Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37709/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax refund claim by distinguishing right of recourse from right of indemnification in fiduciary agreements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37709/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court's order requiring a fiduciary to reimburse taxes paid to the state. The plaintiff argued that a private agreement creating a fiduciary relationship allowed her to claim a right of recourse against the apparent owner after paying the taxes. The court ruled that the legal relationship established was one of indemnification (manleva), not joint debt, meaning the right to seek reimbursement only arises after the actual payment is made. Consequently, the statute of limitations had not yet begun to run at the time of the tax notice, rendering the claim inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1292, 1299 c.c.; The right of recourse arising from a fiduciary agreement is distinct from the right of indemnification and only materializes upon actual payment, thereby delaying the commencement of the statute of limitations.

Parole chiave

Generato dall'IA
fiduciary agreement right of recourse right of indemnification statute of limitations tax reimbursement joint debt Cassation ruling responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1292 c.c.
Art. 1299 c.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
art. 2935 cod. civ
civ., violazione ed errata applicazione dell'art. 2935 cod. civ..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 13613 del 2013
Cass. n. 13613 del 2013); — oggetto della manleva erano (anche) tutte le imposte relative all'immobile oggetto della compravendita, restando i signori Aru-Falco sollevati da ogni richiesta in merito;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2696/2020 R.G. proposto da Aru Giovanna, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Useglio; - ricorrente - contro Gallo Anna, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Micheletta Tità; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, n. 936/2019, depositata il giorno 3 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello. FATTI DI CAUSA 1. Giovanna Aru convenne in giudizio avanti il Tribunale di Torino Anna Gallo chiedendone la condanna al rimborso di quanto versato all'erario a titolo di imposte di registro, ipotecaria e catastale e relative sanzioni, giusta avviso di liquidazione ad essa notificato nel settembre del 2004 in relazione ad atto di compravendita del 28/11/2001 in forza del quale la prima si era resa coacquirente di immobile, insieme con Vittorio Falco, rimasto estraneo al presente giudizio.

Espose a fondamento che, con scrittura privata stipulata in pari data tra i coacquirenti dell'immobile e Anna Gallo, si era convenuto che l'immobile era di proprietà di quest'ultima e che l'intestazione dell'acquisto aveva carattere fiduciario; la predetta fiduciante aveva con il medesimo atto assunto l'obbligo di pagare tutte le rate del mutuo contratto per l'acquisto, di far fronte ad ogni spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria e di pagare tutte le tasse relative all'immobile, manlevando i fiduciari da ogni eventuale richiesta in merito.

Resistette la convenuta eccependo la prescrizione del credito e contestando nel merito la validità della menzionata scrittura privata.

2. Il tribunale, respinta la preliminare eccezione di prescrizione (sul rilievo che il relativo termine doveva farsi decorrere dall'11/6/2011, data del pagamento degli importi pretesi dal fisco), accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento di quanto preteso in via di regresso.

3. In riforma di tale decisione la Corte d'appello di Torino ha rigettato la domanda, ritenendo fondata la iterata eccezione di prescrizione. Questo in sintesi il percorso argomentativo: — con la scrittura del 28/11/2001 le parti avevano convenuto un c.d. patto di manleva, contratto atipico, dal quale scaturisce l'obbligo del mallevadore di tenere indenne il manlevato dalle conseguenze patrimoniali dannose di eventi o di atti il cui verificarsi sia del tutto eventuale (cfr. Cass. n. 13613 del 2013); — oggetto della manleva erano (anche) tutte le imposte relative all'immobile oggetto della compravendita, restando i signori Aru-Falco sollevati da ogni richiesta in merito;

— Anna Gallo di fronte ai terzi, ivi compresa l'Agenzia delle entrate, non appare quale proprietaria dell'immobile e non poteva pertanto essere destinataria dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta che, invece, era stato correttamente notificato al proprietario apparente Aru Giovanna; — da ciò discende l'assenza di solidarietà, presupposto dell'azione di regresso (cfr. artt. 1292 e 1299 cod. civ.), nell'obbligazione di pagamento delle maggiori imposte tra Aru Giovanna e Gallo Anna ; — l'obbligo di pagamento assunto da Anna Gallo non presuppone quindi il previo adempimento da parte di Giovanna Aru, che ben poteva esercitare il suo diritto ad essere tenuta indenne sin dal momento in cui, nel settembre 2004, le era stato notificato l'avviso di liquidazione delle maggiori imposte;

— la prima richiesta di pagamento ad Anna Gallo è stata invece rivolta da Giovanna Aru il 19/3/2015 e quindi oltre il termine di dieci anni da quando poteva essere fatta valere.

4. Per la cassazione di tale sentenza Giovanna Aru propone ricorso affidato ad unico mezzo, cui resiste l'intimata, depositando controricorso.

5. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso Giovanna Aru denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione ed errata applicazione dell'art. 2935 cod. civ.. Deduce che, contrariamente a quanto argomentato nella sentenza impugnata, il diritto di manleva diventa azionabile nel momento in cui il debitore (manlevato) effettua il pagamento in favore del creditore, posto che, in assenza dell'adempimento, il manlevato non ha interesse ad agire nei confronti del mallevadore; anzi, è proprio al momento del pagamento che sorge quell'obbligazione di natura eventuale e condizionata sospensivamente, caratteristica propria del patto di manleva.

2. La censura è fondata e merita accoglimento. A norma dell'art. 2935 cod. civ. «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere». Nel caso di specie illogico e contraddittorio è l'assunto espresso in sentenza che questo potesse essere fatto valere dalla garantita prima del pagamento degli oneri fiscali oggetto di manleva (imposte di registro e ipocatastali relative ad immobile oggetto di interposizione fiducia ria ). Dalla premessa, certamente corretta, che tali imposte costituivano debito proprio della garantita e non della garante, non si vede infatti come possa derivare la conseguenza affermata in sentenza secondo cui la prima poteva esercitare il diritto di manleva prima e indipendentemente dell'avvenuto pagamento del debito proprio.

Proprio alla luce di quanto affermato in sentenza — secondo cui l'accordo concluso tra le parti configura un «c.d. patto di manleva, contratto atipico, dal quale scaturisce l'obbligo del mallevadore di tenere indenne il manlevato dalle conseguenze patrimoniali dannose di eventi o di atti il cui verificarsi sia del tutto eventuale» — appare evidente che quel che si riconosce in capo all'intestatario fiduciario (manlevato), con riguardo agli oneri sopportati in relazione ed a causa dell'oggetto dell'acquisto, è un diritto di rivalsa, non di regresso.

Il primo, come noto, è il diritto tramite il quale il soggetto passivo che abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su un altro soggetto non legato da vincolo di solidarietà; il secondo invece è il diritto attribuito ad un condebitore che abbia pagato l'intero debito di rifarsi sugli altri condebitori. L'analisi andava quindi condotta nella prima prospettiva (diritto di rivalsa) mentre è stata svolta esclusivamente con riferimento ai presupposti del regresso tra condebitori, ipotesi certamente estranea alla fattispecie. Risulta, di conseguenza, ingiustificata e frutto di un evidente salto logico la conclusione che, mancando i presupposti del regresso, la pretesa di rimborso poteva essere azionata prima dell'effettivo esborso.

Al contrario proprio la qualificazione del diritto in termini di rivalsa, per le «conseguenze patrimoniali dannose di eventi o di atti il cui verificarsi sia del tutto eventuale» (come affermato in sentenza, enfasi aggiunta), avrebbe dovuto rendere avvertiti che:

a) solo al verificarsi dell'evento portatore di conseguenze patrimoniali negative, oggetto di manleva, sorgeva il diritto di rivalsa del manlevato;

b) a venire in rilievo era pertanto (solo) l'esborso sostenuto per l'adempimento del debito, non il debito in sé considerato, esclusivamente proprio della garantita.

3. Può bensì ammettersi che dal pactum fiduciae nascesse anche, in capo al fiduciario, una volta ricevuta la notifica dell'atto impositivo, il diritto di ottenere dalla fiduciante quanto necessario a costituire la provvista per far fronte al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni, di cui, nei rapporti con l'erario, la fiduciaria restava unico soggetto passivo. Si tratta però di un diritto diverso da quello di rivalsa nella specie azionato, il quale presuppone l'avvenuto pagamento e nasce dunque solo con esso. Ne deriva che il pagamento effettuato, con proprie risorse, dalla fiduciaria sposta l'analisi del rapporto interno tra le parti sulla seconda alternativa valenza effettuale attribuibile al patto: non più quella della costituzione della provvista (anteriore all'esborso), ma quella della rivalsa (successiva all'esborso se e in quanto effettuato con risorse proprie della fiduciaria).

In questa seconda prospettiva, la diversità funzionale e strutturale del diritto azionato si riflette necessariamente sull'exordium praescriptionís, non potendo il relativo termine considerarsi iniziato prima del pagamento.

4. Avendo la corte di merito deciso sulla base di un'opposta regola di giudizio e rivelandosi tale errore decisivo ai fini della individuazione del dies ad quem del termine prescrizionale, la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata al giudice a quo, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione; rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 21 settembre 2021