Italian Supreme Court dismisses appeal on usucapion facts, ruling merits cannot be reviewed in appeal stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the request to re-examine the lower court's factual findings on usucapion. The appellant challenged the exclusion of his possession and intent to own, arguing the evidence was insufficient. The court ruled that such factual assessments fall exclusively within the jurisdiction of the trial judges and are not subject to review on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: Appeals challenging the factual findings of the trial court regarding usucapion are inadmissible as they concern matters of merit not reviewable in the appellate stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24902-2020 proposto da: SERRA PIETRO, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Carboni; - Ricorrente - contro MADEDDU GERVASIO, MADEDDU FABRIZIO e MADEDDU ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Masala; - Controricorrenti - ULERI GRAZIA e ULERI LAURA, elettivamente domiciliate in Roma, F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24902/2020 Numero sezionale 9929/2021 Numero di raccolta generale 37613/2021 Data pubblicazione 30/11/2021 piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentate e difese dall’avvocato Pietro Piras; - Controricorrenti - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI, n. 222 del 10/05/2019;
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12/11/2021, dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO; Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO AVVERSO PRONUNCIA DI RIGETTO DI DOMANDA DI USUCAPIONE: i tre motivi si risolvono in censure di merito relative all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite (i giudici di merito hanno ritenuto non provato il possesso ad usucapionem, né l’animus possidendi), profili del giudizio che non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass., Sez.
Un., n. 898 del 14/12/1999), risultando la motivazione della sentenza impugnata non apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053 del 07/04/2014) e dovendosi ribadire che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. Un., n. 5802 del 1998)»; Considerato che: – il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando altresì che il ricorso punta – inammissibilmente – a porre in discussione l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, che hanno F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24902/2020 Numero sezionale 9929/2021 Numero di raccolta generale 37613/2021 Data pubblicazione 30/11/2021 escluso la sussistenza del possesso ad usucapionem in capo al Serra;
– la memoria depositata dal difensore delle controricorrenti Uleri non può qualificarsi tale, essendo priva di argomenti e riducendosi ad una mera adesione alla proposta del Relatore; – il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; – le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; – ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 12 novembre 2021. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S