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Ordinanza — n. 37623/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of defense and relationem of appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37623/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the respondent failed to submit any defense in the proceedings. The appellant argued against the appellate court's confirmation of the first-instance judgment regarding professional fees, but the lower court's reasoning was deemed sufficient without further elaboration. Consequently, the Supreme Court rejected the complaint, noting that the appellate decision merely adhered to the original judge's established grounds.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if the respondent does not participate, and a second-instance judgment based on the first-instance reasoning is valid without repetition of arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of defense relationem reasoning second instance judgment contributo unificato indennità di prima sistemazione calcolo delle prestazioni complementari approvazione dei piani

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R.
Art. 96, third comma, c.p.c.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione alla conferma della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., che il giudice di prime cure aveva disposto in suo danno.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 2697 c.c
Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c.
art. 1724 c.c
Il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1724 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.1, Sentenza n.10937 del 26/05/2016
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 4669-2020 proposto da: VALERIANI LUCA, rappresentato e difeso dall’avv. GIANNICOLA SCARCIOLLA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro CERINO CARLO - intimato - avverso la sentenza n. 1105/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4669/2020 Numero sezionale 9982/2021 FATTI DI CAUSA Numero di raccolta generale 37623/2021Data pubblicazione 30/11/2021 Con atto di citazione notificato il 20.9.2011 Valeriani Luca evocava in giudizio Cerino Carlo innanzi il Tribunale di Teramo, invocandone la condanna al pagamento della somma di € 50.000 a titolo di compensi per l’attività professionale svolta in favore del convenuto, avente ad oggetto l’assistenza tecnica relativa ad un piano integrato, approvato dal Comune di Teramo, per la realizzazione di una struttura ricettiva con annesso campo fotovoltaico.

Nella resistenza del convenuto, il Tribunale rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 1105/2019, la Corte di Appello di L’Aquila rigettava il gravame proposto dal Valeriani avverso la decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Valeriani Luca, affidandosi a quattro motivi. Cerino Carlo, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD.

PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con sentenza del 21.06.2019 la Corte di Appello di L’Aquila ha rigettato il gravame proposto da Valeriani Luca avverso la sentenza del Tribunale di Teramo con cui era stata respinta la domanda, avanzata dal medesimo, di condanna di Cerino Carlo al pagamento della somma di € 50.000 a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali svolte in suo favore per la redazione di un programma integrato di intervento, finalizzato alla costruzione di un albergo. La Corte di Appello ha condiviso le conclusioni del giudice di prime cure, secondo cui il Cerino aveva disconosciuto soltanto una delle F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4669/2020 Numero sezionale 9982/2021 due scritture sulle quali il Valeriani aveva fondato la sua pretesa (in Numero di raccolta generale 37623/2021Data pubblicazione 30/11/2021 particolare, quelle del 2010, la cui sottoscrizione era risultata apocrifa all’esito della C.T.U.); ha poi, in ogni caso, ritenuto che la scrittura del novembre 2009 (non disconosciuta) si riferisse ad incarico diverso rispetto a quello asseritamente riguardante le scritture del 2010.

Ricorre per la cassazione di detta decisione Valeriani Luca, affidandosi a quattro motivi. Il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta un vizio di motivazione relativo all’adesione della Corte d’Appello alle conclusioni della C.T.U., è inammissibile, alla luce del principio affermato da Cass. Sez. 1, Ordinanza n.15147 del 11/06/2018, Rv. 649560, secondo cui “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente”.

Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile, in quanto esso si risolve in un’istanza di riesame degli elementi probatori, estranea alla natura e alle caratteristiche del giudizio di legittimità. Il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1724 c.c. perché la Corte di Appello avrebbe ritenuto erroneamente provata la revoca dell’incarico sulla scorta di una testimonianza, è inammissibile. Anche in tal caso la doglianza si risolve in un’istanza di riesame degli elementi probatori.

La Corte di Appello, invero, a pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata, ha dato F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4669/2020 atto delle ragioni che l’hanno indotta a ritenere revocato l’incarico Numero sezionale 9982/2021Numero di raccolta generale 37623/2021 nascente dal contratto del 2009, dando rilievo alle dichiarazioni del Data pubblicazione 30/11/2021 teste Bozzi, ritenute “non superate dalle ulteriori acquisizioni probatorie” (cfr. pag. 8).

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione alla conferma della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., che il giudice di prime cure aveva disposto in suo danno. La censura è inammissibile perché la Corte territoriale ha motivato per relationem, aderendo integralmente alle ragioni già individuate dal giudice di prime cure. Come più volte affermato da questa Corte, “La sentenza di appello che si rifaccia alla motivazione della statuizione impugnata non è nulla, qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, atteso che il giudice del gravame può aderire a quella motivazione senza necessità, ove la condivida, di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri” (Cass.

Sez.1, Sentenza n.10937 del 26/05/2016, Rv.639853)”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Non risultano depositate memorie. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4669/2020 Numero sezionale 9982/2021 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma Numero di raccolta generale 37623/2021Data pubblicazione 30/11/2021 del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 12 novembre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B