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Ordinanza — n. 37558/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling contribution claims prescribed when payment deadline expired, not tax declaration date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37558/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that dismissed the institute's contribution claims against a self-employed individual. The INPS argued that the debtor's failure to file a tax declaration constituted a suspension of the prescription period, but the court held that prescription runs from the payment deadline, not the tax filing date. Consequently, the court affirmed the lower court's decision that the claim was time-barred and dismissed the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 2941 c.c., n. 8; L. 335/1995, art. 2: In social security matters, the prescription period for contributions to the separate management runs from the expiration of the payment deadline, not the date of the tax declaration, as the latter is merely an expression of knowledge and does not constitute a suspensive conduct.

Parole chiave

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social security prescription separate management contributions tax declaration suspension payment deadline expiration Cassation dismissal esenzione dal pagamento dei contributi contributi di mantenimento imputazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2941 c.c., n. 8
6677 del 2019, il diritto ai contributi non poteva considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 c.c., n.
L. 335/1995, art. 2, commi 26-31
335, art. 2, commi 26 e ss., e del D.L.
D.L. 98/2011, art. 18
98, art. 18, commi 1 e 2, conv.to con modificazioni dalla L.
art. 380 bis c.p
16-09-2021 -2- la proposta del relatore è stata comunicata 'alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..
art. 360 c.p
CONSIDERATO che: con il prirno motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 2935 c.c
3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., della L.
art. 2941 c.c
6677 del 2019, il diritto ai contributi non poteva considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 c.c., n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27950 del 2018
Cass. sez. 6 n. 19403 del 2019
Cass. sez. 6 n. 13049 del 2020
Cass. n. 19640 del 2018
sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n.
Cass. n. 21567 del 2014
Ordinanza S.C. n. 6677 del 2019
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Testo completo

eguente ORDINANZA u sul ricorso 5228-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei crediti Inps (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro MONTANA ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato CATALDO MARIA DE BENEDICTIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE GRUPPUSO; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1024/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALAHORE. Rilevato che: la corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 1024 pubblicata il 26.11.2019, ha respinto l'appello proposto dall'INPS e da S.C.C.I. s.p.a avverso la pronuncia di primo grado, che dopo aver rigettato l'eccezione di prescrizione, aveva dichiarato insussistente il credito vantato dall'Istituto nei confronti dell' ing. Angelo Montana, a titolo di contributi e somme aggiuntive pretesi per l'anno 2007, a seguito dell'iscrizione d'ufficio del predetto alla gestione separata quale libero professionista; la Corte di merito, richiamati i propri precedenti difformi da quelli di legittimità quanto all'obbligo di iscrizione, ha deciso anche in ordine all'eccezione di prescrizione riproposta dalla parte appellata e l'ha ritenuta fondata essendo il dies a quo coincidente con la data di scadenza del pagamento del saldo (16 giugno 2008) ed essendo la richiesta di pagamento da parte dell'INPS intervenuta il 21 giugno 2013; avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l'ingegner Angelo Montana; 2020 n. 05228 sez.

ML - ud. 16-09-2021 -2- la proposta del relatore è stata comunicata 'alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. CONSIDERATO che: con il prirno motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'istituto ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26 e ss., e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, commi 1 e 2, conv.to con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; censura l'erronea interpretazione, da parte del giudice del merito, del quadro normativo di riferimento, sostenendo che dalle norme richiamate in epigrafe avrebbe dovuto dedursi che, seppure l'odierno controricorrente non fosse soggetto all'obbligo d'iscrizione alla Cassa professionale, lo stesso era tenuto, comunque, ad iscriversi alla gestione separata e a versare i relativi contribud. con il secondo motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art.360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 - 31, per avere la Corte di merito non rilevato che, in riferimento al caso di specie, non risultava compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi e che, in base all'ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019, il diritto ai contributi non poteva considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 c.c., n.

8. il secondo motivo di ricorso, che assume rilievo preliminare in quanto idoneo a definire il giudizio, risulta infondato; in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione Ric. 2020 n. 05228 sez. MI - ud. 16-09-2021 -3- assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo" (Cass.n. 27950 del 2018; sez. 6 n. 19403 del 2019;

Se2:. 6 n. 13049 del 2020); quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941 c.c., n. 8, "ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014); in riferimento al caso di specie, la sentenza impugnata ha accertato, in concreto, che la mancata denuncia del reddito non equivaleva, per la discutibilità della sussistenza stessa dell'obbligo, ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all'inps; tale accertamento in fatto da parte dei giudici di appello non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come peraltro affermato dalla stessa ordinanza n. 6677/19, dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo; le considerazioni svolte in ordine al secondo motivo determinano l'assorbimento del primo motivo essendo prescritto il preteso credito contributivo; le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 05228 sez. ML - ud. 16-09-2021 -4- La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1200,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. lì Così deciso in Roma il 16 settembre 2021. La 1 i