Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37692/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37692/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37692/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18311-2020 proposto da: CAIAFA GAETANO, CAIAFA LORENZO, CAIAFA STEFANIA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GAETANO DEL POZZO, GIOVANNI TAIANI; - ricorrenti - contro IANDOLO ETTORE, in proprio e nella qualità di coniuge ed erede di Pascarella Rosa, domiciliata in R(:)MA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO RUSSO; - controricorrente - contro CAIAFA ASSUNTA; gp) - intimata - avverso la sentenza n. 289/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 161 c.p; Ordinanza — n. 37692/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 289/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio decisione incidentale impugnabile cognizione del ricorso per cassazione riconsiderazione ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
art. 161 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18311-2020 proposto da: CAIAFA GAETANO, CAIAFA LORENZO, CAIAFA STEFANIA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GAETANO DEL POZZO, GIOVANNI TAIANI; - ricorrenti - contro IANDOLO ETTORE, in proprio e nella qualità di coniuge ed erede di Pascarella Rosa, domiciliata in R(:)MA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO RUSSO; - controricorrente - contro CAIAFA ASSUNTA; gp) - intimata - avverso la sentenza n. 289/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: Caiafa Gaetano, Lorenzo e Stefania hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 5.3.2020, affidandosi a tre motivi; Iandolo Ettore ha resistito con controricorso; Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso; Ritenuto che: con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art.156 c.p..c., 132 c.p.c. e 161 c.p.c. perché priva della sottoscrizione, anche in forma digitale del Presidente del collegio; il motivo è fondato; la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, a differenza dell'ipotesi in cui manchi la sottoscrizione di entrambi ( Cassazione civile sez. un., 20/05/2014, n.11021); la mancanza di sottoscrizione impedisce la riconducibilità dell'atto al giudice collegiale laddove l'insufficiente sottoscrizione da parte del giudice collegiale non Ric. 2020 n. 18311 sez.

M2 - ud. 08-07-2021 -2- impedisce che (tramite la firma presente) la sentenza sia direttamente ascrivibile al giudice che l'ha pronunciata; trattandosi di nullità sanabile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., la mancata proposizione del motivo di impugnazione determina il raggiungimento dello scopo dell'atto; - nel caso di specie, la sentenza d'appello, mancante della firma del Presidente, è stata impugnata con ricorso per cassazione; - la sentenza impugnata è nulla e va cassata con rinvio, anche per le spese di legittimità alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, che procederà alla rinnovazione della decisione, ovvero ad una nuova pronuncia della sentenza; - vanno dichiarati assorbiti il secondo e terzo motivo di ricorso;

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione. Dichiara assorbiti il secondo e terzo motivo di ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, in data