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Ordinanza — n. 37711/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal inadmissibility ruling for violating procedural timing rules under Italian Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37711/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against the lower court's declaration of inadmissibility, ruling the decision procedurally flawed. The appellant argued that the appellate judge violated the Code of Civil Procedure by issuing the inadmissibility order after conducting multiple hearings and treating preliminary objections. The court held that such procedural violations constitute a ground for cassation regardless of whether actual prejudice to the defense rights occurred.

Regesto Legislator

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Art. 348-bis, 348-ter c.p.c.; The appellate court must declare an appeal inadmissible before proceeding to the trial of the merits, and failure to do so constitutes a violation of law.

Parole chiave

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procedural timing inadmissibility declaration trial of merits violation of law code of civil procedure appellate procedure cassation review monopolio della cassa di assicurazione scolastica

Disposizioni normative citate

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Art. 348-bis c.p.c.
Art. 348-ter c.p.c.
111 Cost., per avere la corte territoriale di- chiarato inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., pur Adunanza del 28 settembre 2021 - R.G.
Art. 101 c.p.c.
Art. 111, co. 7 Cost.
348-bis, 348-ter e 101 c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost., per avere la corte territoriale di- chiarato inammissibile l'appello, ai sensi dell'art.
art. 348-bis c.p
art. 380-bis c.p
art. 111 Cost
348-bis, 348-ter e 101 c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost., per avere la corte territoriale di- chiarato inammissibile l'appello, ai sensi dell'art.
art. 348-ter c.p
111 Cost., per avere la corte territoriale di- chiarato inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., pur Adunanza del 28 settembre 2021 - R.G.
art 350 c.c
Marco Dell'Utri avendo proceduto alla trattazione della causa ex art 350 c.c., in viola- zione del principio, stabilito dall'art.
art. 350 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19333 del 20/07/2018
7, Cost., escludendo anche la necessità di valutare se da tale vio- lazione sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19333 del 20/07/2018, Rv.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20758 del 04/09/2017
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20758 del 04/09/2017, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 17383/2019 proposto da: VALENTINA MAIUOLO, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO RETTURA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE CALZONE; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA; - intimato - avverso la sentenza r.g. n. 827/2016 resa dal TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA, depositata il 25/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO DELL'UTRI; Rilevato che, con ordinanza (r.g. n. 827/2016) resa in data 25/3/2019, il Tribu- nale di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., l'appello proposto da Valentina Maiuolo avverso la sen- tenza con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla stessa Maiuolo per la condanna del Ministero dell'Istru- zione, dell'Università e della Ricerca, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice all'interno di un edificio scolastico sito in Arena (VV); a fondamento della decisione assunta, il tribunale reggino ha evi- denziato come, dall'esame degli atti acquisiti al processo, non emer- gesse alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello pro- posto dalla Maiuolo, con la conseguente integrazione dei presupposti per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348- bis c.p.c.; avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Va- lentina Maiuolo propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione; nessun intimato ha svolto difese in questa sede; con ordinanza interlocutoria n. 18673 del 9 settembre 2020, il Col- legio ha disposto la rinnovazione, a carico della parte ricorrente, della notificazione del ricorso nei confronti dell'Avvocatura Generale dello Stato; a seguito della nuova fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l'unico motivo di impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 348-bis, 348-ter e 101 c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost., per avere la corte territoriale di- chiarato inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., pur Adunanza del 28 settembre 2021 - R.G. n. 17383/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri avendo proceduto alla trattazione della causa ex art 350 c.c., in viola- zione del principio, stabilito dall'art. 348-ter c.p.c., ai sensi del quale il giudice può dichiarare inammissibile d'appello, in presenza dei presup- posti previsti da detta norma, solo prima dl procedere alla trattazione della causa ex art. 350 c.p.c.; il ricorso (correttamente notificato alla controparte) è manifesta- mente fondato; osserva il Collegio, come secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'inosservanza della specifica previ- sione, di cui all'art. 348-ter, co. 1, c.p.c., secondo cui l'inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trat- tazione ex art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza resa a norma dell'art. 348-bis c.p.c. e, pertanto, integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, co. 7, Cost., escludendo anche la necessità di valutare se da tale vio- lazione sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19333 del 20/07/2018, Rv. 650283 - 01;

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20758 del 04/09/2017, Rv. 645477 - 01); nel caso di specie, il giudice d'appello ha pronunciato l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione dopo aver celebrato due successive udienze, destinate, rispettivamente, all'acquisizione del fascicolo rela- tivo al giudizio di primo grado e alla trattazione di talune istanze avan- zate dalle parti (che lo stesso giudice d'appello ha di seguito disatteso), con un ulteriore rinvio ad una terza udienza per la precisazione delle conclusioni; l'ordinanza di inammissibilità impugnata è stata dunque pronun- ciata fuori da casi consentiti dalla legge; il provvedimento impugnato dev'essere conseguentemente cassato con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, che - avendo consumato il potere processuale di rilevare in via preliminare l'inammissibilità Adunanza del 28 settembre 2021 - R.G. n. 17383/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri dell'impugnazione - dovrà esaminarla nel merito, oltre a provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 28/9/2021. Il Presidente Adelaide Amendola -1()- DEPOSITATO !N CANCELLERIA ; ERTO Siana - Q---- Adunanza del 28 settembre 2021 - R.G. n. 17383/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri CORTE SI_ PREMA DI CASSAZIONEL.R.P. CENTRALE L2, ,Co-a-c sAruiziAmp, ott C at-onAL ,Co 0-7,A0\49,Ar k aA) fr 123- GLLyogpt1-02-o, A:e 2 /o 3 l 2.3_ -)v‘.9(\fl1/42.. 2121 bry,, iv\d, f>r~ ed, 01413-e, I\Preie2D, VAITC. (VA O Ar0s, 2_ Alvd. OL'-')\1,47)4A,./kI0 coNv\v,9,Lic 2 A B0 ZoLe-cr (-)yeL CAA: Víbe RoTA-D, 'ti 2A fkoA C, -J