Ordinanza — n. 37578/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1288/2020 R.G. proposto da Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A., rappresentata e difesa dal prof. avv. Alberto Monti e dall'avv. Franco Monti; - ricorrente - contro Fortini Fabio, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Fortini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Avezzana, n. 2; - controricorrente - e nei confronti di Giri Bruna; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 6501/2019, depositata il giorno 28 ottobre 2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37578/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 1288/2020 R.G. proposto da Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A., rappresentata e difesa dal prof. avv. Alberto Monti e dall'avv. Franco Monti; - ricorrente - contro Fortini Fabio, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Fortini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Avezzana, n. 2; - controricorrente - e nei confronti di Giri Bruna; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 6501/2019, depositata il giorno 28 ottobre 2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.
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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1288/2020 R.G. proposto da Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A., rappresentata e difesa dal prof. avv. Alberto Monti e dall'avv. Franco Monti; - ricorrente - contro Fortini Fabio, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Fortini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Avezzana, n. 2; - controricorrente - e nei confronti di Giri Bruna; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 6501/2019, depositata il giorno 28 ottobre 2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato che: la Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a. ricorre, con sei mezzi, nei confronti di Fabio Fortini e Bruna Giri, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza appellata, ne ha accertato la responsabilità solidale, nei confronti del Fortini, per i danni a questo provocati dall'illecito comportamento della Giri che, in qualità di promotore finanziario della banca, si era fatta consegnare somme di danaro er investimenti mai effettuati; Fabio Fortini deposita controricorso; l'altra intimata non svolge difese nella presente sede; il ricorso è stato avviato alla camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta d'inammissibilità del relatore, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; la banca ricorrente e il controricorrente hanno depositato memorie ai sensi del'art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ.; considerato che: il ricorso si espone ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contenuto- forma prescritto dall'art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.; risulta, infatti, del tutto carente l'esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass.
Sez. U. 18/05/2006, n. 11653); la prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U 20/02/2003, n. 2602); stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata; nel caso di specie il ricorso, come detto, non soddisfa tali requisiti contenutistici, limitandosi a riportare le conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio e i dispositivi delle sentenze di merito; risulta in particolare totalmente omessa l'indicazione, sia pur sommaria :
— del fatto sostanziale; — delle ragioni della domanda e delle difese della convenuta; — delle ragioni della sentenza di primo grado; — dei motivi di appello; — della motivazione della sentenza di secondo grado; per le considerazioni che precedono deve quindi pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso;la memoria che, come detto, è stata depositata dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell'esposto vaglio del ricorso; le spese seguono la soccombenza; ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il giorno 21 settembre 2021. Il Presidente (Adelaide Amen