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Ordinanza — n. 37561/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on social security contributions, ruling prior judgment lacks expansive effect for different years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37561/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Gian Pietro De Baggio's appeal against the Rome Court of Appeal's decision ordering him to pay INPS contributions for 2008. De Baggio argued that a prior final judgment exempting him from contributions for 2007 should automatically cover 2008, but the court found the years constituted distinct contributory relationships. The court held that the prior judgment could not establish a future obligation for subsequent years without explicit proof of identical factual circumstances for each period.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995; Art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003: The effect of res judicata does not automatically extend to subsequent years unless the specific factual circumstances for each period are proven to be identical.

Parole chiave

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res judicata contributory periods social security obligations professional registration INPS contributions expansive effect annual variations retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995
24433; Cass. 22 aprile 2009, n.
Art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003 conv. con modif. in L. n. 326 del 2003
335 del 1995, se relativa ad attività abituale, nonché ai sensi dell'art. 44, comma 2, d.l.
Art. 324 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
art. 324 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17635 del 2016
Cass. n. 17635 del 2016; Cass.
Cass. n. 27009 del 2018
Cass. n. 7981 del 2016
Cass. n. 4832 del 2015
Cass. n. 4419 del 2021
Cass. n. 12419 del 2021
Cass. n. 12358 del 2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13070-2020 proposto da: DE BIAGGIO GIAN PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATTANZIO 5 C/0 STUDIO CIANO, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE IANO), rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO AUTIERI, CARLO CARTURAN; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO„NNTONINO SGROI, ck) CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4126/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata 1'08/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALA FIORE. RILEVATO che: la Corte appello Roma ha accolto l'impugnazione proposta dall'INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato non soggetto all'obbligo di iscrizione presso la gestione separata per i liberi professionisti Gian Pietro De Baggio e non dovuta la contribuzione pretesa, superando l'eccezione di giudicato sollevata dal De Baggio in virtù del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Latina relativa a contributi pretesi per gli anni precedenti al 2008 che era l'anno oggetto di causa; avverso tale sentenza ricorre per cassazione Gian Pietro De Baggio, lamentando la violazione degli art. 324 c.p.c. e 2909 c.c., trattandosi di giudicato relativo alla questione dell'obbligo di iscrizione comune ad entrambe le controversie;

Considerato che: va precisato che la sentenza impugnata ha in primo luogo specificato che la questione devoluta al presente giudizio è quella relativa ai contributi richiesti dall'INPS con nota del 27 gennaio 2016, riferita ai contributi dovuti alla Gcstone separata per l'anno 2008, mentre l'oggetto della sentenza n. 594 del 2015 del Tribunale di Latina, che si invoca in quanto giudicato, era relativo ai contributi pretesi per periodi precedenti; Ric. 2020 n. 13070 sez. ML - ud. 16-09-2021 -2- da tale precisazione ha fatto discendere il rigetto del relativo motivo d'appello e lo sviluppo motivazionale successivo con il quale ha accertato la sussistenza dei presupposti di fatto e di legge necessari a determinare l'obbligo di iscrizione del professionista presso la Gestione separata dell'INPS per l'anno in esame; il ricorrente, invece, ritiene che la mera differenza di oggetto segnalata dalla Corte d'appello non sia sufficiente ad impedire l'effetto espansivo del precedente giudicato essendo ormai definitivo l'accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione per l'anno 2007; questa Corte di legittimità (vd.

Cass. n. 17635 del 2016; Cass. n. 27009 del 2018), ha avuto modo di chiarire che il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato esterno può operare solo rispetto a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi contributivi, assumono carattere tendenzialmente permanente (in riferimento a tali elementi, cfr., in materia tributaria, Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass. 22 aprile 2009, n. 9512); sempre in materia tributaria, si è precisato che la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicchè, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorchè siano coinvolti tratti storici comuni (ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2014, n. 1837;

Cass. 9 ottobre 2013, n. 22941); Ric. 2020 n. 13070 sez. ML - ud. 16-09-2021 -3- in altre parole, occorre dare applicazione al principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, con riferimento alla materia tributaria, secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr, Cass., SU, n. 13916/2006, nonché le numerose successive conformi); nell'ambito della cause previdenziali, il principio si applicato chiarendo che in materia contributiva la indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo, rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo, e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi, assumono carattere tendenzialmente permanente (cfr, Cass., n. 16150/2007, nonchè, ex plurimis, Cass., nn. 10623/2009; 18381/2009;8650/2010); si è dunque affermato che deve escludersi "che il giudicato relativo ad un singolo periodo d'imposta sia idoneo a fare stato per i successivi periodi in via generalizzata ed aspecifica, bensì solo in relazione a quelle statuizioni che siano relative a qualificazioni giuridiche o ad altri eventuali elementi preliminari rispetto ai quali possa dirsi sussistere un Ric. 2020 n. 13070 sez.

ML - ud. 16-09-2021 -4- interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo" (Cass., 11 marzo 2015, n. 4832); in tale ambito interpretativo, dunque, va letta Cass. n. 7981 del 2016, la quale ha ribadito che la diversità dei periodi, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, con la conseguenza che il giudice del primo giudizio non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggia in un determinato modo, realizzando il giudicato l'affermazione della volontà di legge nel caso concreto; nel caso di specie, va rilevato che (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021) per i professionisti non tenuti all'iscrizione presso la relativa cassa, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, 1. n. 335 del 1995, se relativa ad attività abituale, nonché ai sensi dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003 conv. con modif. in 1. n. 326 del 2003, in caso di attività occasionale, nasce per la semplice sussistenza dei presupposti indicati dalla legge, non essendo necessario un formale ed autonomo atto di iscrizione per cui, essendo stato affermato (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021) che in linea di principio il professionista non iscritto alla cassa professionale ma solo all'albo deve iscriversi alla gestione separata se svolge attività abituale o anche occasionale con reddito annuo superiore ai 5000 euro e che tali accadimenti possono variare per ciascun anno, spetta a chi invoca l'autorità del giudicato dimostrare che lo stesso copra tutti gli aspetti della fattispecie in esame non essendo intervenute variazioni anche per gli anni oggetto di causa; il ricorrente, pur a fronte del positivo accertamento posto in essere dalla sentenza impugnata sui presupposti per l'iscrizione per l'anno Ric. 2020 n. 13070 sez.

ML - ud. 16-09-2021 -5- 2008, non ha esplicitato le circostanze dalle quali desumere la permanenza della insussistenza dei presupposti per la configurazione dell'obbligo di iscrizione già oggetto della sentenza passata in giudicato e, dunque, non può invocare l'effetto espansivo automatico del giudicato per annualità successive; in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1400,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, c