Cassation court allows appeal against social security court ruling on litigation fee exemption based on income declaration validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the appeal filed by Cioffi Cardellini against the Rome Tribunal's decision ordering her to pay litigation costs. The Tribunal had rejected the fee exemption because the applicant's income declaration lacked specific family income details, but the Court found the declaration valid as it was personally signed and explicitly referenced in the initial pleading. Consequently, the Court quashed the lower court's ruling and declared the applicant exempt from paying the litigation expenses of the merits phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 152 disp. att. c.p.c.; d.l. n. 269/2003, art. 42, comma 11: A substitute certification of income conditions for fee exemption in social security proceedings is ineffective if not personally signed by the party, but valid if materially separate yet expressly referenced and produced with the initial pleading.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28492-2019 proposto da: CIOFFI CARDELLINI NAUSICAA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell'avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - i contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3624/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Presidente Relatore Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE. RILEVATO CHE Il Tribunale di Roma, in sede di procedimento ex art. 445 c.p.c., con sentenza n. 3624/2019, rigettava la domanda di Cioffi Cardellini Nausicaa secondo le risultanze della relazione peritale e condannava la ricorrente al pagamento in favore della parte resistente della somma di E. 1.000,00 oltre iva e cpa, anche rilevando che le spese non potevano essere dichiarate irripetibili in quanto non era stato specificato il reddito familiare percepito nell'anno precedente il giudizio.. Avverso tale decisione la Cioffi proponeva ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva l'Inps con controricorso.
Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE 1) Con unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 152 dis. Attuaz. c.p.c. in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., per aver, il tribunale affermato che non era, la dichiarazione presentata, idonea ai fini della esenzione dal pagamento delle spese di lite, in quanto non allegato il reddito familiare Deduce parte ricorrente che nel ricorso introduttivo del giudizio era presente la dichiarazione in questione, non necessitante di particolari formalità espressive, anche accompagnata da dichiarazione sostitutiva sottoscritta personalmente dallo stesso circa le condizioni di cui all'art. 42 co.11 del d.lgs n. 269/2003, anche Ric. 2019 n. 28492 sez.
ML - ud. 16-09-2021 -2- indicative dello status di nubile della ricorrente , cosi' risultando errata la statuizione del tribunale. Il motivo risulta fondato. Questa Corte ha chiarito che "Ai fini dell' esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. nella I. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito" (Cass.n. 22952/2016).
Ha poi soggiunto che " è del pari consolidato il principio secondo cui va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo -v. tra le altre, Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2011, n. 16284; 29/11/2016, n.24303 cit. -" (Cass.n. 23424/2018) Nel caso di specie la dichiarazione sostitutiva allegata al ricorso risulta sottoscritta dalla parte interessata e pertanto riveste i criteri della idoneità ai fini della invocata esenzione, anche dovendosi tener conto che essa costituisce la veste di una assunzione di responsabilità da parte del dichiarante anche con riguardo ad eventuali redditi familiari .
Il motivo deve quindi essere accolto e cassata la sentenza con riguardo al motivo accolto. Non risultando necessari ulteriori accertamenti istruttori, decidendo nel merito, deve dichiararsi la ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali della fase di merito ponendo le spese di ctu a carico dell'Inps. Ric. 2019 n. 28492 sez. ML - ud. 16-09-2021 -3- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente nella misura di cui al dispositivo. Con distrazione al procuratore antistatario. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara la ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali relative alla fase di merito, ponendo le spese di ctu a carico dell'Inps. Condanna l'Inps al pagamento delle del giudizio di legittimità liquidate in E. 1.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Con distrazione al procuratore antistatario. Cosi' deciso in Roma in data 16 settembre 2021 . DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 D C 2021 oggi, IL CANCEL