. Le eredi Vigoni rimanevano intimate. Ric. 2019 n. 30037 sez. ML - ud. 16-09-2021 -2- Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO CHE 1) Con il unico motivo è dedotta la violazione dell'art. 12 del DL n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, per non aver, la corte territoriale, ritenuto applicabile il regime delle cosiddette "finestre" all'ipotesi in esame, pur trattandosi di norma di portata generale anche applicabile agli invalidi la cui età pensionabile sia anticipata .

Deve rilevarsi che sullo specifico tema questa Corte ha recentemente chiarito che "In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della I. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in I. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" ( Cass. n. 29191/2018;Cass.n.32591/18;

Cass. n. 17796/2020) Nei richiamati precedenti è stato specificato che "la disposizione dell'art. 12, comma 10 del decreto legge n.78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei "soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per Ric. 2019 n. 30037 sez.

ML - ud. 16-09-2021 -3- le lavoratrici del settore privato ", ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". Dal punto di vista letterale quindi, ed in base alla medesima ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo possono certamente rientrare i soggetti che, essendo "invalidi in misura non inferiore all'80%, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art.1 del d.lgs. 503/1992 in relazione allo stesso settore privato.

Quest'ultima normativa, com'è noto, al comma 1 ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia "...al compimento della età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata", secondo la quale l'età pensionabile è stata portata a 65 anni per l'uomo e 60 anni per la donna. Il medesimo art. 1, al comma 8 ha poi espressamente escluso gli invalidi in misura non inferiore all'80°/0 dall'ambito di applicazione dei più elevati limiti di età, con la conseguenza che per essi l'accesso al trattamento di vecchiaia è consentito all'età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini.

D'altra parte, la pensione anticipata in discorso va considerata un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80°/0". I principi esposti non sono stati considerati dalla corte territoriale. La causa deve essere pertanto rinviata alla corte di appello di Milano, diversa composizione, perché decida in base a quanto sopra statuito, ed anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Ric. 2019 n. 30037 sez. ML - ud. 16-09-2021 -4- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte dì appello di Milano, diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 16 settembre 2021. Il Presid DEPOSITATO IN CANCELLERIA A • Ogc.n, 1 D