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Ordinanza — n. 37696/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling 12-month waiting period applies to 80%+ invalid pensioners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37696/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Milan Court of Appeal's decision granting Marina Antoniol an early retirement pension. The lower court had excluded the mandatory 12-month waiting period for invalid pensioners with over 80% disability, relying on a literal interpretation of the law. The Supreme Court reversed this, establishing that the waiting period applies universally to all such pensioners regardless of subsequent legislative reforms. Consequently, the pension's effective date was corrected to exclude the 12-month deferral period.

Regesto Legislator

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D.Lgs. nr. 503 del 1992, art. 1, comma 8; D.L. nr. 78 del 2010, art. 12: The 12-month waiting period for early retirement applies to invalid pensioners with at least 80% disability, ensuring continuity despite subsequent reforms affecting only specific age groups.

Parole chiave

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early retirement pension invalidity percentage waiting period window pension legislation continuity Cassation appeal outcome diritto alla rendita d'invalidità istituto di previdenza prestazione d'assicurazione sociale

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. nr. 503 del 1992, art. 1, comma 8
3 cod.proc.civ., l'Istituto ricorrente deduce la violazione dell'art. 12 del D.L.
D.L. nr. 78 del 2010, art. 12, convertito in legge nr. 122 del 2010
78 del 2010, art. 12, convertito in legge nr.
L. n. 214 del 2011, art. 24, comma 5
201 del 2011), che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dall'i gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L.
art. 380-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 29191 del 2018
Cass. nr. 32591 del 2018
Cass. nr. 32591 del 2018; Cass.
Cass. nr. 15964 del 2019
32591 del 2018; Cass. nr. 15964 del 2019; ex plurimis ord., VI sez., nr.
Ord., VI sez., nr. 17278 del 2020
15964 del 2019; ex plurimis ord., VI sez., nr. 17278 del 2020); la Corte ha, anche, chiarito che nessun argomento contrario all'interpretazione accolta può trarsi dalla normativa successiva, dettata dalla c.d.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18611-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO; - ricorrente - contro ANTONIOL MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI, 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2202/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato il diritto di Marina Antoniol al riconoscimento della pensione di vecchiaia ai sensi del D.Lgs. nr. 503 del 1992, art. 1, comma 8, a decorrere dall' aprile 2017, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed aveva condannato l'Inps al pagamento dei relativi importi; per la Corte territoriale non si applicava all'appellata, in quanto pacificamente invalida all'80%, il differimento dell'accesso alla pensione di 12 mesi (c.d. finestra) disposto dal D.L. nr. 78 del 2010, art. 12, convertito in legge nr. 122 del 2010; tanto in base ad un'interpretazione letterale e sistematica della normativa; avverso detta decisione, l'Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico e articolato motivo, cui ha resistito, con controricorso, Marina Antoniol; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

CONSIDERATO CHE: con l'unico articolato motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., l'Istituto ricorrente deduce la violazione dell'art. 12 del D.L. nr. 78 del 2010 convertito nella legge nr. 122 del 2010 per avere la sentenza impugnata escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd. finestre di accesso previste dall'art. 12 cit. per gli invalidi in misura non inferiore all'80°/0 che beneficiano della pensione anticipata; Ric. 2020 n. 18611 sez. ML - ud. 16-09-2021 -2- il motivo merita accoglimento; questa Corte ha già deciso analoghe fattispecie e affermato il seguente principio di diritto:

«In tema cH pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti» (Cass. nr. 29191 del 2018;

Cass. nr. 32591 del 2018; Cass. nr. 15964 del 2019; ex plurimis ord., VI sez., nr. 17278 del 2020); la Corte ha, anche, chiarito che nessun argomento contrario all'interpretazione accolta può trarsi dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma Fornero (L. n. 214 del 2011 di conversione del D.L. n. 201 del 2011), che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dall'i gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L. n. 78 del 2010, art.

12. Tale intervento modificativo ha infatti riguardato «esclusivamente» i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile contestualmente disposta, dai successivi commi della medesima norma che non menzionano i pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle, mano a mano, ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 1, comma 8 cit. ( Cass. nr. 32591 del 2018;

Cass. nr. 15964 del 2019); Ric. 2020 n. 18611 sez. ML - ud. 16-09-2021 -3- a tali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia, senza considerare il periodo di 12 mesi della c.d. finestra mobile; la causa va, pertanto, rinviata per un nuovo esame, secondo gli indicati principi, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 16 settpnbre t 4' ENTE Dott.ssa Margherita Earia Leone I n`,. 'Y---, Do' I o I ), _. z 5,e2 kR'-(0 ' ---- ,_,...1, v -„-•:..- ,,A._\0----orrini --IL CANCELL , , - ,,--.A ..,: ,, u\,\- • . \....