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Ordinanza — n. 37560/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37560/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37560/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11931-2020 proposto da: CATANIA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE ROSACCIO, 53, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BATTAGLIA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3315/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p, art. 2935 c.c; Ordinanza — n. 37560/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Ric. 2020 n. 11931 sez. ML - ud. 16-09-2021 -3- va, dunque, accolto il motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata, la causa va rinviata per il riesame, da svolgersi secondo l'enunciato principio, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Parole chiave

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imputazione dei contributi esenzione dal pagamento dei contributi tassa d'iscrizione nel registro imposta sugli stipendi tassa d'esenzione dal servizio contro il fuoco computo del reddito

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio; CONSIDERATO CHE: Ric.
art. 2935 c.c
16-09-2021 -2- con il motivo di ricorso, è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell' art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11931-2020 proposto da: CATANIA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE ROSACCIO, 53, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BATTAGLIA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3315/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALA FIORE. la Corte d'appello di Roma ha rigettato il gravame di Giuseppe Catania avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva respinto la domanda volta a dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione nella Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, con conseguente accertamento negativo del debito contributivo (quest'ultimo preteso dall'INPS per l'anno 2009; la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata INPS per il reddito prodotto nell'anno 2009, in relazione all'attività libero-professionale di Avvocato, seppure inferiore alla soglia reddituale prevista dai regolamenti della Cassa Forense, ratione temporis vigenti; ha, poi, giudicato infondata l'eccezione di prescrizione; per la Corte territoriale, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione andava fissato al 18 settembre 2010 ( data di presentazione della denuncia dei redditi) e la richiesta di pagamento, con efficacia interruttiva, era avvenuta il 7 luglio 2015; infine, ha ritenuto che le sanzioni applicate fossero conformi alla misura di legge; ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Catania, articolato in un solo motivo; l'INPS, anche nella qualità di mandatario della SCCI, resiste con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio; CONSIDERATO CHE: Ric. 2020 n. 11931 sez. ML - ud. 16-09-2021 -2- con il motivo di ricorso, è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell' art. 43, comma 2, dpr 600 del 1973 in tema di individuazione del dies a quo della prescrizione; la Corte di appello avrebbe fissato il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione della domanda di pagamento dei contributi, dovuti per l'anno 2009 alla gestione separata, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e non, come avrebbe dovuto, al momento di scadenza del versamento, fissato al 16 giugno 2010, in base al combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 30, del D.M. 24 novembre 1995 (art.

3) e del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17 ratione temporis applicabili; il motivo è fondato alla luce dei principi affermati da questa Corte, e che qui vengono ribaditi, secondo cui in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. nr 27950 del 2018; ex plurimis, sez. 6, n. 19403 del 2019 e n. 13049 del 2020); nello specifico, il versamento del saldo della contribuzione relativa ai redditi prodotti nell'anno 2009 era fissato al 16 giugno 2010 (ai sensi del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17 ratione temporis applicabile) e differito, con D.P.C.M. del 10.6.2010, pubblicato in G.U. n. 141 del 19.6.2010, al 6.7.2010 senza maggiorazione; la Corte di appello ha fatto decorrere il termine di prescrizione della richiesta di pagamento dei contributi dal 18.9.2010 ed è, pertanto, incorsa nel denunciato errore di diritto;

Ric. 2020 n. 11931 sez. ML - ud. 16-09-2021 -3- va, dunque, accolto il motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata, la causa va rinviata per il riesame, da svolgersi secondo l'enunciato principio, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d' appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 20 1. : La Pres dente Margherita M