Italian Supreme Court dismisses appeal for damages regarding illegal fixed-term teaching contracts due to lack of specific evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by teachers seeking damages for the illegal repetition of fixed-term contracts. The lower court had already ruled that stabilization procedures had cured the irregularities, and the Supreme Court found the appeal insufficient because it failed to provide specific evidence proving damages beyond the general exclusion from the permanent roster. Consequently, the court rejected the claim, noting that the lower court's assessment of the lack of specific damages was not adequately challenged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis, n. 1 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: The Supreme Court dismisses an appeal when the lower court has correctly applied legal principles and the appellant fails to demonstrate specific damages distinct from the general exclusion from the permanent roster, or when the appeal lacks the required essential allegations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1866-2019 proposto da: MASAT DANIELA, SICILIANO PAOLA, BRUSEGHIN ADELINA, RICCIO MARIA, elettivamente domiciliate in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENT[NO 1/B, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO NASO, rappresentate e difese dall'avvocato CRISTIANO DALLA TORRE; - ricorrenti - contro MINISTERO dell' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA 80185250588, UFFICIO SCOLASTICO • REGIONALE PER IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TREVISO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 293/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ADRIANA DORONZO. Rilevato che Con sentenza pubblicata in data 4 luglio 2018, la Corte d'appello di Venezia ha accolto in parte l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza resa dal tribunale, ha rigettato la domanda proposta da Masat Daniela più altri litisconsorti avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero. A fondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che - indipendentemente dalla individuazione dei singoli periodi in cui ciascuno degli appellati aveva svolto supplenze su posti di organico di diritto e/o di organico di fatto — era assorbente il rilievo che tutti i dipendenti, assunti in qualità di insegnanti o di collaboratori scolastici per oltre un triennio, erano stati stabilizzati (ad eccezione di Riccio Maria) attraverso l'operare degli strumenti selettivi e concorsuali ovvero ai sensi dell'art. 1 della L. n. 107/2015; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 ( punti 121 e 122 ), e nelle numerose altre pure citate, l'intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'unione, e, quindi, a Ric. 2019 n. 01866 sez.
ML - ud. 15-09-2021 -2- riparare tutti i danni riferibili all'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni circa l'esistenza di danni ulteriori diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo. Quanto alla Riccio, era rimasto acclarato che, tranne per il primo contratto, le supplenze avevano avuto ad oggetto la copertura di posti vacanti in organico di fatto. Contro la sentenza le parti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di plurimi motivi; hanno resistito il Ministero e gli uffici scolastici regionale e provinciale con controricorso.
La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. Considerato che: 1.- Con il primo motivo, parte ricorrente deduce l'estinzione del procedimento di appello per il mancato tempestivo deposito dell'atto di riassunzione del processo dopo la sua sospensione in attesa della decisione della Corte costituzionale che, con ordinanza del 3/7/2013, aveva sollevato questione di pregiudizialità dinanzi alla Corte di giustizia: si rileva che, dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, l'Avvocatura distrettuale dello Stato aveva depositato l'atto di riassunzione in modalità cartacea, in violazione di quanto disposto dall'art. 16 bis, comma 9 ler, del d.l. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni nella L. 17/12/2012, n. 221, a norma del quale l'atto, avendo natura endoprocedimentale, deve essere depositato esclusivamente in via telematica. 2.- Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., la parte ricorrente deduce «Violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Ric. 2019 n. 01866 sez.
ML - ud. 15-09-2021 -3- Corte di Cassazione Sez. Un. n.5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della legge n.124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001.- Violazione falsa ed erronea applicazione del "principio di equivalenza" e del "principio di effettività della tutela"». 3.- Il successivo motivo è incentrato «Sulla questione pregiudiziale europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CE dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie». 4.- Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce la «Illegittimità costituzionale dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza - principio di effettività), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell'Uomo».
5. Con il quinto motivo, si censura la sentenza per «violazione, falsa ed erronea interpretazione applicazione delle norme di legge in tema di divieto di proporre domande ed eccezioni nuove in appello (art. 345, primo secondo comma c.p.c.), nonché in tema di divieto di produrre nuovi documenti (art. 345, comma 3 0, c.p.c.)»: parte ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non ha rilevato che il Ministero non aveva contestato l'assunto dei lavoratori di aver prestato le proprie energie «per ragioni non transeunti ma per stabili esigenze /// Ric. 2019 n. 01866 sez.
ML - ud. 15-09-2021 -4- dell'amministrazione» e che, pertanto, era suo onere allegare e provare le ragioni occasionali che avevano giustificato il ricorso ai contratti a tempo determinato; non poteva il Ministero con l'atto di appello introdurre nuove domande e eccezioni, non proposte in primo grado, e, in particolare, non poteva contestarsi la circostanza che i contratti servissero ad assicurare esigenze non provvisorie ma permanenti e durevoli. 6.- Il primo motivo è manifestamente infondato. La difformità rispetto al modello legale dell'atto di riassunzione del Ministero si risolve in una mera irregolarità che non comporta nullità in mancanza di espressa comminatoria ex art. 156 comma 1 c.p.c.
Al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte nelle numerose ordinanze in cui è stato esaminato lo stesso motivo di estinzione (per tutte, Cass. 11/2/2021, n. 3417).
7. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che si esaminano congiuntamente, appaiono inammissibili ex art 360 bis, n. 1 cod.proc.civ., avendo la Corte territoriale deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia. Al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte (per tutti, Cass. n. 3417/2021) ai quali si intende dare continuità ed alle cui motivazione si rinvia, anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ.
8. Anche il quinto motivo non può essere accolto. Il motivo è inammissibile, poiché nel ricorso non sono stati riportate nelle parti essenziali, nel rispetto del canone di autosufficienza, le allegazioni contenute nell'atto introduttivo, le controdeduzioni Ric. 2019 n. 01866 sez. ML - ud. 15-09-2021 -5- dell'amministrazione, così da consentire lo scrutinio dei rilievi mossi alla sentenza (Cass. 7 luglio 2020,n. 13971). Il giudizio in esame ha ad oggetto la domanda dei dipendenti volta ad ottenere il risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato.
La Corte ha escluso la sussistenza di un danno per la legittimità dei contratti a termine, in quanto ha ritenuto che si trattava di contratti stipulati fino al termine dell'anno scolastico, e che nessuna ulteriore documentazione aveva prodotto la parte interessata nel termine assegnato, al fine di provare che i contratti erano stati stipulati per supplire a vacanze in organico di diritto. Si tratta di affermazione non adeguatamente e sufficientemente censurata, ove si consideri che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una «non contestazione», rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 28/10/2019, n. 27490).
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. La complessità delle questioni giuridiche sottese al ricorso, come attestata anche dai ripetuti interventi della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia, giustifica la integrale compensazione delle spese dell'intero processo. La parte ricorrente è comunque tenuta al versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato. PQM La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Ric. 2019 n. 01866 sez.
ML - ud. 15-09-2021 -6- a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 settembre 202